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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25454/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., nel periodo dal 30/09/2018 al 30/04/2019, per un ammontare pari ad euro 218.599,00 nel 2018 e ad euro 186.538,00 nel 2019, applicando le pene accessorie di legge.

Con sentenza del 19/11/2024, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per insufficienza e/o comunque illogicità della motivazione.

Deduce la difesa di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, atti di altro procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Parma, segnatamente richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali del 12/03/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti dell'imputato e l'informativa a sostegno di tale richiesta, laddove era stato scritto che, a differenza delle altre società cartiere, non esercenti attività economica reale, la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni oggetto di indagine 2019-2021, aveva esercitato realmente attività di impresa nel settore di pertinenza (pulizie), anche se, parallelamente, aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ai settori di lavori di meccanica, carpenteria metallica, noleggio.

Di tale produzione documentale che avrebbe posto in evidenza come le asserite false fatture in realtà non fossero tali, il giudice di primo grado non ne aveva confutato le conclusioni, limitandosi ad affermare come detti atti non avessero inficiato le conclusioni sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato.

La Corte di appello, altrettanto illogicamente, si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, affermando del tutto astrattamente ed insufficientemente che i requisiti motivazionali in ordine alla produzione difensiva sarebbero stati adeguatamente assolti, senza argomentare sul perché le produzioni difensive non fossero attendibili e ragionevoli, così integrando il vizio motivazionale per mancanza di completezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico.

Occorre a tal fine premettere che, nel caso in esame, ricorre la cd.

"doppia conforme", poichè la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado, richiamandosi ad essa e adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.

Tanto premesso, il giudice di primo grado ha illustrato, senza vizi logici, come la [OSCURATO:SOCIETA]., fiscalmente inattiva ed inadempiente rispetto agli obblighi dichiarativi, oltre ad essere priva di utenze, avesse, nel periodo contestato in imputazione, un unico dipendente, con emissione di fatture per ingenti importi nei confronti di 239 soggetti, senza che ad esse corrispondessero fatture di fornitori.

Per altro verso, le attività di pulizia e manutenzione di impianti svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano incompatibili con l'attività che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva (somministrazione di manodopera) in assenza, peraltro, del previo rilascio delle autorizzazioni necessarie e di una reale sede operativa ove sarebbe stato possibile effettuare i servizi genericamente indicati nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ("lavorazione eseguita presso i vostri cantieri"), società quest'ultima che aveva operato, proprio nell'anno 2018, in regime di evasione totale d'imposta, non avendo presentato le dichiarazioni fiscali, né le comunicazioni di liquidazione periodica dell'IVA, né ancora i bilanci.

A fronte delle circostanze esposte, i giudici di merito, con logica linearità, sono pervenuti alla conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA]. funzionasse per il periodo contestato in imputazione come una società cartiera priva di reale consistenza aziendale, emettendo fatture relative ad operazioni inesistenti allo scopo di consentire ad altri soggetti, segnatamente alla [OSCURATO:PERSONA], di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Né la difesa del ricorrente, che si duole del mancato esame della documentazione di altro procedimento penale in cui era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2019-2021, aveva esercitato realmente attività di impresa nel settore di pertinenza (pulizie), pur avendo emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nel settore delle manutenzioni, ha fornito spiegazioni in ordine alle plurime e gravi anomalie individuate dagli accertatori e poste a base della fattispecie di reato contestata, non confrontandosi integralmente con gli argomenti contenuti nelle sentenze di merito; né ha spiegato se i periodi di imposta presi in considerazione nei due procedimenti penali fossero sovrapponibili, considerato che il periodo preso in esame nel presente ? procedimento (30/09/2018-30/04/2019) riguarda solo i primi mesi del 2019; né ancora ha spiegato, sostenendo un'ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, come potesse escludersi il dolo nel fornire un servizio di pulizie per importi così significativi (genericamente riferiti a cantieri di lavoro) nei confronti di una società priva di sede operativa e svolgente attività di somministrazione di manodopera senza autorizzazione, come affermato dai giudici di merito.

In definitiva, il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con gli elementi probatori esposti dai giudici territoriali nelle due conformi sentenze di merito.

2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., nel periodo dal 30/09/2018 al 30/04/2019, per un ammontare pari ad euro 218.599,00 nel 2018 e ad euro 186.538,00 nel 2019, applicando le pene accessorie di legge. Con sentenza del 19/11/2024, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per insufficienza e/o comunque illogicità della motivazione. Deduce la difesa di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, atti di altro procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Parma, segnatamente richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali del 12/03/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti dell'imputato e l'informativa a sostegno di tale richiesta, laddove era stato scritto che, a differenza delle altre società cartiere, non esercenti attività economica reale, la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni oggetto di indagine 2019-2021, aveva esercitato realmente attività di impresa nel settore di pertinenza (pulizie), anche se, parallelamente, aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ai settori di lavori di meccanica, carpenteria metallica, noleggio. Di tale produzione documentale che avrebbe posto in evidenza come le asserite false fatture in realtà non fossero tali, il giudice di primo grado non ne aveva confutato le conclusioni, limitandosi ad affermare come detti atti non avessero inficiato le conclusioni sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. La Corte di appello, altrettanto illogicamente, si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, affermando del tutto astrattamente ed insufficientemente che i requisiti motivazionali in ordine alla produzione difensiva sarebbero stati adeguatamente assolti, senza argomentare sul perché le produzioni difensive non fossero attendibili e ragionevoli, così integrando il vizio motivazionale per mancanza di completezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico. Occorre a tal fine premettere che, nel caso in esame, ricorre la cd. "doppia conforme", poichè la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado, richiamandosi ad essa e adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Tanto premesso, il giudice di primo grado ha illustrato, senza vizi logici, come la [OSCURATO:SOCIETA]., fiscalmente inattiva ed inadempiente rispetto agli obblighi dichiarativi, oltre ad essere priva di utenze, avesse, nel periodo contestato in imputazione, un unico dipendente, con emissione di fatture per ingenti importi nei confronti di 239 soggetti, senza che ad esse corrispondessero fatture di fornitori. Per altro verso, le attività di pulizia e manutenzione di impianti svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano incompatibili con l'attività che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva (somministrazione di manodopera) in assenza, peraltro, del previo rilascio delle autorizzazioni necessarie e di una reale sede operativa ove sarebbe stato possibile effettuare i servizi genericamente indicati nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ("lavorazione eseguita presso i vostri cantieri"), società quest'ultima che aveva operato, proprio nell'anno 2018, in regime di evasione totale d'imposta, non avendo presentato le dichiarazioni fiscali, né le comunicazioni di liquidazione periodica dell'IVA, né ancora i bilanci. A fronte delle circostanze esposte, i giudici di merito, con logica linearità, sono pervenuti alla conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA]. funzionasse per il periodo contestato in imputazione come una società cartiera priva di reale consistenza aziendale, emettendo fatture relative ad operazioni inesistenti allo scopo di consentire ad altri soggetti, segnatamente alla [OSCURATO:PERSONA], di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Né la difesa del ricorrente, che si duole del mancato esame della documentazione di altro procedimento penale in cui era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2019-2021, aveva esercitato realmente attività di impresa nel settore di pertinenza (pulizie), pur avendo emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nel settore delle manutenzioni, ha fornito spiegazioni in ordine alle plurime e gravi anomalie individuate dagli accertatori e poste a base della fattispecie di reato contestata, non confrontandosi integralmente con gli argomenti contenuti nelle sentenze di merito; né ha spiegato se i periodi di imposta presi in considerazione nei due procedimenti penali fossero sovrapponibili, considerato che il periodo preso in esame nel presente ? procedimento (30/09/2018-30/04/2019) riguarda solo i primi mesi del 2019; né ancora ha spiegato, sostenendo un'ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, come potesse escludersi il dolo nel fornire un servizio di pulizie per importi così significativi (genericamente riferiti a cantieri di lavoro) nei confronti di una società priva di sede operativa e svolgente attività di somministrazione di manodopera senza autorizzazione, come affermato dai giudici di merito. In definitiva, il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta con gli elementi probatori esposti dai giudici territoriali nelle due conformi sentenze di merito. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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