Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26069/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.6940/2018 depositata il 05/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte della Procura Generale, sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], di rigetto del ricorso.1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR del Lazio rigettavail ricorso proposto dalla contribuente Università degli [OSCURATO:PERSONA] la condanna al pagamento delle spese processuali;2. ricorre per cassazione la contribuente con dieci motivi diricorso, integrati da successiva memoria;Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al soloscopo di partecipare all’eventuale discussione della controversia;3. la Procura Generale ha presentato conclusioni scritte conrichiesta di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso - avente ad oggetto avviso di liquidazione di impostadi registro ed ipocatastale, con sanzioni, su atto di trasferimentoimmobiliare 30 novembre 2012 relativo alla realizzazione del ‘terzopolo’ universitario, ai sensi della legge 396/90 ed in forza di accordo diprogramma con il Comune di Roma - risulta infondato relativamente aimotivi 1 e 2, fondato per i motivi 6 e 7 con assorbimento dei restantimotivi; la decisione impugnata deve essere cassata con rinviorelativamente ai motivi accolti.2.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta laviolazione o falsa applicazione degli art. 1, comma 275, l. 311 del 2004e art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ..La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto non haapplicato l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 275, l. 311 del2004, nonostante la ricorrente fosse una Università statale, entepubblico autonomo senza scopo di lucro.L’art. 1, comma 275, citato, si applica esclusivamente aitrasferimenti in favore dei soggetti specificamente indicati e non risultaestensibile ad altri soggetti non indicati, come esattamente decisodalla CTR del Lazio.Le norme che introducono agevolazioni o esenzioni sono normedi natura eccezionale non applicabili oltre i casi espressamenteprevisti.Va ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (vediCass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) costituisce caposaldoNumero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamenteconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dallaprevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di“stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modoapplicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significatoletterale».Invero, puntualizzano le Sezioni Unite, le norme che riconosconoagevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regimed’imposizione «sono norme ad interpretazione stretta, in quantorigorosamente legata al dato letterale.

Ed è la centralità stessa delcriterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degliequilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cuiagli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr.

C. Cost. 10/2015) […]» a rendereineludibile l’osservanza di tale principio.

A questo riguardo, attesa la“specialità” dell’ordinamento tributario, l’interpretazione analogica nonpuò trovare applicazione né per le norme impositive, né per quellesanzionatorie e/o agevolative.[OSCURATO:PERSONA] sono enti pubblici autonomi e nei loro confronti nonpuò trovare applicazione la norma di agevolazione in oggetto («Ilregime fiscale contemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per itrasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevedono l'applicabilitàdell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'impostaipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguitodella riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura dienti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato» Cass. Sez. 5,21/04/2010, n. 9495, Rv. 612470 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,26/06/2013, n. 16068, Rv. 627149 - 01).Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/20263.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta laviolazione o falsa applicazione dell’art 2, della parte prima della Tariffaallegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente prospetta l’applicazione nei suoi confrontidell’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa, invece dellaproporzionale con l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali.Il motivo è infondato in quanto l’agevolazione non può applicarsialle Università, come già costantemente ritenuto da questa Corte dilegittimità, con orientamento che deve confermarsi: «Il regime fiscalecontemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, deld.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per i trasferimenti immobiliari infavore dello Stato, prevede l'applicabilità dell'imposta di registro inmisura fissa, e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale non èriferibile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui allalegge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi enon più di organi dello Stato» (Cass. Sez. 5, 21/04/2010, n. 9495, Rv.612470 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2013, n. 16068, Rv.627149 – 01; decisioni che hanno superato la precedente Cass. Sez. 5,08/04/2009, n. 8490, Rv. 607834 – 01).Come sopra visto, le Università sono enti pubblici autonomi enon organi dello Stato.4.

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, terzo comma, d. lgs. n. 347 del 1990 inrelazione all’art. 3, d. lgs. n. 346 del 1990, ex art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..4.

1. Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 347 del 1990,rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026I due motivi di ricorso si trattano congiuntamente e gli stessirisultano fondati; per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazionidevono concedersi in quanto sussistono i presupposti di legge, ovverogli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzioneo altre finalità di pubblica utilità (vedi art. 1, secondo comma, ed art.10, terzo comma, d. lgs. 347 del 1990, nonché art. 3 d.lgs.346/1990).

Risulta, del resto, incontestato che la ricorrente sia un entepubblico avente come scopo istituzionale lo studio, la ricercascientifica, l’educazione e l’istruzione; le Università, infatti, sono sediprimarie della ricerca scientifica, studio ed istruzione.Nello stesso atto notarile le parti avevano richiesto tutte leagevolazioni fiscali di legge; del resto non sarebbe neanche necessariauna richiesta specifica, conseguendo l’agevolazione direttamente dallalegge («Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressarichiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevederel'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessariacollaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cuisiano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie ocaratteristiche del bene, non conosciute in generaledall'Amministrazione. (…)» Cass. Sez. 6, 02/04/2013, n. 8009, Rv.626085 - 01).Il ricorso su questi aspetti deve quindi essere accolto, con lacassazione della decisione, e rinvio al giudice di appello perrideterminare il quantum delle imposte dovute alla luce di quanto cosìstabilito.

Spese anche del giudizio di legittimità da liquidare in sede dirinvio.5.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e con il quarto motivo la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod.proc. civ..Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 347 del 1990, inrelazione all’art. 3, d. lgs. n. 346 del 1990, rilevante ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Con il nono motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod.proc. civ..Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazionee falsa applicazione degli art. 2 della tariffa allegata al d. lgs. 347 del1990, art. 15, l. 241 del 1990, art. 34 d. lgs. 267 del 2000, art. 1 e 2,l. 396 del 1990, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Questi motivi, logicamente, risultano assorbiti dall’accoglimentodei motivi precedenti, come detto.

P.Q.MAccoglie i motivi sei e sette del ricorso e cassa la sentenza impugnatarelativamente ai motivi accolti, respinti o assorbiti i motivi restanti; rinviaper nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.6940/2018 depositata il 05/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte della Procura Generale, sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], di rigetto del ricorso.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR del Lazio rigettavail ricorso proposto dalla contribuente Università degli [OSCURATO:PERSONA] la condanna al pagamento delle spese processuali;2. ricorre per cassazione la contribuente con dieci motivi diricorso, integrati da successiva memoria;Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al soloscopo di partecipare all’eventuale discussione della controversia;3. la Procura Generale ha presentato conclusioni scritte conrichiesta di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso - avente ad oggetto avviso di liquidazione di impostadi registro ed ipocatastale, con sanzioni, su atto di trasferimentoimmobiliare 30 novembre 2012 relativo alla realizzazione del ‘terzopolo’ universitario, ai sensi della legge 396/90 ed in forza di accordo diprogramma con il Comune di Roma - risulta infondato relativamente aimotivi 1 e 2, fondato per i motivi 6 e 7 con assorbimento dei restantimotivi; la decisione impugnata deve essere cassata con rinviorelativamente ai motivi accolti.2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta laviolazione o falsa applicazione degli art. 1, comma 275, l. 311 del 2004e art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ..La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto non haapplicato l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 275, l. 311 del2004, nonostante la ricorrente fosse una Università statale, entepubblico autonomo senza scopo di lucro.L’art. 1, comma 275, citato, si applica esclusivamente aitrasferimenti in favore dei soggetti specificamente indicati e non risultaestensibile ad altri soggetti non indicati, come esattamente decisodalla CTR del Lazio.Le norme che introducono agevolazioni o esenzioni sono normedi natura eccezionale non applicabili oltre i casi espressamenteprevisti.Va ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (vediCass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) costituisce caposaldoNumero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamenteconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dallaprevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di“stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modoapplicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significatoletterale».Invero, puntualizzano le Sezioni Unite, le norme che riconosconoagevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regimed’imposizione «sono norme ad interpretazione stretta, in quantorigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa delcriterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degliequilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cuiagli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. Cost. 10/2015) […]» a rendereineludibile l’osservanza di tale principio. A questo riguardo, attesa la“specialità” dell’ordinamento tributario, l’interpretazione analogica nonpuò trovare applicazione né per le norme impositive, né per quellesanzionatorie e/o agevolative.[OSCURATO:PERSONA] sono enti pubblici autonomi e nei loro confronti nonpuò trovare applicazione la norma di agevolazione in oggetto («Ilregime fiscale contemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per itrasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevedono l'applicabilitàdell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'impostaipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguitodella riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura dienti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato» Cass. Sez. 5,21/04/2010, n. 9495, Rv. 612470 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,26/06/2013, n. 16068, Rv. 627149 - 01).Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta laviolazione o falsa applicazione dell’art 2, della parte prima della Tariffaallegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente prospetta l’applicazione nei suoi confrontidell’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa, invece dellaproporzionale con l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali.Il motivo è infondato in quanto l’agevolazione non può applicarsialle Università, come già costantemente ritenuto da questa Corte dilegittimità, con orientamento che deve confermarsi: «Il regime fiscalecontemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, deld.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per i trasferimenti immobiliari infavore dello Stato, prevede l'applicabilità dell'imposta di registro inmisura fissa, e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale non èriferibile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui allalegge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi enon più di organi dello Stato» (Cass. Sez. 5, 21/04/2010, n. 9495, Rv.612470 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2013, n. 16068, Rv.627149 – 01; decisioni che hanno superato la precedente Cass. Sez. 5,08/04/2009, n. 8490, Rv. 607834 – 01).Come sopra visto, le Università sono enti pubblici autonomi enon organi dello Stato.4. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, terzo comma, d. lgs. n. 347 del 1990 inrelazione all’art. 3, d. lgs. n. 346 del 1990, ex art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..4. 1. Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 347 del 1990,rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026I due motivi di ricorso si trattano congiuntamente e gli stessirisultano fondati; per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazionidevono concedersi in quanto sussistono i presupposti di legge, ovverogli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzioneo altre finalità di pubblica utilità (vedi art. 1, secondo comma, ed art.10, terzo comma, d. lgs. 347 del 1990, nonché art. 3 d.lgs.346/1990). Risulta, del resto, incontestato che la ricorrente sia un entepubblico avente come scopo istituzionale lo studio, la ricercascientifica, l’educazione e l’istruzione; le Università, infatti, sono sediprimarie della ricerca scientifica, studio ed istruzione.Nello stesso atto notarile le parti avevano richiesto tutte leagevolazioni fiscali di legge; del resto non sarebbe neanche necessariauna richiesta specifica, conseguendo l’agevolazione direttamente dallalegge («Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressarichiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevederel'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessariacollaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cuisiano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie ocaratteristiche del bene, non conosciute in generaledall'Amministrazione. (…)» Cass. Sez. 6, 02/04/2013, n. 8009, Rv.626085 - 01).Il ricorso su questi aspetti deve quindi essere accolto, con lacassazione della decisione, e rinvio al giudice di appello perrideterminare il quantum delle imposte dovute alla luce di quanto cosìstabilito. Spese anche del giudizio di legittimità da liquidare in sede dirinvio.5. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e con il quarto motivo la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod.proc. civ..Numero registro generale 12018/2019 Numero di raccolta generale 26069/2026Numero sezionale 5587/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 347 del 1990, inrelazione all’art. 3, d. lgs. n. 346 del 1990, rilevante ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Con il nono motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod.proc. civ..Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazionee falsa applicazione degli art. 2 della tariffa allegata al d. lgs. 347 del1990, art. 15, l. 241 del 1990, art. 34 d. lgs. 267 del 2000, art. 1 e 2,l. 396 del 1990, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Questi motivi, logicamente, risultano assorbiti dall’accoglimentodei motivi precedenti, come detto. P.Q.MAccoglie i motivi sei e sette del ricorso e cassa la sentenza impugnatarelativamente ai motivi accolti, respinti o assorbiti i motivi restanti; rinviaper nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]