CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte di Cassazione, Sezione Seconda, in data 22 febbraio 2022, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 23 maggio 2023, ha riformato quella del Tribunale di Pesaro del 25 novembre 2015 limitatamente al trattamento sanzionatorio, attesa la prescrizione dei reati in materia di armi, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla \ pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 600 di multa per i delitti di rapina pluriaggravata (capi a e d) commessi il 17 maggio 2013 ed il 10 giugno 2013, con altri complici, ai danni di due diversi istituti di credito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, riportandosi alle motivazioni di quella annullata dalla Sezione Seconda, in data 22 febbraio 2022, ha ripetuto i vizi già censurati con argomenti circolari fondati sugli atti di indagine. 2.2. Vizio di motivazione in quanto la Corte distrettuale ha violato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente attraverso una motivazione apparente. 2.3. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza impugnata che non ha accertato l'esistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] relative alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta chiamata in correità che deve riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto riscontri individualizzanti elementi volti solo a supportare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, ma non anche a collegare l'imputato alle condotte contestate. Inoltre, la non corrispondenza del colore del mezzo con cui i rapinatori si erano dati alla fuga - indicato come bianco da [OSCURATO:PERSONA] e come nero dagli operanti - conferma l'assenza di riscontri autonomi. 2.4. Vizio di motivazione in quanto la Corte distrettuale non ha indicato gli elementi rappresentativi delle condotte criminose attribuite al ricorrente valorizzando la sua presenza nel camping, le indagini sulle schede telefoniche, le scelte processuali ed altre condanne. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza della Seconda Sezione, n. 11016 del 22 febbraio 2020, aveva annullato la condanna pronunciata il 9 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti del ricorrente per avere ritenuto riscontro individualizzante alle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di patteggiamento per altre rapine commesse con analoghe modalità organizzative quali l'avere alloggiato tutti i correi vicino ai luoghi di commissione dei reati «(per come riscontrato)» (pagg. 11 e 12 della sentenza della Corte di appello di Ancona annullata). Con tali argomenti, secondo la sentenza rescindente, la Corte distrettuale non solo non aveva delineato i termini dell'avvenuto riscontro sugli alloggi (chi vi avesse provveduto e come), ma si era servita delle «dichiarazioni del medesimo chiamante [OSCURATO:PERSONA]» in violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano la motivazione della Corte di appello di Perugia per essersi limitata a riprendere gli stessi argomenti della sentenza annullata senza indicare i riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Nelle pagine 7 e 8, invece, la sentenza impugnata, con motivazione congrua, innanzitutto ha correttamente rappresentato come la sentenza rescindente non avesse escluso rilevanza alle similari modalità organizzative delle rapine a cui avevano partecipato sia il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] proprio con riferimento alla compartecipazione del primo, e in secondo luogo ha chiarito quali fossero gli ulteriori riscontri individualizzanti evidenziandone i collegamenti. In particolare, la Corte di appello, pur in modo assai sintetico, ha valorizzato e specificato gli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria - con richiamo agli allegati 3 e 4 dell'informativa del 12 dicembre 2013 (in cui vi erano i tabulati del traffico telefonico, gli agganci delle celle e le schede di notificazione del [OSCURATO:PERSONA] come risulta a pag. 12 della sentenza di primo grado) -, grazie ai quali si era pervenuti ad individuare: a) le circostanze organizzative delle rapine e le analogie tra queste; b) gli alloggi occupati per lo stesso lasso di tempo da tutti i concorrenti, compreso [OSCURATO:PERSONA], nei giorni anche antecedenti ad esse, in coincidenza con le date delle rapine commesse ed in luoghi prossimi alle banche in cui queste erano state consumate; c) i comportamenti non consueti tenuti da tutti gli imputati, come non uscire mai dalle camere durante l'intero soggiorno. In tal modo la sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, ha provveduto all'accertamento dell'esistenza di «convergenti e individualizzati riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090), così da fornire una precisa risposta alle carenze ravvisate dalla sentenza rescindente che aveva censurato il precedente utilizzo di "argomenti circolari" rispetto ai riscontri alle dichiarazioni puntuali di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali non idonei alla valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità. Il ragionamento probatorio del giudice di merito ha fornito una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non basata su mere congetture e diversamente da quanto richiesto dal tenore del ricorso, questa Corte non può rivedere il giudizio di merito ed estendere il proprio esame alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, dovendosi limitare alla verifica che la sentenza impugnata e gli elementi di prova rispondano alle regole della logica, del diritto e all'esigenza di completezza espositiva. 4. Iinfine, il ricorso ha insistito sull'erroneità del colore del mezzo con il quale i rapinatori si erano dati alla fuga, che la sentenza impugnata ha confermato essere sempre stato indicato come bianco, senza che assuma alcuna decisività che fosse un'auto o un furgone come meramente ipotizzato in sede di indagini. 5. In conclusione, le coerenti argomentazioni dei giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi probatori a loro disposizione, collegandoli in modo coerente e chiarendo, in particolare, le ragioni connesse alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per come rappresentata dal chiamante in correità secondo i riscontri richiamati. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr