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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03143/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 459 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile attesa la rinuncia, intervenuta in appello, a tutti i motivi d'impugnazione e, in ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiva- zione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convinci- mento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 459 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile attesa la rinuncia, intervenuta in appello, a tutti i motivi d'impugnazione e, in ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiva- zione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convinci- mento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende.
Sentenza Cassazione n. 03143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris