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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13787/2026

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teriale:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.25737/2025 depositata il 21/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il Comune di Labico ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] DolciarieSpA un avviso di accertamento in rettifica per la TARSU 2012–2013, per unimporto complessivo di € 150.003,00, comprensivo di imposta, sanzioni,interessi e altri oneri.

L’atto in rettifica è stato emesso in parzialeaccoglimento dell’istanza di autotutela della società, che inizialmenteprevedeva imposte più elevate (€ 60.080,24 per il 2012 e € 72.118,70 peril 2013).2.

La società ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla CTPdi Roma che, con sentenza n. 18028/43/2018, ha accolto parzialmente ilricorso della contribuente.3.

Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza inepigrafe indicata, ha accolto l’appello ritenendo che fosse autonomamenteimpugnabile l’atto di rettifica parziale emesso dal Comune di Labico per laTARSU 2012–2013, atteso che, pur essendo tassativo l’elenco degli attiimpugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ogni atto con cuil’amministrazione manifesta una pretesa impositiva deve poter esserecontestato per garantire il diritto di difesa e il buon andamento dellapubblica amministrazione.

Ha inoltre ricordato che tra le stesse parti era giàintervenuta, per l’anno d’imposta 2014, la sentenza n. 5906/2/2019 dellastessa CTR, passata in giudicato, che ha affermato la soggezione alla TARSUdell’area oggetto del presente giudizio, rimarcando che, quando due giudizitra le stesse parti riguardano lo stesso rapporto giuridico e condividonoelementi di fatto o di diritto fondamentali, si verifica il cosiddetto giudicatoesterno, che impedisce di rimettere in discussione quanto giàdefinitivamente accertato, anche se relativo a periodi d’imposta diversi,purché la fattispecie sia caratterizzata da elementi costitutivi stabili oricorrenti nel tempo.Numero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026Infine, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla contribuente,secondo cui la sentenza precedente avrebbe riguardato solo aspettipregiudiziali e non il merito, non fosse condivisibile, anche in considerazionedel fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 il giudicetributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione sulla controversia.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione.

Successivamente la società ricorrenteha depositato memoria illustrativa.5.

La Corte di cassazione ha definito il giudizio con la ordinanza inepigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il ricorso e disposta laliquidazione delle spese in favore del controricorrente.6.

Tuttavia, in tale ordinanza vi è errore materiale per mancatadichiarazione della antistatarietà del difensore, come rilevato con istanzadel 23/09/2025, in favore del quale devono essere distratte le speseliquidate.Deve quindi disporsi la relativa correzione nei termini indicati indispositivo.

P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.25737/2025, pubblicata il 21/09/2025, sia sostituito nei seguenti termini:laddove si legge Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00,ed agli accessori di legge deve leggersi ed intendersi Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euroNumero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026200,00, ed agli accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatarioBenedetto [OSCURATO:PERSONA] .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
teriale:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.25737/2025 depositata il 21/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Comune di Labico ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] DolciarieSpA un avviso di accertamento in rettifica per la TARSU 2012–2013, per unimporto complessivo di € 150.003,00, comprensivo di imposta, sanzioni,interessi e altri oneri. L’atto in rettifica è stato emesso in parzialeaccoglimento dell’istanza di autotutela della società, che inizialmenteprevedeva imposte più elevate (€ 60.080,24 per il 2012 e € 72.118,70 peril 2013).2. La società ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla CTPdi Roma che, con sentenza n. 18028/43/2018, ha accolto parzialmente ilricorso della contribuente.3. Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza inepigrafe indicata, ha accolto l’appello ritenendo che fosse autonomamenteimpugnabile l’atto di rettifica parziale emesso dal Comune di Labico per laTARSU 2012–2013, atteso che, pur essendo tassativo l’elenco degli attiimpugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ogni atto con cuil’amministrazione manifesta una pretesa impositiva deve poter esserecontestato per garantire il diritto di difesa e il buon andamento dellapubblica amministrazione. Ha inoltre ricordato che tra le stesse parti era giàintervenuta, per l’anno d’imposta 2014, la sentenza n. 5906/2/2019 dellastessa CTR, passata in giudicato, che ha affermato la soggezione alla TARSUdell’area oggetto del presente giudizio, rimarcando che, quando due giudizitra le stesse parti riguardano lo stesso rapporto giuridico e condividonoelementi di fatto o di diritto fondamentali, si verifica il cosiddetto giudicatoesterno, che impedisce di rimettere in discussione quanto giàdefinitivamente accertato, anche se relativo a periodi d’imposta diversi,purché la fattispecie sia caratterizzata da elementi costitutivi stabili oricorrenti nel tempo.Numero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026Infine, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla contribuente,secondo cui la sentenza precedente avrebbe riguardato solo aspettipregiudiziali e non il merito, non fosse condivisibile, anche in considerazionedel fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 il giudicetributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione sulla controversia.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione. Successivamente la società ricorrenteha depositato memoria illustrativa.5. La Corte di cassazione ha definito il giudizio con la ordinanza inepigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il ricorso e disposta laliquidazione delle spese in favore del controricorrente.6. Tuttavia, in tale ordinanza vi è errore materiale per mancatadichiarazione della antistatarietà del difensore, come rilevato con istanzadel 23/09/2025, in favore del quale devono essere distratte le speseliquidate.Deve quindi disporsi la relativa correzione nei termini indicati indispositivo. P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.25737/2025, pubblicata il 21/09/2025, sia sostituito nei seguenti termini:laddove si legge Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00,ed agli accessori di legge deve leggersi ed intendersi Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euroNumero registro generale 19117/2025Numero sezionale 3692/2026Numero di raccolta generale 13787/2026Data pubblicazione 12/05/2026200,00, ed agli accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatarioBenedetto [OSCURATO:PERSONA] .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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