CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 07658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7658/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 149/2026* * * 30422/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l istanzadi differimento provvisorio dell esecuzione della pena ai sensi dell art. 147 comma 1 nr. 2cod. pen. e di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter* pen. proposta nell interesse di * * attualmente detenuto in esecuzionedella pena di anni 27 mesi 10 e giorni 20 di reclusione determinata con provvedimento dicumulo del 12 aprile 2023 per i delitti di associazione di tipo mafioso estorsione e rapinacon l aggravante mafiosa con fine pena al 12 aprile 2041.2. Avverso l ordinanza i difensori di * * * * * e ** hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo hanno eccepito vizio di motivazione e violazione di legge peromessa valutazione del dato anagrafico essendo il condannato soggetto ultraottantennecome rappresentato in apposita memoria depositata in data 24 aprile 2025 nel procedimentoinnanzi al Tribunale di sorveglianza. Si dolgono che il Tribunale abbia riportato leinformazioni di polizia che indicano l assistito quale esponente di spicco della cosca *di * trascurando elementi rivelatori di una recisione dei pregressi legamicriminali quali la fruizione di 810 giorni di liberazione anticipata per effetto delcomportamento irreprensibile a lungo tenuto in ambito carcerario il protratto allontanamentodal territorio calabrese in conseguenza della detenzione carceraria le condizioni clinicheche già il 28 marzo 2019 avevano indotto il Tribunale del riesame di Catanzaro a concederegli arresti domiciliari.2.2 Con il secondo motivo hanno eccepito violazione di legge in relazione all omessanomina di un perito a fronte di un progressivo peggioramento dello stato di salute e di unoscadimento delle condizioni generali del detenuto.2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato vizio di motivazione in relazione alla ritenutacompatibilità col regime carcerario deducendo l inadeguatezza delle cure somministrate perle patologie che affliggono il detenuto lamentando il rischio di improvvisi eventi letalidenunciando una detenzione contraria al senso di umanità.3. In data 10 ottobre 2025 l * * * ha trasmesso una richiesta ditrattazione orale del procedimento rigettata con provvedimento del Presidente di Sezionedel 13 ottobre 2025 in quanto ai sensi dell art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiederela discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione conl osservanza delle forme previste dall art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. * è il primo motivo di censura.Il ricorrente invoca innanzitutto una disposizione il comma 01 dell art. 47 ter * pen.inapplicabile in ragione dei reati per i quali ha riportato condanna in ossequio al principiosecondo cui «il condannato per uno dei delitti ostativi indicati nell art. 4 bis della legge 26luglio 1975 n. 354 cd. ordinamento penitenziario non può fruire della detenzionedomiciliare neanche se ultrasettantenne in quanto il catalogo dei divieti fissati dall art. 47ter comma 1 della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddettadisposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati escludendo la possibilità diritenere operanti le relative deroghe» * 1 n. 1541 del 28/11/2017 dep. 2018 ** 271986 01 .Come compiutamente specificato in motivazione da * 1 n. 16321 del 10/01/2024* * 286347 – 01 «con riferimento alla detenzione domiciliare occorre rammentareche la giurisprudenza di questa Corte con indirizzo assolutamente consolidato * 1 n.13751 del 18/12/2019 dep. 2020 * * 278976 01 * 1 n. 20145 del 27/04/2011* * 250277 01 * 1 n. 44572 del 09/12/2010 * * 248995 sostieneche l art. 47 ter comma 1 bis * pen. nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusivedi tale forma di misura alternativa rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell art.4 bis e non al contenuto della disposizione relativo ad una pluralità di situazioni variamentearticolate dal legislatore è pertanto di ostacolo all applicazione della misura la condannairrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente a nulla rilevando a tal finel avvenuta collaborazione con la giustizia o l insussistenza di collegamenti del condannatocon la criminalità organizzata. Da tale interpretazione basata su logiche argomentazioni dicarattere letterale e logico sistematico non vi è ragione di discostarsi neppure a seguitodell entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022 avuto riguardo in particolare al rilievo cheessendo già previsto dall art. 4 bis ancorché riformato che l assegnazione al lavoro esternoi permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi aidetenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate le ulterioridisposizioni che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannatiper i reati ivi contemplati non avrebbero ragion d essere e significato alcuno se fossero daintendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall art. 4 bis già poste anziché almero elenco dei reati in esso indicati».A prescindere dalla ritenuta inapplicabilità della citata previsione normativa il datoanagrafico è stato comunque preso in considerazione nel provvedimento impugnato in cui sidà atto delle conclusioni rassegnate dal consulente di parte che ha indicato * quale«persona anziana e molto fragile» affetta da un quadro polipatologico.Il Tribunale si è altresì correttamente soffermato sulla pericolosità soggettiva delcondannato l ordinanza riporta le informazioni di polizia che lo indicano quale «esponente dispicco della cosca * di * e capo della locale di * operante sulterritorio del basso jonico catanzarese» evocando legami criminali radicati a rigore nonincisi dallo stato detentivo e dando conto di precedenti e pregiudizi per gravi delitti tra cuiestorsione aggravata associazione di tipo mafioso porto abusivo e detenzione di armiomicidio volontario tentato.È appena il caso di rammentare che la discrezionalità del giudice nella decisione suldifferimento della pena o sulla concessione della detenzione domiciliare per grave infermitàfisica non è circoscritta alla valutazione del presupposto sanitario ma implica pur sempre unbilanciamento tra l interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenzedi sicurezza della collettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 dep. 2021 * *280352 * 1 n. 37062 del 09/04/2018 * * 273699 – 01 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 20123. * sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso da affrontarecongiuntamente in quanto strettamente connessi.La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell esecuzione dellapena ovvero l applicazione della detenzione domiciliare ricorre in presenza di statipatologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni chedeterminano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose non eliminabili o procrastinabilicon cure o trattamenti praticabili in regime inframurario o ancora di forme morbose in gradodi cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato che si collochi sotto lasoglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. cfr. fra letante * 1 n. 11725 del 14/03/2025 S. * 287692 – 01 * 1 n. 26588 del19/03/2024 F. * 286603 – 01 * 1 n. 49621 del 11/10/2023 P. * 285458 – 01 *1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 – 01 .La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e lecondizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto avendo riguardo alle curepraticabili in ambiente carcerario ovvero presso i presidi sanitari territoriali * 1 n. 49621del 11/10/2023 D. * 285458 – 01 * 1 n. 36322 del 30/06/2015 * * 26446801 .La decisione del Tribunale di sorveglianza in conformità alle richiamate indicazionigiurisprudenziali è sorretta da congrua motivazione imperniata sui contenuti della relazionesanitaria del 13 maggio 2025 da cui risulta che il detenuto versa in condizioni clinichediscrete è compensato presenta parametri emodinamici stabili è sufficientementeautonomo nelle attività della vita quotidiana e si avvale di piantone per la pulizia ordinariadella camera di detenzione.Il Tribunale ha escluso la sussistenza della dedotta incompatibilità con il regimedetentivo valorizzando le predette informazioni che descrivono una condizione clinicastabile del paziente in linea con le conclusioni di pregressa relazione sanitaria del 23 agosto2024 allegata al ricorso per cassazione che pur dava atto di un follow up ambulatorialepolispecialistico in corso tramite contatti con i presidi sanitari esterni non inconciliabile conl assenza segnalata nella più recente relazione di indicazioni per accertamenti o terapie diparticolare complessità.I giudici della sorveglianza hanno ritenuto la struttura ospitante idonea a far fronte alleesigenze sanitarie del detenuto in quanto dotata di * ubicata in una città con ospedalipubblici attrezzati per eventuali interventi e provvisti di * tra cui un nosocomio conreparto di medicina protetta. Al fine di corroborare le conclusioni rassegnate hannosegnalato che nel mese di aprile dell anno 2025 il detenuto è stato trasferito presso il carceredi * in modo da agevolare i colloqui con i familiari e quindi ritrasferito presso la casacircondariale di Torino spostamenti considerati incompatibili con condizioni di salute siafisica che psichica di eccessiva gravità.* il quadro clinico del detenuto adeguatamente delineato dalla copiosadocumentazione sanitaria anche di parte agli atti del procedimento il Tribunale ha ritenutonon necessaria la nomina di un perito.La necessità dell espletamento di una perizia si profila invero solo in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01evenienza non ricorrente nel caso in esame a fronte di informazioni sanitarie che non dannoconto del denunciato peggioramento e della conseguente impossibilità di gestione in ambitocarcerario non enucleabile neppure dalle conclusioni del consulente della difesa se nonsotto il profilo di una astratta possibilità di aggravamento delle patologie.I giudici della sorveglianza pur fondando la decisione sulle risultanze della relazioneacquisita non hanno obliterato i rilievi del consulente di parte negli elaborati del 4 aprile2024 e del 22 luglio 2024 che oltre a fotografare una situazione clinica non aggiornatarispetto alle più recenti acquisizioni sanitarie paventano un rischio cardiologico ancorato allatendenza alla progressione dell aterosclerosi coronarica e danno atto nel resto di patologiecroniche collegabili all età del detenuto.4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7658/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 149/2026* * * 30422/2025* * MONACO* * Relatore*ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l istanzadi differimento provvisorio dell esecuzione della pena ai sensi dell art. 147 comma 1 nr. 2cod. pen. e di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell art. 47 ter comma 1 ter* pen. proposta nell interesse di * * attualmente detenuto in esecuzionedella pena di anni 27 mesi 10 e giorni 20 di reclusione determinata con provvedimento dicumulo del 12 aprile 2023 per i delitti di associazione di tipo mafioso estorsione e rapinacon l aggravante mafiosa con fine pena al 12 aprile 2041.2. Avverso l ordinanza i difensori di * * * * * e ** hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo hanno eccepito vizio di motivazione e violazione di legge peromessa valutazione del dato anagrafico essendo il condannato soggetto ultraottantennecome rappresentato in apposita memoria depositata in data 24 aprile 2025 nel procedimentoinnanzi al Tribunale di sorveglianza. Si dolgono che il Tribunale abbia riportato leinformazioni di polizia che indicano l assistito quale esponente di spicco della cosca *di * trascurando elementi rivelatori di una recisione dei pregressi legamicriminali quali la fruizione di 810 giorni di liberazione anticipata per effetto delcomportamento irreprensibile a lungo tenuto in ambito carcerario il protratto allontanamentodal territorio calabrese in conseguenza della detenzione carceraria le condizioni clinicheche già il 28 marzo 2019 avevano indotto il Tribunale del riesame di Catanzaro a concederegli arresti domiciliari.2.2 Con il secondo motivo hanno eccepito violazione di legge in relazione all omessanomina di un perito a fronte di un progressivo peggioramento dello stato di salute e di unoscadimento delle condizioni generali del detenuto.2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato vizio di motivazione in relazione alla ritenutacompatibilità col regime carcerario deducendo l inadeguatezza delle cure somministrate perle patologie che affliggono il detenuto lamentando il rischio di improvvisi eventi letalidenunciando una detenzione contraria al senso di umanità.3. In data 10 ottobre 2025 l * * * ha trasmesso una richiesta ditrattazione orale del procedimento rigettata con provvedimento del Presidente di Sezionedel 13 ottobre 2025 in quanto ai sensi dell art. 611 cod. proc. pen. non è possibile chiederela discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione conl osservanza delle forme previste dall art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. * è il primo motivo di censura.Il ricorrente invoca innanzitutto una disposizione il comma 01 dell art. 47 ter * pen.inapplicabile in ragione dei reati per i quali ha riportato condanna in ossequio al principiosecondo cui «il condannato per uno dei delitti ostativi indicati nell art. 4 bis della legge 26luglio 1975 n. 354 cd. ordinamento penitenziario non può fruire della detenzionedomiciliare neanche se ultrasettantenne in quanto il catalogo dei divieti fissati dall art. 47ter comma 1 della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddettadisposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati escludendo la possibilità diritenere operanti le relative deroghe» * 1 n. 1541 del 28/11/2017 dep. 2018 ** 271986 01 .Come compiutamente specificato in motivazione da * 1 n. 16321 del 10/01/2024* * 286347 – 01 «con riferimento alla detenzione domiciliare occorre rammentareche la giurisprudenza di questa Corte con indirizzo assolutamente consolidato * 1 n.13751 del 18/12/2019 dep. 2020 * * 278976 01 * 1 n. 20145 del 27/04/2011* * 250277 01 * 1 n. 44572 del 09/12/2010 * * 248995 sostieneche l art. 47 ter comma 1 bis * pen. nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusivedi tale forma di misura alternativa rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell art.4 bis e non al contenuto della disposizione relativo ad una pluralità di situazioni variamentearticolate dal legislatore è pertanto di ostacolo all applicazione della misura la condannairrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente a nulla rilevando a tal finel avvenuta collaborazione con la giustizia o l insussistenza di collegamenti del condannatocon la criminalità organizzata. Da tale interpretazione basata su logiche argomentazioni dicarattere letterale e logico sistematico non vi è ragione di discostarsi neppure a seguitodell entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022 avuto riguardo in particolare al rilievo cheessendo già previsto dall art. 4 bis ancorché riformato che l assegnazione al lavoro esternoi permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi aidetenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate le ulterioridisposizioni che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannatiper i reati ivi contemplati non avrebbero ragion d essere e significato alcuno se fossero daintendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall art. 4 bis già poste anziché almero elenco dei reati in esso indicati».A prescindere dalla ritenuta inapplicabilità della citata previsione normativa il datoanagrafico è stato comunque preso in considerazione nel provvedimento impugnato in cui sidà atto delle conclusioni rassegnate dal consulente di parte che ha indicato * quale«persona anziana e molto fragile» affetta da un quadro polipatologico.Il Tribunale si è altresì correttamente soffermato sulla pericolosità soggettiva delcondannato l ordinanza riporta le informazioni di polizia che lo indicano quale «esponente dispicco della cosca * di * e capo della locale di * operante sulterritorio del basso jonico catanzarese» evocando legami criminali radicati a rigore nonincisi dallo stato detentivo e dando conto di precedenti e pregiudizi per gravi delitti tra cuiestorsione aggravata associazione di tipo mafioso porto abusivo e detenzione di armiomicidio volontario tentato.È appena il caso di rammentare che la discrezionalità del giudice nella decisione suldifferimento della pena o sulla concessione della detenzione domiciliare per grave infermitàfisica non è circoscritta alla valutazione del presupposto sanitario ma implica pur sempre unbilanciamento tra l interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenzedi sicurezza della collettività * 1 n. 2337 del 13/11/2020 dep. 2021 * *280352 * 1 n. 37062 del 09/04/2018 * * 273699 – 01 * 1 n. 789 del18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 * 1 n. 972 del 14/10/2011 dep. 20123. * sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso da affrontarecongiuntamente in quanto strettamente connessi.La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell esecuzione dellapena ovvero l applicazione della detenzione domiciliare ricorre in presenza di statipatologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni chedeterminano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose non eliminabili o procrastinabilicon cure o trattamenti praticabili in regime inframurario o ancora di forme morbose in gradodi cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato che si collochi sotto lasoglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. cfr. fra letante * 1 n. 11725 del 14/03/2025 S. * 287692 – 01 * 1 n. 26588 del19/03/2024 F. * 286603 – 01 * 1 n. 49621 del 11/10/2023 P. * 285458 – 01 *1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 – 01 .La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e lecondizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto avendo riguardo alle curepraticabili in ambiente carcerario ovvero presso i presidi sanitari territoriali * 1 n. 49621del 11/10/2023 D. * 285458 – 01 * 1 n. 36322 del 30/06/2015 * * 26446801 .La decisione del Tribunale di sorveglianza in conformità alle richiamate indicazionigiurisprudenziali è sorretta da congrua motivazione imperniata sui contenuti della relazionesanitaria del 13 maggio 2025 da cui risulta che il detenuto versa in condizioni clinichediscrete è compensato presenta parametri emodinamici stabili è sufficientementeautonomo nelle attività della vita quotidiana e si avvale di piantone per la pulizia ordinariadella camera di detenzione.Il Tribunale ha escluso la sussistenza della dedotta incompatibilità con il regimedetentivo valorizzando le predette informazioni che descrivono una condizione clinicastabile del paziente in linea con le conclusioni di pregressa relazione sanitaria del 23 agosto2024 allegata al ricorso per cassazione che pur dava atto di un follow up ambulatorialepolispecialistico in corso tramite contatti con i presidi sanitari esterni non inconciliabile conl assenza segnalata nella più recente relazione di indicazioni per accertamenti o terapie diparticolare complessità.I giudici della sorveglianza hanno ritenuto la struttura ospitante idonea a far fronte alleesigenze sanitarie del detenuto in quanto dotata di * ubicata in una città con ospedalipubblici attrezzati per eventuali interventi e provvisti di * tra cui un nosocomio conreparto di medicina protetta. Al fine di corroborare le conclusioni rassegnate hannosegnalato che nel mese di aprile dell anno 2025 il detenuto è stato trasferito presso il carceredi * in modo da agevolare i colloqui con i familiari e quindi ritrasferito presso la casacircondariale di Torino spostamenti considerati incompatibili con condizioni di salute siafisica che psichica di eccessiva gravità.* il quadro clinico del detenuto adeguatamente delineato dalla copiosadocumentazione sanitaria anche di parte agli atti del procedimento il Tribunale ha ritenutonon necessaria la nomina di un perito.La necessità dell espletamento di una perizia si profila invero solo in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l incompatibilità delle condizioni di salute del condannatocon il regime carcerario * 1 n. 39798 del 16/05/2019 * * 276948 01evenienza non ricorrente nel caso in esame a fronte di informazioni sanitarie che non dannoconto del denunciato peggioramento e della conseguente impossibilità di gestione in ambitocarcerario non enucleabile neppure dalle conclusioni del consulente della difesa se nonsotto il profilo di una astratta possibilità di aggravamento delle patologie.I giudici della sorveglianza pur fondando la decisione sulle risultanze della relazioneacquisita non hanno obliterato i rilievi del consulente di parte negli elaborati del 4 aprile2024 e del 22 luglio 2024 che oltre a fotografare una situazione clinica non aggiornatarispetto alle più recenti acquisizioni sanitarie paventano un rischio cardiologico ancorato allatendenza alla progressione dell aterosclerosi coronarica e danno atto nel resto di patologiecroniche collegabili all età del detenuto.4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *