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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22316/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , la Corte d i a ppello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma 2, cod. pen. (fatto del 12.8.2017).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge in ordine al mancato esame del motivo di appello relativo allainutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e al diniego dell’attenuante speciale di cui alcomma 6 dell’art. 423-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamentodella sentenza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dall’imputato al Giuliani non sono giuridicamente inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

Tali dichiarazioni, infatti, sono state resead un soggetto che in quel momento non figurava come organo di polizia giudiziaria, visto che il Giuliani (agente della Guardia di Finanza) era libero dal servizio e, nell’occasione, stava operando come volontario della protezione civile nella zona della pineta dove il giorno prima era scoppiato l’incendio.

Ne discende che non si tratta di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (come sostenuto dal ricorrente) ma di dichiarazioni rese ad un soggetto non investito in quel momento di attribuzioni per lo svolgimento di una indagine penale; quindi, di dichiarazioni rese in un contesto extra procedimentale .

Ciò comportacome sia legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574 -01).

In tale prospettiva, i giudici hanno correttamente utilizzato la testimonianza del Giuliani su quanto a lui riferito dal Moise, secondo cui costui il giorno prima dell’incendio si era addormentato nel bivacco in pineta dopo aver messo a cuocere sul fuoco delle pietanzee si era poi svegliato a causa delle fiamme che lo costringevano ad abbandonare il posto di corsa.

7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni del diniego dell’attenuante speciale di cui al comma 6 dell’art. 423-bis cod. pen., motivando nel senso che il Moise, dopo avere appiccato il fuoco, si è immediatamente allontanato di corsa dal luogo dell’incendio per farvi ritorno solo il giorno successivo, rendendo necessario l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] per sedare le fiamme.

8. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il15 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , la Corte d i a ppello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma 2, cod. pen. (fatto del 12.8.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge in ordine al mancato esame del motivo di appello relativo allainutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e al diniego dell’attenuante speciale di cui alcomma 6 dell’art. 423-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamentodella sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dall’imputato al Giuliani non sono giuridicamente inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Tali dichiarazioni, infatti, sono state resead un soggetto che in quel momento non figurava come organo di polizia giudiziaria, visto che il Giuliani (agente della Guardia di Finanza) era libero dal servizio e, nell’occasione, stava operando come volontario della protezione civile nella zona della pineta dove il giorno prima era scoppiato l’incendio. Ne discende che non si tratta di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (come sostenuto dal ricorrente) ma di dichiarazioni rese ad un soggetto non investito in quel momento di attribuzioni per lo svolgimento di una indagine penale; quindi, di dichiarazioni rese in un contesto extra procedimentale . Ciò comportacome sia legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574 -01). In tale prospettiva, i giudici hanno correttamente utilizzato la testimonianza del Giuliani su quanto a lui riferito dal Moise, secondo cui costui il giorno prima dell’incendio si era addormentato nel bivacco in pineta dopo aver messo a cuocere sul fuoco delle pietanzee si era poi svegliato a causa delle fiamme che lo costringevano ad abbandonare il posto di corsa. 7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni del diniego dell’attenuante speciale di cui al comma 6 dell’art. 423-bis cod. pen., motivando nel senso che il Moise, dopo avere appiccato il fuoco, si è immediatamente allontanato di corsa dal luogo dell’incendio per farvi ritorno solo il giorno successivo, rendendo necessario l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] per sedare le fiamme. 8. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il15 maggio
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