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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41053/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLOdi MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato — applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena — la sentenza del Tribunale di Lecco del 1 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, considerato che la pena edittale per il reato di furto tentato, per effetto della applicazione delle due aggravanti e della recidiva reiterata specifica, è superiore al limite di cui al primo comma della citata disposizione; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLOdi MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato — applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena — la sentenza del Tribunale di Lecco del 1 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, considerato che la pena edittale per il reato di furto tentato, per effetto della applicazione delle due aggravanti e della recidiva reiterata specifica, è superiore al limite di cui al primo comma della citata disposizione; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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