CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21840/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15776-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2021 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 66/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 15776/2016 Premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio, avanti al Tribunale di Campobasso, esponendo di essere stato alle dipendenze del Comune di Cercemaggiore, dal 2003 fino al 31 marzo 2011, in virtù di successivi contratti a tempo determinato stipulati per esigenze connesse all'evento sismico del 31 ottobre 2002; che la definitiva cessazione del proprio rapporto di lavoro era avvenuta nonostante che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 31 dicembre 2010, lo stato di criticità conseguente al suddetto evento fosse stato prorogato fino al 30 dicembre 2011; che inopinatamente, in violazione dell'ordinanza n. 3839/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle direttive impartite dalla [OSCURATO:PERSONA]Sisma della Regione Molise, la Giunta comunale, con delibera n. 103 in data 5 luglio 2011, aveva stabilito di procedere all'assunzione di altra persona, con contratto a tempo determinato, per il periodo dall'Il luglio al 30 settembre 2011. Su tali premesse il ricorrente ha chiesto che, previa disapplicazione della delibera n. 103/2011, il Comune di Cercemaggiore fosse condannato a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni tutti subiti, quantificati in sei mensilità (aprile 2011 - settembre 2011) della retribuzione globale di fatto maturata al 31 marzo 2011, nonché consistenti nel danno derivato da un utilizzo errato del contratto a termine. 2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato il Comune al pagamento della somma corrispondente alle sei mensilità del periodo aprile - settembre 2011. 3. Con sentenza n. 233/2015, depositata il 17/12/2015, la Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravame dell'Amministrazione e confermato la decisione di, primo grado. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Cercemaggiore con tre motivi, cui il Salvatore ha resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 6. Con il primo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., il Comune ricorrente si duole di una motivazione omessa, o apparente, che non ha dato minimamente conto delle specifiche censure rivolte con l'atto di appello alla decisione di primo grado. 7. Con gli ulteriori motivi di ricorso il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della 0.P.C.M. n. 3916/2010 e degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923.Osservato che 8. La sentenza impugnata: a) non si confronta con le ragioni dell'atto di appello; b) dichiara di far proprie le argomentazioni del primo giudice, peraltro senza alcun concreto riferimento al contesto motivazionale della decisione di primo grado; c) dispone una 'rettifica" della motivazione della sentenza gravata, senza chiarire in che cosa essa consista, quale sia il punto o il passaggio araomentativo oggetto di intervento e perché la correzione, anziché modificare la motivazione, si ponga "al di là dell'aspetto evidenziato dal giudice di prime cure"; d) ove la "rettifica" si risolva nell'affermazione, per la quale "nel medesimo periodo emergenziale di cui all'OPCM de qua è stato designato altro lavoratore ... per le medesime incombenze", essa appare irrilevante, in difetto di ogni elemento esplicativo. 9. Ne consegue che la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte: - "La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritic:a adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondate77a dei motivi del aravame" (Cass. n. 2397/2021) - "La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n. 20883/2019; conforme n. 28139/2018); - "In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, cornma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame" (Cass. n. 27112/2018). 10. E', pertanto, fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso. 11. Gli altri motivi restano assorbiti. Ritenuto che 12. L'impugnata sentenza n. 233/2015 della Corte di appello di Campobasso deve essere conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale avrà cura di attenersi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanz