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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13911/2026

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al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 settembre 2025, depositata il successivo 26 settembre, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 19 gennaio 2019, riformata quoad poenam dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza dell'8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2023, di chtia'nna alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 9.000 di multa 'per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 1644, commi 1 e 5, nn. 3 e 4, cod. pen. e 132 d.lgs. n. 384 del 1993, commesis tra il 2008 e il 2014; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio 2020, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 4 dicembre 2023, divenuta irrevocabile il 28 novembre 2024, di condanna alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 644, commi 1 e 5, nn. 2 e 4, cod. pen., commesso negli anni 2006 e 2007.

Il Tribunale, condividendo appieno le considerazioni espresse dal P.M. nel proprio parere contrario, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per ritenere i reati di cui alle suindicate sentenze commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rilevando in particolare la diversità delle persone offese e l'assenza di contiguità temporale tra gli episodi delittuosi della sentenza sub 1, che riguardano fatti a partire dal 2008 e per la maggior parte, successivi al 2010, e sub 2, le cui condotte delittuose al massimo ad aprile 2007, mentre le condotte oggetto della sentenza sub 1) riguardano fatti a partire dal 2008 e, per la maggior parte successivi al 2010.

2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo in cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione per inosservanza dell'art. 671 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen.

Si deduce che tutti gli episodi di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) sono riconducibili ad un identico modus operandi e possono costituire parte integrante di un unico programma criminoso delineato nelle sue linee essenziali essendovi, al contempo, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti e l'omogeneità del contesto temporale, come pure le modalità attuative e la personalità del prevenuto.

Si rappresenta, altresì, che i fatti giudicati con le suindicate sentenze sono stati oggetti dell'originario proc. pen. n. 4708/2011 R.G.N.R. scaturito dalla notizia di reato di [OSCURATO:PERSONA] nel quale veniva operato lo stralcio, con formazione di separato proc. pen. n. 10417/2015 R.G.N.R. sussistendo quindi una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra i due procedimenti riguardando reati commessi nel periodo immediatamente successivo a quelli giudicati con la sentenza sub

2. Si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione fondato il diniego della richiesta continuazione esclusivamente sul lasso temporale intercorso tra i fatti di cui alle sentenze sub 1 e sub

2. 2 .(23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 15 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è destituito di fondamento.

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall'inizio almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che, quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 cpv. cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.).

L'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).

L'unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un 3diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Ne discende che il «riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01). 4 12La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01; Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv. 200212; Sez. 5, n. 1060 del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994, Caterino, Rv. 198420-01).

2. Tanto premesso e ribadito, con riferimento all'istanza proposta dall'odierno ricorrente, fondata sull'unitaria scaturigine delle indagini, l'identica natura dei reati e del bene protetto e la vicinanza temporale delle condotte usurarie per cui è intervenuta condanna irrevocabile, il giudice dell'esecuzione ha negato il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sopraindicate affermando in conformità ai principi sopra enunciati - con motivazione esauriente, congrua ed immune da vizi logico-giuridici - l'insussistenza di elementi tali da far ritenere che le singole violazioni fossero rapportabili ad un unico atto preordinato, specificando a tal fine che si tratta di condotte, sebbene tutte qualificate come fattispecie di usura, aventi «diversa collocazione temporale che non consente in alcun modo di ricondurle ad un unico e predeterminato disegno criminoso preventivamente deciso, apparendo, piuttosto, le stesse - perpetrate ai danni di plurime persone offese - riconducibili ad una generica "abitudine" criminale del [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 3 ord. imp.).

Tale conclusione è perfettamente aderente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01).

Del pari giuridicamente corretta e priva di cadute di logicità è la motivazione che fonda il diniego dell'istanza in ragione del rilevante lasso temporale «intercorso tra i fatti di cui alla sentenza sub 1), tutti successivi al 2008 e la maggior parte risalenti addirittura ad anni successivi al 2010, e quelli di cui alla sentenza sub 2, la cui condotta è cessata ad aprile 2007, "ciò che, nella già rilevata tendenza delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA] a svolgere attività di usura in riferimento a prestiti concessi a svariati soggetti appartenenti a diversi contesti e tra loro non collegati, non consente di ricondurre le sue condotte ad un piano criminale preventivamente organizzato che non sia quello - indiscutibilmente generico - di esercitare un'attività illecita in modo pressochè "professionale"» (pag. 3 ord. imp.).

Difatti, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo 5 ,Qfra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193-01; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984-01), sicché anche da questo punto di vista il ricorso si rivela aspecifico e manifestamente infondato, dovendosi rammentare che l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo; le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano infatti che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi (cfr. Sez. 1, n. 29732 del 26/6/2025, Stabile, non mass.).

Estrinsecamente aspecifico è, poi, il rilievo difensivo che (ri)evoca l'unitaria scaturigine delle indagini culminate nelle due sentenze surrichiamate per fondare, su questo, un indice di unitarietà del disegno criminoso: anche sul punto il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice dell'esecuzione, che, nel rilevare come in ambedue le sentenze la continuazione (interna) fosse stata invece riconosciuta proprio in ragione della vicinanza temporale delle condotte da ciascuna vagliate, ha poi sottolineato che «in alcun modo può ritenersi significativa a tal fine la circostanza - peraltro non documentata - che i procedimenti scaturiscano da una comune attività di indagine, che nulla ha a che vedere con l'unicità del disegno criminoso dell'imputato o del condannato, il solo elemento che, per esplicito ed inequivocabile dettato legislativo, consente di ritenere più reati unificati dal vincolo della continuazione» (pag. 3 ord. imp.).

3. In conclusione, appare del tutto congruo e scevro da aporie logiche - come tale immune da censure rilevabili in questa sede - l'argomentare del Giudice dell'esecuzione che, nell'evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze suindicate e la loro diversa composizione quanto ai soggetti passivi coinvolti, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesinnezza di disegno criminoso, come invocata a fini esecutivi dal ricorrente.

Trattasi di una valutazione sul fatto non rivedibile in questa sede.

Basterà infatti rammentare che - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al 6giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01).

4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 settembre 2025, depositata il successivo 26 settembre, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 19 gennaio 2019, riformata quoad poenam dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza dell'8 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2023, di chtia'nna alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 9.000 di multa 'per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 1644, commi 1 e 5, nn. 3 e 4, cod. pen. e 132 d.lgs. n. 384 del 1993, commesis tra il 2008 e il 2014; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio 2020, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 4 dicembre 2023, divenuta irrevocabile il 28 novembre 2024, di condanna alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 644, commi 1 e 5, nn. 2 e 4, cod. pen., commesso negli anni 2006 e 2007. Il Tribunale, condividendo appieno le considerazioni espresse dal P.M. nel proprio parere contrario, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per ritenere i reati di cui alle suindicate sentenze commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rilevando in particolare la diversità delle persone offese e l'assenza di contiguità temporale tra gli episodi delittuosi della sentenza sub 1, che riguardano fatti a partire dal 2008 e per la maggior parte, successivi al 2010, e sub 2, le cui condotte delittuose al massimo ad aprile 2007, mentre le condotte oggetto della sentenza sub 1) riguardano fatti a partire dal 2008 e, per la maggior parte successivi al 2010. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo in cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione per inosservanza dell'art. 671 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen. Si deduce che tutti gli episodi di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) sono riconducibili ad un identico modus operandi e possono costituire parte integrante di un unico programma criminoso delineato nelle sue linee essenziali essendovi, al contempo, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti e l'omogeneità del contesto temporale, come pure le modalità attuative e la personalità del prevenuto. Si rappresenta, altresì, che i fatti giudicati con le suindicate sentenze sono stati oggetti dell'originario proc. pen. n. 4708/2011 R.G.N.R. scaturito dalla notizia di reato di [OSCURATO:PERSONA] nel quale veniva operato lo stralcio, con formazione di separato proc. pen. n. 10417/2015 R.G.N.R. sussistendo quindi una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra i due procedimenti riguardando reati commessi nel periodo immediatamente successivo a quelli giudicati con la sentenza sub 2. Si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione fondato il diniego della richiesta continuazione esclusivamente sul lasso temporale intercorso tra i fatti di cui alle sentenze sub 1 e sub 2. 2 .(23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 15 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è destituito di fondamento. 1. Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall'inizio almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che, quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 cpv. cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.). L'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01). L'unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un 3diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Ne discende che il «riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01). 4 12La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01; Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv. 200212; Sez. 5, n. 1060 del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994, Caterino, Rv. 198420-01). 2. Tanto premesso e ribadito, con riferimento all'istanza proposta dall'odierno ricorrente, fondata sull'unitaria scaturigine delle indagini, l'identica natura dei reati e del bene protetto e la vicinanza temporale delle condotte usurarie per cui è intervenuta condanna irrevocabile, il giudice dell'esecuzione ha negato il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sopraindicate affermando in conformità ai principi sopra enunciati - con motivazione esauriente, congrua ed immune da vizi logico-giuridici - l'insussistenza di elementi tali da far ritenere che le singole violazioni fossero rapportabili ad un unico atto preordinato, specificando a tal fine che si tratta di condotte, sebbene tutte qualificate come fattispecie di usura, aventi «diversa collocazione temporale che non consente in alcun modo di ricondurle ad un unico e predeterminato disegno criminoso preventivamente deciso, apparendo, piuttosto, le stesse - perpetrate ai danni di plurime persone offese - riconducibili ad una generica "abitudine" criminale del [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 3 ord. imp.). Tale conclusione è perfettamente aderente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01). Del pari giuridicamente corretta e priva di cadute di logicità è la motivazione che fonda il diniego dell'istanza in ragione del rilevante lasso temporale «intercorso tra i fatti di cui alla sentenza sub 1), tutti successivi al 2008 e la maggior parte risalenti addirittura ad anni successivi al 2010, e quelli di cui alla sentenza sub 2, la cui condotta è cessata ad aprile 2007, "ciò che, nella già rilevata tendenza delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA] a svolgere attività di usura in riferimento a prestiti concessi a svariati soggetti appartenenti a diversi contesti e tra loro non collegati, non consente di ricondurre le sue condotte ad un piano criminale preventivamente organizzato che non sia quello - indiscutibilmente generico - di esercitare un'attività illecita in modo pressochè "professionale"» (pag. 3 ord. imp.). Difatti, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo 5 ,Qfra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193-01; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984-01), sicché anche da questo punto di vista il ricorso si rivela aspecifico e manifestamente infondato, dovendosi rammentare che l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo; le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano infatti che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi (cfr. Sez. 1, n. 29732 del 26/6/2025, Stabile, non mass.). Estrinsecamente aspecifico è, poi, il rilievo difensivo che (ri)evoca l'unitaria scaturigine delle indagini culminate nelle due sentenze surrichiamate per fondare, su questo, un indice di unitarietà del disegno criminoso: anche sul punto il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice dell'esecuzione, che, nel rilevare come in ambedue le sentenze la continuazione (interna) fosse stata invece riconosciuta proprio in ragione della vicinanza temporale delle condotte da ciascuna vagliate, ha poi sottolineato che «in alcun modo può ritenersi significativa a tal fine la circostanza - peraltro non documentata - che i procedimenti scaturiscano da una comune attività di indagine, che nulla ha a che vedere con l'unicità del disegno criminoso dell'imputato o del condannato, il solo elemento che, per esplicito ed inequivocabile dettato legislativo, consente di ritenere più reati unificati dal vincolo della continuazione» (pag. 3 ord. imp.). 3. In conclusione, appare del tutto congruo e scevro da aporie logiche - come tale immune da censure rilevabili in questa sede - l'argomentare del Giudice dell'esecuzione che, nell'evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze suindicate e la loro diversa composizione quanto ai soggetti passivi coinvolti, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesinnezza di disegno criminoso, come invocata a fini esecutivi dal ricorrente. Trattasi di una valutazione sul fatto non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare che - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al 6giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01). 4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris