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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 23452/2024

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e - hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi per regolamento di giurisdizione iscritti al n. 1546/2024 e al n.2042/2024 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - eda STEFANOGRANATI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro PROCURATORE REGIONALE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 6/6/2023, la Procura Regionaleper il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha invocato, previo accertamento della relativa responsabilità amministrativa a titolo di dolo (ovvero, in via subordinata,a titolo di colpa grave), la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e diStefano Granati al risarcimento, in favore di Anas s.p.a., del danno erarialea quest’ultima provocato in conseguenza dei comportamenti agli stessi contestati nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti in contestazione, di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AIE) e di membro del Consiglio di amministrazione diAnas [OSCURATO:PERSONA] LLC (ATG) (il Magrì) e di Presidente del Consigliodi amministrazione di AIE (il Granati). 2.In particolare, secondo la Procura istante, il Magrì e il Granati si eranoresi responsabili della costituzione, da parte di AIE, di due società per la realizzazione di lavori in Qatar e in India in contrasto con le direttiveadottate dalla capogruppo Anas (socia totalitaria di AIE) e in violazionedelle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra le diverse imprese facenti parte del gruppo Anas; iniziative dalle quali eranoderivate, non solo la svalutazione della partecipazione di Anas in AIE,ma altresì l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale di AIE,con il conseguente riflesso finanziario dannoso sul bilancio di Anas s.pa., costretta a ricapitalizzare AIE proprio in esito alla gestione fallimentaredelle operazioni in Qatar e in India. 3.Con particolare riguardo alla ritenuta giurisdizione contabile della Corte dei conti, la Procura istante ha evidenziato come l’art. 12 del testounico sulle società pubbliche (TUSP) chiamasse a rispondere per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti – non solo i “ componenti degliorgani di amministrazione e controllo delle società partecipate ” daenti pubblici, bensì anche – gli autori delle condotte di mala gestio individuabili quali “ rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi ” (art. 12, co. 2, cit.). 4.Nel caso di specie, i l ruol o assunt o dal Magrì e dal Granati (nelle qualità indicate), pur non potendo riferirsi a quello di legali rappresentanti di Anas s.p.a. (essendo stati solo amministratori di AIE),ben avrebbe potuto ricondursi a quell o di “ titolari del potere di decidere”in nome e per conto di Anas (socio pubblico di AIE), avuto riguardo agli effetti del mandato attraverso il quale Anas aveva attribuito ad AIE il compito di rappresentarla nell ’ acquisizione e nella gestione delle commesse all’estero, con la conseguente relativa soggezionealla giurisdizione contabile della Corte dei conti. 5.Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte deiconti ha fissato l'udienza di discussione del giudizio al 23/11/2023.6.Costituitisi in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] eStefano Granati hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte deiconti.

7. Successivamente, c on due distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due regolamenti di giurisdizione, al finedi sentir negare la giurisdizione contabile della Corte dei conti sulle domandeproposte nei relativi confronti dalla Procura presso la Corte dei conti, spettandone l’attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario. 8.Il Procuratore regionale per il Lazio, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte di conti, ha depositato due distinti controricorsi, invocando il riconoscimento della giurisdizione della Cortedei conti sulle domande di danno erariale proposte nei confronti diBernardo Magrì e di [OSCURATO:PERSONA]. 9.Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando, in accoglimento del regolamento per giurisdizione, l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 10.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i due ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti in questasede (entrambi fondati su due separate istanze di regolamento sostanzialmente sovrapponibili), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invocano l’accertamento della giurisdizione del giudice ordinario sulle domanderisarcitorie avanzate nei relativi confronti, con la conseguente attestazionedella carenza di giurisdizione della Corte dei conti. 2.Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti per l’inconfigurabilità di un danno erariale consistente nella perdita di valore della partecipazione sociale (detenuta da ANAS s.p.a.) a fronte del pregiudizio arrecato alla società pubblica (non in house ) AIE s.p.a., dovendoritenersi, per giurisprudenza costante delle Sezioni unite della Cortedi cassazione, che, allorché agli amministratori o ai componenti di un organo di controllo, venga contestato di aver cagionato con la loro ma la gestio un danno al patrimonio di una società, solo quest’ultima è legittimata a proporre nei loro confronti un’azione di responsabilità,trattandosi di un’ipotesi del tutto diversa rispetto al caso incui venga contestato a detti amministratori di avere, con la propria condotta,leso in via diretta e immediata la sfera giuridica (non già della società, bensì) del singolo socio, essendo in tal caso quest’ultimo ovviamente legittimato ad agire in via risarcitoria (configurandosi, qualora il socio sia lo Stato o un ente pubblico, un danno erariale rientrantenella giurisdizione della Corte dei conti). 3.Nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che AIE non fosse unasocietà qualificabile come in house (in assenza dei presupposti a tal fine previsti per legge) – essendo stati, i rapporti tra AIE e la controllante Anas s.p.a., peraltro regolati sul piano negoziale – , la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte nei confronti degli odierniricorrenti non potrebbe che spettare , secondo parte ricorrente, algiudice ordinario, in considerazione del carattere meramente riflesso eindiretto del danno (asseritamente) provocato al socio Anas s.p.a; e tanto,sulla base dei richiamati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e da ultimo recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. testo unico sulle società pubbliche), dovendo in ogni caso escludersiche gli odierni ricorrenti potessero considerarsi alla stregua di soggetti titolari del potere di decidere per Anas s.p.a., in considerazione dell’inevitabile interposizione di AIE quale soggetto mandatariodi Anas s.p.a..

4. Il primo motivo dell’istanza di regolamento di giurisdizione, comunead entrambi gli istanti, è privo di fondamento.5.[OSCURATO:PERSONA] osserva come queste Sezioni Unite abbiano da tempo affermato,con orientamento costante (cfr., da ultimo Cass., Sez.

U, n. 4264del 10/2/ 2023 ; Cass. Sez.

U , n. 614 del 15/1/2021 ; Cass. , S ez.

U, n. 22409 del 13/9/2018), che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisc e una ragionesufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità allagiurisdizione contabile.

Infatti,al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attivitàamministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla societàa causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organodi controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all ’ ente pubblico cherivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridicariconosciuta alle società di capitali e l ’ autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, sia la possibilitàdi riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l ’ illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimoniodella società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tral’agente e l'ente titolare della partecipazione (cfr. Cass. , S ez .

U. , n. 22712 dell’ 11 /9/ 2019; Cass. , S ez .

U , n. 20075 del 2 /9/ 2013; Cass. , Sez.U, n. 10299 del 3 /5/ 2013). 6.Ove la società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house , la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestatoal rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (cfr. Cass. , Sez.U, n. 22409 del 13/9/2018 , cit.). 7.Le conclusioni cui è pervenuta l ’ elaborazione giurisprudenziale, hannotrovato conferma nell’art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 che, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazionee controllo delle società a partecipazione pubblica, ha previsto che «

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilitàpreviste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvala giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagliamministratori e dai dipendenti delle società in house .

È devoluta allaCorte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma2.

«2.

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa gravepregiudicato il valore della partecipazione» . 8.La disposizione citata distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società (e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante)da quello che incide in via diretta ed immediata sul valore dellapartecipazione dell’ente pubblico e, mentre per il primo consente l’azionedi responsabilità contabile solo qualora si sia in presenza di una società in house , per l’altro prescinde da detta qualificazione, ma semprea condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, frala condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del sociopubblico e il danno subito dalla Pubblica amministrazione.9.In tal senso , queste Sezioni Unite si sono già espresse (Cass. , Sez.U, n. 15979 del 18/5/2022) evidenziando che l’ incipit del comma 2 dell’art. 12 per la sua ampiezza ( il danno... subito dagli enti partecipanti) e per il mancato richiamo al comma 1, non consente opzioniermeneutiche che limitino l’applicazione del comma in parola allesole società in house e il riferimento fatto a coloro che hanno mal gestito la partecipazione dall'interno della società partecipata “ non preclude la natura più ampia ed infatti generale della descritta proposizioneprincipale, nettamente scolpita nell'affermazione per cui costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti [ … ] la responsabilità viene qui definita solo in senso oggettivo (con riguardo al danno), lasciando impregiudicata la selezione soggettiva di chi, diverso dai rappresentanti e decisori di cui all'inciso, abbia comunque assunto, nell'entepubblico partecipante (o in una relazione di servizio con esso), unacondotta connessa ad attività della società partecipata e causativa inmodo diretto del danno all'ente pubblico medesimo ” .

10. C on la pronuncia citata si è precisato anche che l ’ ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 ( Responsabilità degli enti partecipantie dei componenti degli organi delle società partecipate ) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalentea condotte degli amministratori e dipendenti delle società in housedi cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione restrittivadella disposizione in commento, con la quale il legislatore, nelrecepire sostanzialmente gli approdi ai quali la giurisprudenza era già pervenuta, non ha certo inteso affermare “ che, al di fuori delle societàin house , sarebbe sempre, per principio normativo, assente la possibilità di configurare un danno erariale diretto all'ente pubblico partecipante,a prescindere dalla vicenda del titolo di affidamento di un eventuale servizio pubblico o sostegno finanziario assicurato alla società partecipata e della natura pubblica delle risorse (malamente) utilizzate, così irragionevolmente limitando il nesso di collegamento della responsabilità erariale ai soli canoni dell'agire della pubblica amministrazioneper il tramite di una società in house providing ” .

11. Resta, quindi, ancora attuale l’orientamento, richiamato in premessa,secondo cui la natura non in house della società partecipata nonesclude in radice l’azione erariale, azione che resta consentita, ma solo a condizione che venga fatto valere un danno cagionato in via diretta,e non mediata, alla partecipazione dell’ente pubblico . 12.Detti principi sono stati riassunti da Cass. , S ez .

U , n. 31755 del 5/12/2019, che ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale con la qualeal criterio eminentemente soggettivo, che identificava l ’ elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridicapubblica dell'agente, è stato sostituito un criterio oggettivo, chefa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziariea tal fine adoperate.

13. Si è, quindi, giunti ad affermare che la responsabilità amministrativaper danno erariale postula una relazione funzionale tra ilpresunto autore dell ’ illecito e l ’ amministrazione pubblica, relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio inteso quale relazione funzionale che rende l ’ autore del danno compartecipe dell’operatodell’amministrazione o dell ’ ente.

14. Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esternoall'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse econ le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della p.a ., mentreè irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che puòconsistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generaliprevisti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto oin parte (Cass. , S ez .

U , n. 32608 del 12 /12/ 2019 che richiama Cass. , Sez.U, n. 473 del 14 /1/ 2015 e Cass. , S ez .

U , n. 21871 del 30 /8/ 2019).

15. Nel caso di specie, secondo la prospettazione della Procura Regionaleper il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato di AIE , l’uno, e presidente del consiglio di amministrazionedi AIE, l’altro) ebbero concretamente ad assumere, peril medio del mandato espressamente conferito da ANAS ad AIE, la titolarità del potere di decidere per la stessa ANAS in relazione alle commesseacquisite all’estero da AIE in nome e per conto di ANAS , con laconseguenza che i danni discendenti dallo svolgimento di tale attività dirappresentanza ebbero a pregiudicare direttamente il patrimonio di Anas, oltre al valore della partecipazione sociale di ANAS in AIE, integrandopienamente il disposto del co. 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 per cui “ c ostituisce danno erariale il danno, patrimoniale o nonpatrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi , che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa gravepregiudicato il valore della partecipazione ”. 16.Al riguardo, converrà rilevare come, secondo l’ insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la natura di ANAS solo formalmente può essere considerata quella di una società di diritto privato: sul punto , secondo Cass., Sez.

U, n. 15594 del 9/7/2014, esclusala riconducibilità dell’Anas al novero delle società in house ( non presentandoil relativo statuto sociale caratteristiche tali da giustificare tale riconduzione) , si tratta piuttosto di comprendere se la trasformazione leg islativa d i Anas in società per azioni ne abbia davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbiaaffatto intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incideresulla reale natura del soggetto. 17.In questo secondo senso si è già ripetutamente espressa (sia puread altri fini) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermando senz’altroche la trasformazione dell'Anas, disposta dall ’ art. 7 del d l . n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del soggetto, permanendo sia la natura pubblica del nuovo organismo sia i poteri pubblicistici propri dell ’ ente proprietario delle autostrade e strade statali ad esso affidate (vedi, ad esempio, Cons .

Stato 24 febbraio 2011,n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829). 18.La condivisione di tali conclusioni, da parte di queste Sezioni Unite, ha quindi consentito di confermare il rilievo secondo cui il patrimonio dell’Anas ha conservato tutti i suoi connotati pubblicistici (quale‘società legale ’ , al pari di Rai e di Enav) ; connotati che , oltre a costituire l ’ indispensabile presupposto della giurisdizione contabile , valgono a riflettersi sull’attività di coloro i quali agiscono su quel patrimonio, così rientr ando nel novero dei soggetti ai quali la ri detta giurisdizione contabile è destinata ad estende rsi (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenzan. 15594 del 9/7/2014, cit . ). 19.Ferme tali considerazioni, con riguardo alla vicenda sottoposta all’odiernoesame d ell e Sezioni Unite, varrà osservare c ome il negozio attraversoil quale Anas ebbe a conferi r e ad AIE il “ mandato esclusivo con rappresentanza ” per lo svolgimento dell e attività di gestione , in nome e per conto di ANAS , delle commesse acquisite a ll’ estero da ANASstessa (oltre ad eventuali ulteriori commesse non acquisibili da AIEo alle “ attività connesse , strumentali e propedeutiche all ’u lteriore sviluppo di servizi integrati d'ingegneria ”), con l’esplicita previsione delladiretta acquisizione delle commesse estere da parte di AIE (“ salvo ilcaso in cui le condizioni di gara siano tali da rendere non percorribile l’acquisizione della commessa da parte di AIE ”) (cfr. la descrizione dell’oggetto del mandato prodotto agli atti del giudizio ), ebbe contestualmente ad attribuire, agli amministratori di AIE (e, dunque, alMagrì e al Granati) , la titolarità di un potere di gestione destinato a incidere con efficacia diretta (nel caso di specie, negativa) sul patrimoniodi ANAS , oltre che sul valore della partecipazione di Anas in AIE(nel caso di specie, pregiudicandola irrimediabilmente ) . 20.In breve, il mandato in esame, nel trasferire agli amministratori di AIE l’esercizio di poteri di gestione propri di Anas sul proprio patrimonio(con ulteriori riflessi sul valore della partecipazione di Ana s in AIE) , ebbe a determinare l’istituzione di una specifica relazione funzionale tra il presunto autore dell ’ illecito e il patrimonio (pubblico) dell’Anas:relazione che , alla stregua di quanto più sopra chiarito, pur non implica ndo un rapporto di impiego in senso proprio, valse a configuraregli estremi di un rapporto di servizio , inteso quale relazione funzionale idonea a rende re l ’ autore del danno compartecipe dell’operatodell’ente, secondo i termini della giurisprudenza di queste Sezioni Unite già in precedenza chiariti (cfr. Cass. , S ez .

U , n. 32608 del 12 /12/ 2019 che richiama Cass. , S ez .

U , n. 473 del 14 /1/ 2015 e Cass.,Sez.

U , n. 21871 del 30 /8/ 2019 , tutte sopra citt.) . 21.È appena il caso di evidenziare come la descritta strutturazione negoziale dei rapporti tra Anas ed AIE valse a consentire la configurabilità,tanto di un potenziale danno diretto a carico di Anas immediatamentericonducibile alle attività svolte dagli amministratori diAIE (nella veste di mandataria), quanto di un danno c.d. ‘obliquo’ provocatoin via mediata al patrimonio di Anas, secondo la definizione ditale tipologia di danno già riconosciuta da queste Sezioni Unite (in materiadi danno erariale) proprio attraverso il richiamo all’art. 12 del d.lgs.n. 175/201 6 (cfr. Cass. , S ez .

U , n. 11186 del 27/4/ 20 23). 22.In forza di tali considerazioni , dev’essere dunque confermata l’infondatezza delle argomentazioni congiuntamente sostenute nel primomotivo dei due ricorsi proposti dal Magrì e dal Granati. 23.Con il secondo motivo, anch’esso comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti in ragione dell’applicabilitànella specie dell’art. 1, comma 5, del TUSP (ai sensi del quale “ le disposizioni del presente decreto si applicano solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma due, lettera p), nonché alle società da esse controllate”), atteso che, a seguito del trasferimento della titolarità delle azioni detenute dal Ministero dell’Economia e Finanze in Anas s.p.a.a Ferrovie dello Stato s.p.a. (società quotata), si è determinato unmutamento del regime giuridico applicabile ad Anas s.p.a., con la conseguente inapplicabilità alla stessa del TUSP, avuto riguardo all’impossibilità logico - giuridica di sostenere ancora la natura sostanzialmente pubblica di Anas s.p.a. (e dunque cadendo il presuppostodell’applicabilità dell’art. 12 del TUPS agli amministratori diAIE), e dovendo inoltre ritenersi che l’art. 1, co. 5, cit., così come si applicaad Anas s.p.a., deve necessariamente applicarsi anche ad AIE (dal momento che Ferrovie dello Stato s.p.a. esercita il controllo su entrambele società), con la conseguenza che se gli amministratori di Anass.p.a. non rispondono dinanzi alla Corte dei conti per i danni subiti da detta società, a maggior ragione non possono essere chiamati a rispondere di tali danni gli amministratori di una sua società controllata. 24.Il secondo motivo dell’istanza di regolamento di giurisdizione, comunead entrambi gli istanti, è privo di fondamento.25.Osserva il Collegio come, secondo quanto già in precedenza sottolineato da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez.

U, n. 976 del 13/1/2023), il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di Anas s.p.a. a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. abbia rivestito un rilievo esclusivamente formale, senza incidere in alcun modo sulla naturasostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma,è consistito nella ovvia ( giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di Anas s.p.a. a Ferrovie dello Stato s.p.a. ) soppressionedel sesto comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002,n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: «Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concertocon il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di Anas S.p.A..

Al di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l’asserzione a suo tempo effettuata in relazionealla natura sostanzialmente pubblica di Anas s.p.a. .

26. Da tale premessa, deve pertanto escludersi che detto trasferimentodelle azioni di Anas in favore di Ferrovie dello Stato s.p.a. abbia potuto comportare alcuna modificazione in ordine alla permanenzadella giurisdizione della Corte dei conti sui danni a carico delpatrimonio di Anas.

27. Né , d’altro canto – occorre ribadire – può ritenersi che tale soluzione debba essere ripensata in ragione della promulgazione del testounico delle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016) , articolo 12 in particolare,dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: “ l’ampia formulazione della rubrica dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice della regola generale in temadi casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi per regolamento di giurisdizione iscritti al n. 1546/2024 e al n.2042/2024 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - eda STEFANOGRANATI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro PROCURATORE REGIONALE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 6/6/2023, la Procura Regionaleper il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha invocato, previo accertamento della relativa responsabilità amministrativa a titolo di dolo (ovvero, in via subordinata,a titolo di colpa grave), la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e diStefano Granati al risarcimento, in favore di Anas s.p.a., del danno erarialea quest’ultima provocato in conseguenza dei comportamenti agli stessi contestati nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti in contestazione, di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AIE) e di membro del Consiglio di amministrazione diAnas [OSCURATO:PERSONA] LLC (ATG) (il Magrì) e di Presidente del Consigliodi amministrazione di AIE (il Granati). 2.In particolare, secondo la Procura istante, il Magrì e il Granati si eranoresi responsabili della costituzione, da parte di AIE, di due società per la realizzazione di lavori in Qatar e in India in contrasto con le direttiveadottate dalla capogruppo Anas (socia totalitaria di AIE) e in violazionedelle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra le diverse imprese facenti parte del gruppo Anas; iniziative dalle quali eranoderivate, non solo la svalutazione della partecipazione di Anas in AIE,ma altresì l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale di AIE,con il conseguente riflesso finanziario dannoso sul bilancio di Anas s.pa., costretta a ricapitalizzare AIE proprio in esito alla gestione fallimentaredelle operazioni in Qatar e in India. 3.Con particolare riguardo alla ritenuta giurisdizione contabile della Corte dei conti, la Procura istante ha evidenziato come l’art. 12 del testounico sulle società pubbliche (TUSP) chiamasse a rispondere per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti – non solo i “ componenti degliorgani di amministrazione e controllo delle società partecipate ” daenti pubblici, bensì anche – gli autori delle condotte di mala gestio individuabili quali “ rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi ” (art. 12, co. 2, cit.). 4.Nel caso di specie, i l ruol o assunt o dal Magrì e dal Granati (nelle qualità indicate), pur non potendo riferirsi a quello di legali rappresentanti di Anas s.p.a. (essendo stati solo amministratori di AIE),ben avrebbe potuto ricondursi a quell o di “ titolari del potere di decidere”in nome e per conto di Anas (socio pubblico di AIE), avuto riguardo agli effetti del mandato attraverso il quale Anas aveva attribuito ad AIE il compito di rappresentarla nell ’ acquisizione e nella gestione delle commesse all’estero, con la conseguente relativa soggezionealla giurisdizione contabile della Corte dei conti. 5.Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte deiconti ha fissato l'udienza di discussione del giudizio al 23/11/2023.6.Costituitisi in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA] eStefano Granati hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte deiconti. 7. Successivamente, c on due distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due regolamenti di giurisdizione, al finedi sentir negare la giurisdizione contabile della Corte dei conti sulle domandeproposte nei relativi confronti dalla Procura presso la Corte dei conti, spettandone l’attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario. 8.Il Procuratore regionale per il Lazio, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte di conti, ha depositato due distinti controricorsi, invocando il riconoscimento della giurisdizione della Cortedei conti sulle domande di danno erariale proposte nei confronti diBernardo Magrì e di [OSCURATO:PERSONA]. 9.Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando, in accoglimento del regolamento per giurisdizione, l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 10.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti in questasede (entrambi fondati su due separate istanze di regolamento sostanzialmente sovrapponibili), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invocano l’accertamento della giurisdizione del giudice ordinario sulle domanderisarcitorie avanzate nei relativi confronti, con la conseguente attestazionedella carenza di giurisdizione della Corte dei conti. 2.Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti per l’inconfigurabilità di un danno erariale consistente nella perdita di valore della partecipazione sociale (detenuta da ANAS s.p.a.) a fronte del pregiudizio arrecato alla società pubblica (non in house ) AIE s.p.a., dovendoritenersi, per giurisprudenza costante delle Sezioni unite della Cortedi cassazione, che, allorché agli amministratori o ai componenti di un organo di controllo, venga contestato di aver cagionato con la loro ma la gestio un danno al patrimonio di una società, solo quest’ultima è legittimata a proporre nei loro confronti un’azione di responsabilità,trattandosi di un’ipotesi del tutto diversa rispetto al caso incui venga contestato a detti amministratori di avere, con la propria condotta,leso in via diretta e immediata la sfera giuridica (non già della società, bensì) del singolo socio, essendo in tal caso quest’ultimo ovviamente legittimato ad agire in via risarcitoria (configurandosi, qualora il socio sia lo Stato o un ente pubblico, un danno erariale rientrantenella giurisdizione della Corte dei conti). 3.Nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che AIE non fosse unasocietà qualificabile come in house (in assenza dei presupposti a tal fine previsti per legge) – essendo stati, i rapporti tra AIE e la controllante Anas s.p.a., peraltro regolati sul piano negoziale – , la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte nei confronti degli odierniricorrenti non potrebbe che spettare , secondo parte ricorrente, algiudice ordinario, in considerazione del carattere meramente riflesso eindiretto del danno (asseritamente) provocato al socio Anas s.p.a; e tanto,sulla base dei richiamati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e da ultimo recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. testo unico sulle società pubbliche), dovendo in ogni caso escludersiche gli odierni ricorrenti potessero considerarsi alla stregua di soggetti titolari del potere di decidere per Anas s.p.a., in considerazione dell’inevitabile interposizione di AIE quale soggetto mandatariodi Anas s.p.a.. 4. Il primo motivo dell’istanza di regolamento di giurisdizione, comunead entrambi gli istanti, è privo di fondamento.5.[OSCURATO:PERSONA] osserva come queste Sezioni Unite abbiano da tempo affermato,con orientamento costante (cfr., da ultimo Cass., Sez. U, n. 4264del 10/2/ 2023 ; Cass. Sez. U , n. 614 del 15/1/2021 ; Cass. , S ez. U, n. 22409 del 13/9/2018), che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisc e una ragionesufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità allagiurisdizione contabile. Infatti,al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attivitàamministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla societàa causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organodi controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all ’ ente pubblico cherivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridicariconosciuta alle società di capitali e l ’ autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, sia la possibilitàdi riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l ’ illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimoniodella società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tral’agente e l'ente titolare della partecipazione (cfr. Cass. , S ez . U. , n. 22712 dell’ 11 /9/ 2019; Cass. , S ez . U , n. 20075 del 2 /9/ 2013; Cass. , Sez.U, n. 10299 del 3 /5/ 2013). 6.Ove la società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house , la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestatoal rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (cfr. Cass. , Sez.U, n. 22409 del 13/9/2018 , cit.). 7.Le conclusioni cui è pervenuta l ’ elaborazione giurisprudenziale, hannotrovato conferma nell’art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 che, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazionee controllo delle società a partecipazione pubblica, ha previsto che « 1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilitàpreviste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvala giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagliamministratori e dai dipendenti delle società in house . È devoluta allaCorte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma2. «2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa gravepregiudicato il valore della partecipazione» . 8.La disposizione citata distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società (e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante)da quello che incide in via diretta ed immediata sul valore dellapartecipazione dell’ente pubblico e, mentre per il primo consente l’azionedi responsabilità contabile solo qualora si sia in presenza di una società in house , per l’altro prescinde da detta qualificazione, ma semprea condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, frala condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del sociopubblico e il danno subito dalla Pubblica amministrazione.9.In tal senso , queste Sezioni Unite si sono già espresse (Cass. , Sez.U, n. 15979 del 18/5/2022) evidenziando che l’ incipit del comma 2 dell’art. 12 per la sua ampiezza ( il danno... subito dagli enti partecipanti) e per il mancato richiamo al comma 1, non consente opzioniermeneutiche che limitino l’applicazione del comma in parola allesole società in house e il riferimento fatto a coloro che hanno mal gestito la partecipazione dall'interno della società partecipata “ non preclude la natura più ampia ed infatti generale della descritta proposizioneprincipale, nettamente scolpita nell'affermazione per cui costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti [ … ] la responsabilità viene qui definita solo in senso oggettivo (con riguardo al danno), lasciando impregiudicata la selezione soggettiva di chi, diverso dai rappresentanti e decisori di cui all'inciso, abbia comunque assunto, nell'entepubblico partecipante (o in una relazione di servizio con esso), unacondotta connessa ad attività della società partecipata e causativa inmodo diretto del danno all'ente pubblico medesimo ” . 10. C on la pronuncia citata si è precisato anche che l ’ ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 ( Responsabilità degli enti partecipantie dei componenti degli organi delle società partecipate ) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalentea condotte degli amministratori e dipendenti delle società in housedi cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione restrittivadella disposizione in commento, con la quale il legislatore, nelrecepire sostanzialmente gli approdi ai quali la giurisprudenza era già pervenuta, non ha certo inteso affermare “ che, al di fuori delle societàin house , sarebbe sempre, per principio normativo, assente la possibilità di configurare un danno erariale diretto all'ente pubblico partecipante,a prescindere dalla vicenda del titolo di affidamento di un eventuale servizio pubblico o sostegno finanziario assicurato alla società partecipata e della natura pubblica delle risorse (malamente) utilizzate, così irragionevolmente limitando il nesso di collegamento della responsabilità erariale ai soli canoni dell'agire della pubblica amministrazioneper il tramite di una società in house providing ” . 11. Resta, quindi, ancora attuale l’orientamento, richiamato in premessa,secondo cui la natura non in house della società partecipata nonesclude in radice l’azione erariale, azione che resta consentita, ma solo a condizione che venga fatto valere un danno cagionato in via diretta,e non mediata, alla partecipazione dell’ente pubblico . 12.Detti principi sono stati riassunti da Cass. , S ez . U , n. 31755 del 5/12/2019, che ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale con la qualeal criterio eminentemente soggettivo, che identificava l ’ elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridicapubblica dell'agente, è stato sostituito un criterio oggettivo, chefa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziariea tal fine adoperate. 13. Si è, quindi, giunti ad affermare che la responsabilità amministrativaper danno erariale postula una relazione funzionale tra ilpresunto autore dell ’ illecito e l ’ amministrazione pubblica, relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio inteso quale relazione funzionale che rende l ’ autore del danno compartecipe dell’operatodell’amministrazione o dell ’ ente. 14. Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esternoall'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse econ le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della p.a ., mentreè irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che puòconsistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generaliprevisti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto oin parte (Cass. , S ez . U , n. 32608 del 12 /12/ 2019 che richiama Cass. , Sez.U, n. 473 del 14 /1/ 2015 e Cass. , S ez . U , n. 21871 del 30 /8/ 2019). 15. Nel caso di specie, secondo la prospettazione della Procura Regionaleper il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato di AIE , l’uno, e presidente del consiglio di amministrazionedi AIE, l’altro) ebbero concretamente ad assumere, peril medio del mandato espressamente conferito da ANAS ad AIE, la titolarità del potere di decidere per la stessa ANAS in relazione alle commesseacquisite all’estero da AIE in nome e per conto di ANAS , con laconseguenza che i danni discendenti dallo svolgimento di tale attività dirappresentanza ebbero a pregiudicare direttamente il patrimonio di Anas, oltre al valore della partecipazione sociale di ANAS in AIE, integrandopienamente il disposto del co. 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 per cui “ c ostituisce danno erariale il danno, patrimoniale o nonpatrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi , che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa gravepregiudicato il valore della partecipazione ”. 16.Al riguardo, converrà rilevare come, secondo l’ insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la natura di ANAS solo formalmente può essere considerata quella di una società di diritto privato: sul punto , secondo Cass., Sez. U, n. 15594 del 9/7/2014, esclusala riconducibilità dell’Anas al novero delle società in house ( non presentandoil relativo statuto sociale caratteristiche tali da giustificare tale riconduzione) , si tratta piuttosto di comprendere se la trasformazione leg islativa d i Anas in società per azioni ne abbia davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbiaaffatto intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incideresulla reale natura del soggetto. 17.In questo secondo senso si è già ripetutamente espressa (sia puread altri fini) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermando senz’altroche la trasformazione dell'Anas, disposta dall ’ art. 7 del d l . n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del soggetto, permanendo sia la natura pubblica del nuovo organismo sia i poteri pubblicistici propri dell ’ ente proprietario delle autostrade e strade statali ad esso affidate (vedi, ad esempio, Cons . Stato 24 febbraio 2011,n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829). 18.La condivisione di tali conclusioni, da parte di queste Sezioni Unite, ha quindi consentito di confermare il rilievo secondo cui il patrimonio dell’Anas ha conservato tutti i suoi connotati pubblicistici (quale‘società legale ’ , al pari di Rai e di Enav) ; connotati che , oltre a costituire l ’ indispensabile presupposto della giurisdizione contabile , valgono a riflettersi sull’attività di coloro i quali agiscono su quel patrimonio, così rientr ando nel novero dei soggetti ai quali la ri detta giurisdizione contabile è destinata ad estende rsi (cfr. Cass., Sez. U, Sentenzan. 15594 del 9/7/2014, cit . ). 19.Ferme tali considerazioni, con riguardo alla vicenda sottoposta all’odiernoesame d ell e Sezioni Unite, varrà osservare c ome il negozio attraversoil quale Anas ebbe a conferi r e ad AIE il “ mandato esclusivo con rappresentanza ” per lo svolgimento dell e attività di gestione , in nome e per conto di ANAS , delle commesse acquisite a ll’ estero da ANASstessa (oltre ad eventuali ulteriori commesse non acquisibili da AIEo alle “ attività connesse , strumentali e propedeutiche all ’u lteriore sviluppo di servizi integrati d'ingegneria ”), con l’esplicita previsione delladiretta acquisizione delle commesse estere da parte di AIE (“ salvo ilcaso in cui le condizioni di gara siano tali da rendere non percorribile l’acquisizione della commessa da parte di AIE ”) (cfr. la descrizione dell’oggetto del mandato prodotto agli atti del giudizio ), ebbe contestualmente ad attribuire, agli amministratori di AIE (e, dunque, alMagrì e al Granati) , la titolarità di un potere di gestione destinato a incidere con efficacia diretta (nel caso di specie, negativa) sul patrimoniodi ANAS , oltre che sul valore della partecipazione di Anas in AIE(nel caso di specie, pregiudicandola irrimediabilmente ) . 20.In breve, il mandato in esame, nel trasferire agli amministratori di AIE l’esercizio di poteri di gestione propri di Anas sul proprio patrimonio(con ulteriori riflessi sul valore della partecipazione di Ana s in AIE) , ebbe a determinare l’istituzione di una specifica relazione funzionale tra il presunto autore dell ’ illecito e il patrimonio (pubblico) dell’Anas:relazione che , alla stregua di quanto più sopra chiarito, pur non implica ndo un rapporto di impiego in senso proprio, valse a configuraregli estremi di un rapporto di servizio , inteso quale relazione funzionale idonea a rende re l ’ autore del danno compartecipe dell’operatodell’ente, secondo i termini della giurisprudenza di queste Sezioni Unite già in precedenza chiariti (cfr. Cass. , S ez . U , n. 32608 del 12 /12/ 2019 che richiama Cass. , S ez . U , n. 473 del 14 /1/ 2015 e Cass.,Sez. U , n. 21871 del 30 /8/ 2019 , tutte sopra citt.) . 21.È appena il caso di evidenziare come la descritta strutturazione negoziale dei rapporti tra Anas ed AIE valse a consentire la configurabilità,tanto di un potenziale danno diretto a carico di Anas immediatamentericonducibile alle attività svolte dagli amministratori diAIE (nella veste di mandataria), quanto di un danno c.d. ‘obliquo’ provocatoin via mediata al patrimonio di Anas, secondo la definizione ditale tipologia di danno già riconosciuta da queste Sezioni Unite (in materiadi danno erariale) proprio attraverso il richiamo all’art. 12 del d.lgs.n. 175/201 6 (cfr. Cass. , S ez . U , n. 11186 del 27/4/ 20 23). 22.In forza di tali considerazioni , dev’essere dunque confermata l’infondatezza delle argomentazioni congiuntamente sostenute nel primomotivo dei due ricorsi proposti dal Magrì e dal Granati. 23.Con il secondo motivo, anch’esso comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti in ragione dell’applicabilitànella specie dell’art. 1, comma 5, del TUSP (ai sensi del quale “ le disposizioni del presente decreto si applicano solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma due, lettera p), nonché alle società da esse controllate”), atteso che, a seguito del trasferimento della titolarità delle azioni detenute dal Ministero dell’Economia e Finanze in Anas s.p.a.a Ferrovie dello Stato s.p.a. (società quotata), si è determinato unmutamento del regime giuridico applicabile ad Anas s.p.a., con la conseguente inapplicabilità alla stessa del TUSP, avuto riguardo all’impossibilità logico - giuridica di sostenere ancora la natura sostanzialmente pubblica di Anas s.p.a. (e dunque cadendo il presuppostodell’applicabilità dell’art. 12 del TUPS agli amministratori diAIE), e dovendo inoltre ritenersi che l’art. 1, co. 5, cit., così come si applicaad Anas s.p.a., deve necessariamente applicarsi anche ad AIE (dal momento che Ferrovie dello Stato s.p.a. esercita il controllo su entrambele società), con la conseguenza che se gli amministratori di Anass.p.a. non rispondono dinanzi alla Corte dei conti per i danni subiti da detta società, a maggior ragione non possono essere chiamati a rispondere di tali danni gli amministratori di una sua società controllata. 24.Il secondo motivo dell’istanza di regolamento di giurisdizione, comunead entrambi gli istanti, è privo di fondamento.25.Osserva il Collegio come, secondo quanto già in precedenza sottolineato da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U, n. 976 del 13/1/2023), il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di Anas s.p.a. a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. abbia rivestito un rilievo esclusivamente formale, senza incidere in alcun modo sulla naturasostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma,è consistito nella ovvia ( giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di Anas s.p.a. a Ferrovie dello Stato s.p.a. ) soppressionedel sesto comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002,n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: «Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concertocon il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di Anas S.p.A.. Al di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l’asserzione a suo tempo effettuata in relazionealla natura sostanzialmente pubblica di Anas s.p.a. . 26. Da tale premessa, deve pertanto escludersi che detto trasferimentodelle azioni di Anas in favore di Ferrovie dello Stato s.p.a. abbia potuto comportare alcuna modificazione in ordine alla permanenzadella giurisdizione della Corte dei conti sui danni a carico delpatrimonio di Anas. 27. Né , d’altro canto – occorre ribadire – può ritenersi che tale soluzione debba essere ripensata in ragione della promulgazione del testounico delle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016) , articolo 12 in particolare,dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: “ l’ampia formulazione della rubrica dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice della regola generale in temadi casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio
Sentenza Cassazione n. 23452/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris