CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti in [OSCURATO:PERSONA], inVico 1° A Terme, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lirappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso; entrambi i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.[OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla viaNumero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026CONTRORICORRENTEAGENZIA del DEMANIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legalerappresentante pro temporeINTIMATAavverso l’ordinanza in data 4/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Catanzaro;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011 la Sirjos.c.p.a. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] AntonioCaldeo e [OSCURATO:PERSONA].Esponeva che, nell’ambito dei lavori di costruzione del 3° megalotto dellanuova S.S. 106 Jonica, “dall’innesto con la SS 534 km 365+150 nel Comune diCassano [OSCURATO:PERSONA] (CS), fino al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CS) km.400+00”, con decreto in data 28.9.2022 si era fatto luogo alla espropriazione ditaluni terreni coltivati ad ulivi ed agrumi di proprietà dei convenuti FrancescoAntonio e [OSCURATO:PERSONA] in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso,pagg. 4 e 6).Esponeva che la terna dei periti aveva erroneamente calcolato il valore deiterreni espropriati, “sommando al valore della proprietà nuda dei terreni (…) ilvalore del soprassuolo, (…) calcolato, a sua volta, tenendo conto del valore dellacommercializzazione dei prodotti agricoli” (così ricorso, pagg. 4 – 5).Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026Chiedeva farsi luogo alla determinazione della indennità di espropriazionenella giusta misura.2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Instavano per il rigetto dell’opposizione.3. Con separato ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011d’appello di Catanzaro la [OSCURATO:SOCIETA]Premettevano che i terreni di loro proprietà, parzialmente oggetto dellaprocedura di espropriazione, erano parte di un’azienda agricola.Indi – e peraltro - esponevano che doveva reputarsi inesatto il criterio dicomputo del deprezzamento aziendale utilizzato dalla terna peritale.Chiedevano analogamente determinarsi nella giusta misura l’indennità diespropriazione.4. La corte d’appello faceva luogo alla riunione dei giudizi.Si costituiva l’Agenzia del Demanio, nei cui confronti la corte distrettualeaveva ordinato l’integrazione del contraddittorio.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.Veniva disposta ed espletata c.t.u.5. Con ordinanza in data 4/14.10.2024 la Corte di Catanzaro così statuiva:determinava in euro 622.159,57 l’indennità di espropriazione dovuta aespropriati ed euro 295.868,97 ex art. 33 d.P.R. n. 327/2001 per ildeprezzamento dei terreni non espropriati;Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026determinava in euro 192.831,48 l’indennità aggiuntiva ex art. 40, 4° co.,d.P.R. n. 327/2001;determinava in euro 126.954,59 l’indennità di occupazione ex art. 50 d.P.R.n. 327/2001;faceva ordine alla Sirjo di provvedere al deposito delle somme come dianzideterminate, al netto di quanto già versato, con gli interessi legali dal 28.9.2022al dì del deposito delle stesse somme;compensava le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. per metà a carico dellaSirjo e per l’altra metà a carico dei Caldeo.6. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione conogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.L’Agenzia del Demanio non ha svolto difese.7. I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. n.327/2001.Deducono che la Corte di Catanzaro non ha proceduto ad una seria edadeguata valutazione del soprassuolo in aggiunta al valore di mercato del nudoterreno (cfr. ricorso, pag. 13).Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026Deducono invero che non ha rilievo ai fini della determinazione del valore delsoprassuolo la circostanza per cui la corte d’appello ha ancorato la propria stimaai valori desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’osservatoriodel mercato immobiliare agricolo (O.V.A.) (cfr. ricorso, pag. 13).Deducono altresì che, a fronte delle immotivate conclusioni del c.t.u., siccomesganciate da qualsivoglia riscontro fattuale, sono viceversa da reputareconsulente (cfr. ricorso, pag. 14).Deducono inoltre che la corte distrettuale “ha fatto riferimento a valoriparametrici astratti senza alcun riferimento alla natura ed alla specificità deiterreni espropriati” (così ricorso, pag. 14).Deducono ancora che la detrazione dal valore cumulato - acclarato dal c.t.u.- del suolo e del soprassuolo di euro 38.000,00 per ettaro del valore di mercatodi euro 31.858,40 per ettaro del solo nudo terreno dimostra che la corteterritoriale ha computato il valore del soprassuolo dell’uliveto oggettodell’espropriazione in appena euro 6.140,60 per ettaro (cfr. ricorso, pag. 15).Deducono ulteriormente che il c.t.u. ha fatto riferimento ad atti di venditaassolutamente inconferenti, “in quanto aventi ad oggetto terreni ubicati in zonecompletamente diverse da quelle in cui sono ubicati i terreni espropriati” (cosìricorso, pag. 15).Deducono infine che così come risulta dalla tabella n. 3 allegata alla relazionedel proprio c.t.p. il valore del soprassuolo va stimato nell’importo di euro55.957,01 per ettaro (cfr. ricorso, pag. 16).Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/20269. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 1° co., e 40,1° co., d.P.R. n. 327/2001.Deducono che non è corretto il criterio di computo del deprezzamento delvalore dei terreni residui adottato dal c.t.u. e di conseguenza dalla Corte diCatanzaro (cfr. ricorso, pag. 17).Deducono segnatamente che l’impianto irriguo già esistente nelle porzioninon oggetto di espropriazione va realizzato ex novo su di una superficie “benmaggiore di quella apoditticamente stimata dal c.t.u., come risulta dallarelazione del c.t.p.” (così ricorso, pag. 18).Deducono in conclusione che l’indennizzo ad essi dovuto per il deprezzamentodella parte residua ovvero dei terreni non espropriati è da computare nellamaggior somma di euro 661.750,06 (cfr. ricorso, pag. 21).10. Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso; invero,ambedue i mezzi di impugnazione veicolano, malgrado la loro rubrica, censure“di merito”, sicché le ragioni che militano per la loro inammissibilità – siccome,appunto, entrambi i motivi sono inammissibili – tendono a riproporsi e asovrapporsi.11. Senza dubbio con gli esperiti mezzi i ricorrenti sollecitano questa Corte alriesame del giudizio “di fatto” cui la Corte calabrese ha atteso sia in ordine allastima del soprassuolo sia in ordine alla stima del deprezzamento dei terreniresidui.12. In questi termini sovviene, da un canto, l’elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ovvero l’insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 -03).Ovvero l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927).13. Nei medesimi suesposti termini si rimarca, d’altro canto, in rapporto allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., che nessuna forma di“anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia l’impugnato dictum.Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026La corte territoriale ha esplicitato in maniera compiuta, congrua ed esaustival’iter logico – giuridico che sorregge la propria statuizione.Rilevano peraltro i passaggi motivazionali, nell’ambito del paragrafo n. 5(intitolato “il merito della controversia”) dei “motivi della decisione”, di cui apagina 18 dell’impugnato dictum, ove si dà atto che, in ordine al valore delsoprassuolo, alle osservazioni del consulente dei Caldeo, “il consulente tecnicodi ufficio [aveva] replicato in maniera convincente”.Rilevano peraltro i passaggi motivazionali, nell’ambito del paragrafo n. 5.2(intitolato “La diminuzione di valore dei fondi non espropriati. In particolare, lecensure alla stima formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](…)”) dei “motivi della decisione”, di cui a pagina 25 dell’impugnato dictum, ovesi dà atto che alle osservazioni del consulente dei Caldeo, il consulente tecnicodi ufficio aveva debitamente replicato.14. Si tenga conto, ulteriormente, che il giudice di merito, quando aderiscealle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo dellamotivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restanoimplicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi viziodi motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame deglielementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mereargomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742).Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/202615. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrentivanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.16. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna in solido i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto.Numero registro generale 8469/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 23022/2026Data pubblicazione 10/07/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti