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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04181/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce apparentemente il vizio della motivazione, è inammissibile: per genericità, non essendo specificamente indicati i motivi di appello su cui la Corte territoriale non avrebbe motivato; perché ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la sentenza impugnata verso la quale non opera alcuna specifica critica.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale con riferimento ad una norma processuale.

Nel ricorso, dopo il secondo, non è indicato il terzo motivo ma direttamente il quarto, con cui si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., che è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: secondo Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale.

Il quinto motivo, con cui si deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non può essere richiesta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il sesto motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 175 cod. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce apparentemente il vizio della motivazione, è inammissibile: per genericità, non essendo specificamente indicati i motivi di appello su cui la Corte territoriale non avrebbe motivato; perché ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la sentenza impugnata verso la quale non opera alcuna specifica critica. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale con riferimento ad una norma processuale. Nel ricorso, dopo il secondo, non è indicato il terzo motivo ma direttamente il quarto, con cui si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., che è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: secondo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Il quinto motivo, con cui si deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non può essere richiesta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il sesto motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 175 cod. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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