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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17104/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento -sede di Bolzano- nel procedimento a carico di lana Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avvocato Generale presso la Procura Generale di Trento -sede di Bolzano- ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Bolzano che, su accordo delle parti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, operata la riduzione per il rito, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 3, aggravato ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2 n.1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (capo 1 della rubrica, così modificata l'originaria imputazione), e al delitto di cui all'art. 224, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 217, comma 1 n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (capo 2 della rubrica).

2. L'avvocatura Generale articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., con il quale lamenta l'errore in cui è incorso il giudice nel ritenere corretto l'inquadramento della vicenda di cui al capo 1) della rubrica nella fattispecie legale di cui all'art. 216, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificata l'originaria imputazione ex art. 216, comma 1 n. 1, R.D. citato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

2. Giova premettere che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).

Invero, l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e che la verifica sul punto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394), principi, questi, ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

3. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, il cuore della questione posta dal ricorrente è se nella condotta materiale ascritta ad Antonino lana al capo 1) d'imputazione siano ravvisabili gli estremi del delitto di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., come ritenuto dal giudice di merito, ovvero se tale condotta debba essere riportata nel paradigma normativo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

La lettura dell'imputazione rivela, ictu ()culi, la manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come bancarotta di tipo preferenziale, da ritenere, invece, bancarotta di tipo distrattivo.

Invero, nel capo di imputazione si legge che la società di capitali HIPORT s.r.I., dichiarata fallita in data 22 settembre 2015, della quale Antonino lana era amministratore unico, aveva maturato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. un credito che, al 2015, ammontava a euro 296.114,34, in ragione di un prestito infruttifero a quest'ultima erogato nell'anno 2013, allorché il recupero si profilava come "impossibile o, comunque, altamente improbabile" attesa la situazione di difficoltà patrimoniale in cui la medesima versava già in quel periodo, come desumibile dal bilancio al 31 dicembre 2013.

La contestazione in fatto contenuta nel capo d'imputazione e, in particolare, la condotta consistita nella concessione di un prestito, peraltro infruttifero, ad una società che, al momento dell'operazione, registrava un patrimonio netto negativo pari a parecchie migliaia di euro, incrementato negli anni successivi, rende evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una bancarotta fraudolenta distrattiva.

Invero, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232), sicché l'aver erogato un prestito, senza contropartita economica, ad una società in difficoltà, nella speranza di un improbabile rimborso, si pone quale operazione di drenaggio di risorse della fallita che determina un pericolo concreto per il ceto creditorio.

4. La qualificazione di questa specifica condotta, tra quelle contestate, come bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente a ritenere non adeguato l'inquadramento della vicenda nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

5. La erroneità della qualificazione giuridica del fatto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, venendo così travolto l'accordo delle parti su una diversa imputazione.

6. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bolzano per la celebrazione di un nuovo giudizio, già correttamente instaurato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Così deciso il giorno 8 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena () Ji) CORTE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento -sede di Bolzano- nel procedimento a carico di lana Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocato Generale presso la Procura Generale di Trento -sede di Bolzano- ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Bolzano che, su accordo delle parti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, operata la riduzione per il rito, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 3, aggravato ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2 n.1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (capo 1 della rubrica, così modificata l'originaria imputazione), e al delitto di cui all'art. 224, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 217, comma 1 n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (capo 2 della rubrica). 2. L'avvocatura Generale articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., con il quale lamenta l'errore in cui è incorso il giudice nel ritenere corretto l'inquadramento della vicenda di cui al capo 1) della rubrica nella fattispecie legale di cui all'art. 216, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificata l'originaria imputazione ex art. 216, comma 1 n. 1, R.D. citato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Giova premettere che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Invero, l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e che la verifica sul punto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394), principi, questi, ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). 3. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, il cuore della questione posta dal ricorrente è se nella condotta materiale ascritta ad Antonino lana al capo 1) d'imputazione siano ravvisabili gli estremi del delitto di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, comma 3, legge fall., come ritenuto dal giudice di merito, ovvero se tale condotta debba essere riportata nel paradigma normativo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La lettura dell'imputazione rivela, ictu ()culi, la manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come bancarotta di tipo preferenziale, da ritenere, invece, bancarotta di tipo distrattivo. Invero, nel capo di imputazione si legge che la società di capitali HIPORT s.r.I., dichiarata fallita in data 22 settembre 2015, della quale Antonino lana era amministratore unico, aveva maturato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. un credito che, al 2015, ammontava a euro 296.114,34, in ragione di un prestito infruttifero a quest'ultima erogato nell'anno 2013, allorché il recupero si profilava come "impossibile o, comunque, altamente improbabile" attesa la situazione di difficoltà patrimoniale in cui la medesima versava già in quel periodo, come desumibile dal bilancio al 31 dicembre 2013. La contestazione in fatto contenuta nel capo d'imputazione e, in particolare, la condotta consistita nella concessione di un prestito, peraltro infruttifero, ad una società che, al momento dell'operazione, registrava un patrimonio netto negativo pari a parecchie migliaia di euro, incrementato negli anni successivi, rende evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una bancarotta fraudolenta distrattiva. Invero, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232), sicché l'aver erogato un prestito, senza contropartita economica, ad una società in difficoltà, nella speranza di un improbabile rimborso, si pone quale operazione di drenaggio di risorse della fallita che determina un pericolo concreto per il ceto creditorio. 4. La qualificazione di questa specifica condotta, tra quelle contestate, come bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente a ritenere non adeguato l'inquadramento della vicenda nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. 5. La erroneità della qualificazione giuridica del fatto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, venendo così travolto l'accordo delle parti su una diversa imputazione. 6. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bolzano per la celebrazione di un nuovo giudizio, già correttamente instaurato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano. Così deciso il giorno 8 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena () Ji) CORTE D
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