CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24157/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 21 giugno 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati a lui ascritti di usura (capi 4 e 5) ed estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 quater, cod. pen. (capo 6). 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agii artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa motivazione circa l'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento guanto ai delitti di cui ai capi 4) e 5). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., attesa l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, quanto alla riconosciuta circostanza aggravante di cui dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 quater, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Va rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non è compreso tra i casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 0); del tutto infondata, la censura relativa all'ipotizzata erronea qualificazione giuridica, atteso che della circostanza aggravante non vi è descrizione in fatto nell'imputazione, sicché il mero richiamo della norma non costituisce contestazione della circostanza; dagli atti risulta che è stata disposta, con ordinanza in data 18 ottobre 2002, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza prevedendo l'aggiunta delle parole "esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, n. 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen." e, in ogni caso, di tale aggravante non si è tenuto conto nella determinazione della pena da applicare, che risulta corrispondente a quella indicata e richiesta dalle parti (Sez. 1, n. :29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217 - 0). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa