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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17429/2026

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te pro tempore, rappresentata e difesa, perprocura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMICO(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 3281/09/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data07/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 26/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], di diritto spagnolo, con stabile organizzazione nel territorio delloStato, conclusasi con verbale notificato il 17/12/2018, emise due avvisidi accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2015 con cui mossealla società contribuente due rilievi:- il primo ai fini IVA, per violazione dell’art. 19, comma 4, e dell’art.36, comma 5, del d.P.R. 633/72 per aver la società indebitamentedetratto l’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzatipromiscuamente nell’ambito delle attività esercitate (avviso diaccertamento n.

TMB036B00515/2020);- l’altro ai fini IRES e IRAP, per violazione dell’art. 110, comma 7,t.u.i.r. per aver dedotto componenti negativi non deducibili (avviso diaccertamento n.

TMB036B00515/2020 per l’IREES e n.TMB0C6B00522/2020 per l’IRAP).2.

Con sentenza n. 1601/17/22, depositata il 9.06.2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorso propostodalla società contribuente limitatamente a tale secondo rilievo (ai finiIRES e IRAP) rigettandolo con riferimento al rilievo ai fini IVA.3.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CGT2 della Lombardia harigettato entrambi gli appelli, principale ed incidentale, propostirispettivamente dall’Ufficio e dalla società.4.

Quanto al primo e con riferimento alla ripresa dei costi, nellasentenza impugnata si legge: «Nel caso di specie, a fronte di generichecontestazioni operate dall’Ufficio circa le modalità di addebito dei costiNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026per servizi generali imputati dalla Casa madre spagnola allacontribuente, quest’ultima ha prodotto un report predisposto dallasocietà di revisione denominato “[OSCURATO:PERSONA] di certificazione al bilancio 2015 della società, documenti neiquali vengono indicati i metodi di allocazione delle spese ripartite traCasa Madre e consociata Italiana unitamente ad una verifica aritmeticadei costi in conformità ai dati di bilancio al fine di dimostrarel'infondatezza della contestata duplicazione dei costi nonché unaspecifica analisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezza eragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi, assolvendo dunque l’onere probatorio sulla stessa gravante.L’Ufficio, non contestando specificatamente la predettadocumentazione, non ha indicato elementi che possano fare dubitaredell’attendibilità della stessa e della correttezza della ricostruzioneoperata dalla contribuente».5.

Quanto all’appello incidentale, invece, la CGT2, richiamato ilprincipio affermato da Cass. n. 22305/2021, e ritenuta corretta lacontestazione mossa dall’Ufficio, secondo cui «nel caso di specie, laCaterpillar branch italiana avrebbe dovuto ripartire l’imposta assolta peri beni e servizi utilizzati promiscuamente in base al peso dellacomponente finanziaria di ciascuna attività (metodo basato sullacomparazione dei soli interessi attivi, essendo peraltro gli interessi attividerivanti dall’attività di leasing e di finanziamento facilmentescomputabili); tale criterio è maggiormente idoneo a rappresentare inmaniera oggettiva e coerente la parte di beni e servizi utilizzati nelleaffari conseguito in ciascuna attività e quello totale realizzato», haosservato che «Il criterio del volume d'affari adottato dalla societàprodurrebbe, infatti, effetti distorsivi, in quanto il volume d'affari delleasing è derivato da un canone composto da capitale, compensi eNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026interessi attivi rispetto invece all'attività di concessione del credito cheha ad oggetto i soli interessi attivi».6.

Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui replica l’Agenzia delle entrateintimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo.7.

La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972 in collegamento con gli articoli 19 e 19 bis del medesimod.P.R.1.1.

La ricorrente premette:- che la Caterpillar branch italiana svolge più attività, tutte inerentialla vendita di complessi macchinari (trattori, escavatori, fresatrici,asfaltatrici e simili), più specificamente: «- attività di leasing, i cui ricavisono totalmente imponibili ai fini IVA, sia nella parte relativa ai canoniche nella parte relativa agli interessi; - attività di finanziamento, i cuiricavi (gli interessi) sono esenti da IVA; - tutta una serie di attività (i cuiricavi sono totalmente imponibili) necessarie al recupero deimacchinari».- di avere esercitato l’opzione di tenere contabilità separate perl’applicazione dell’imposta sulla base dei ricavi e dei costi specifici, aisensi dell’art. 36 del d.P.R. 633/1972;- di avere detratto i costi che non avevano un collegamento direttoe specifico con i ricavi, ovvero i cd. costi promiscui, sulla base del calcolodel pro-rata generale come previsto dagli articoli 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. citato.1.2.

Sostiene, quindi, che:Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026- la CGT2 ha erroneamente interpretato e applicato le disposizioniin materia di pro-rata e per di più l’ha decisa con una motivazione nonpertinente e comunque contraddittoria;- la CGT2 non ha verificato la possibilità da parte della societàcontribuente di individuare i costi promiscui da imputare alle attivitàseparate;- se avesse effettuato tale verifica, avrebbe constatato che era«arduo individuare dei costi specifici fra i costi promiscui in presenza didue attività entrambe finalizzate alla vendita dei macchinari chedifferivano soltanto sotto il profilo del regime IVA»;- neppure i verificatori, infatti, avevano individuato fra i costipromiscui delle voci da imputare in modo specifico alle attività separatea conclusione dell’esame minuzioso delle scritture contabili, sicché èerrata l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui “il relativoonere di provare l’imputazione dei costi grava sul contribuente e nonpuò essere assolto invocando criteri di astratta ripartizioneproporzionale”, giacché un tale onere probatorio grava sulla partecontribuente soltanto nel caso in cui non utilizza il criterio proporzionalema faccia degli abbinamenti specifici; e ciò si desumeva anche da Cass.n. 22305/2021, secondo cui il criterio proporzionale del volume d’affariè l’unico applicabile quando appaiono inadeguati i criteri di imputazionespecifica.1.3.

Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata era anchecontraddittoria «nel successivo passaggio in cui ritiene corretto ildiverso calcolo proporzionale operato dall’Ufficio in sostituzione delcalcolo proporzionale fatto dalla società e basato sul volume d’affari».Infatti, «Prima afferma che l’abbinamento dei costi promiscui non puòessere fatto sulla base di un calcolo proporzionale e poi,contraddicendosi, ritiene corretto un diverso calcolo proporzionaleapplicato dall’Ufficio».Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

Il motivo è fondato alla stregua delle condivisibili argomentazionisvolte da questa Corte nelle sentenze gemelle n. 7899/2026 e n.7900/2026, in cui si è occupata in maniera specifica e dettagliata dellamedesima questione posta nel motivo in esame.2.1.

Anche in quale caso, infatti, il perimetro di indagine afferiva adun’ipotesi nella quale una società, nell’esercizio di due attività, unasottoposta ad Iva (attività di leasing), l’altra esente (attività finanziariadella banca), aveva optato, a ciò autorizzata, per la tenuta di contabilitàseparata; la controversia, quindi, riguardava la disciplina e ladeterminazione del diritto alla detrazione dell’Iva per costi relativi a beniutilizzati promiscuamente nell’esercizio di entrambe le attività.2.2.

In tali pronunce si è correttamente posta l’attenzione sul fattoche l’uso promiscuo di beni, strumentali a distinte attività economiche,ora in regime di esenzione iva, ora assoggettate all’imposta, si riflettesulla detraibilità dell’imposta assolta sui costi sostenuti per l’eserciziostesso di quelle attività.

Si tratta di un riflesso necessariodell’incombente principio di neutralità e a ciò è preposta la regola dellarilevanza parziale, o se si vuole “frazionata” dell’operazione, secondo ilmeccanismo del pro-rata, che trova essenzialmente disciplina nell’art.19 bis e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La questione, dunque, non èquella dell’indetraibilità o meno dell’iva passiva sull’acquisto (o sullespese di mantenimento) di beni utilizzati nell’esercizio di attivitàsottoposte a regimi iva differenti, quanto invece quella della ricerca delcriterio che regoli una fattispecie, ossia l’utilizzo promiscuo del bene,senza violare il principio di neutralità.

Peraltro, se il criterio del volumed’affari sul fatturato di ciascuna delle diverse attività esercitatecomunemente dall’operatore economico, persona fisica oppure strutturacomplessa, costituisce il criterio astrattamente più lineare e sempliceper identificare gli elementi di valore da cui scaturisce il risultato delpro-rata, ciò non esclude difficoltà nella determinazione delladetrazione.Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20263.

Al riguardo, come danno ampiamente atto le citate pronunce diquesta Corte, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenzaunionale in materia, dapprima con la sentenza del 10 luglio 2014, incausa C-183/13, [OSCURATO:PERSONA], successivamente, con maggiore ampiezzae puntualità, con la sentenza 18 ottobre 2018, in causa C-153/17,[OSCURATO:PERSONA], quindi con la sentenza 14 dicembre2016, in causa C-378/15, [OSCURATO:PERSONA], ed infine piùrecentemente con la sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18.3.1.

L’orientamento sviluppato dalla Corte di giustizia UE in ipotesidi società che svolga attività esenti e assoggettate all’imposta (il casotipico è quello delle operazioni di leasing finanziario) e di determinazionedel pro-rata, è nel senso che «gli Stati membri non possono applicareun metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale delbene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodonon è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella cherisulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo ilvolume d’affari» (CGUE, sentenza Volkswagen)3.2.

In buona sostanza, le spese generali occasionate dall’acquistodi beni e di servizi a uso misto imputabili a operazioni che danno dirittoa detrazione, anche se non si riflettono sulla parte imponibiledell’operazione ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte«finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, talispese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’IVA,come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione(CGUE, sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18, cit.).

E ciò inragione del principio generale secondo cui il diritto a detrarre l’IVAgravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spesesostenute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementicostitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono ildiritto a detrazione.

«Infatti, il regime delle detrazioni mira a sgravareinteramente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagataNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026nell’ambito di tutte le sue attività economiche.

Il sistema comunedell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralitàdell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchéqueste siano di per sé soggette all’IVA (sentenza del 22 giugno 2016,[OSCURATO:PERSONA], C-267/15, EU:C:2016:466, punto 32)» (così inCGUE, sentenza Volkswagen).3.3.

Pertanto, secondo la giurisprudenza unionale (in particolare,cfr.

CGUE, sentenza 30/04/2020 in causa C-661/18), gli Stati membripossono, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva2006/112, applicare, per una determinata operazione, un metodo o uncriterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul volume d’affari,che è il criterio ordinario, ma subordinatamente alla condizione che talemetodo garantisca una determinazione del pro-rata di detrazionedell’IVA versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazionedel metodo fondato sul volume d’affari e questo perché «il principio dineutralità fiscale, […], inerente al sistema comune dell’IVA, impone chele modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la partereale delle spese occasionate dall’acquisto di beni e di servizi a uso mistoche può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione»,precisandosi che «il metodo scelto non deve necessariamente essere ilpiù preciso possibile, ma deve poter garantire un risultato più preciso diquello che deriverebbe dall’applicazione del criterio di ripartizionebasato sul volume d’affari [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre2018, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C-153/17, EU:C:2018:845,punto 53 e giurisprudenza citata]».3.4.

Come precisato, poi, da questa Corte nella sentenza in esame,la Corte EU nella sopra citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] hariconosciuto la coerenza al sistema giuridico unionale della legislazioneitaliana, che ha assunto la regola del volume d’affari come criteriogenerale ai fini dell’applicazione del pro-rata», ma «a condizione che laNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra detteoperazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché,eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei serviziper i quali l’IVA è dovuta».3.5.

E i principi enunciati da questa Corte di legittimità in materiadi determinazione del pro-rata si pongono in linea con quelli unionalisopra sintetizzati, essendosi affermato che il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata di detraibilità dell'imposta assolta,concernente i costi promiscui, prende in considerazione il volume d'affariannuo delle stesse attività, gravando sulla parte che contestal'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova chel'applicazione di un metodo differente può determinare un risultato piùpreciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapportoesistente tra attività imponibili ed attività esenti (Cass. n. 32326/2024).3.6.

D’altro canto, al volume d’affari complessivo, cui fa riferimentol’art. 174 della direttiva 112/2006, ai fini del calcolo del pro-rata, sirichiama anche la disciplina nazionale con l’art. 36 del d.P.R. 633/1972,che disciplina proprio le ipotesi di esercizio di più attività, ma concontabilità separate (commi 3 e 5), e le regole di detrazione dell’impostaassolta sui costi relativi ai beni ad utilizzo promiscuo.3.7.

Il comma 5 dell’art. 36 citato nel prevedere, quindi, che «ladetrazione di cui all’art. 19 […], se applicata forfettariamente, èammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzatipromiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’eserciziodell’attività stessa», secondo il condivisibile argomentare delle sentenzegemelle di questa Corte, sopra citate, trasfonde a livello di legislazionenazionale i principi unionali.3.8.

A tal fine richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del22.03.2024, in causa C-674/22, che, nell’indicare i principi di cui tenerconto nell’utilizzo del pro-rata, dopo aver ricordato (al p. 43) in puntodi ripartizione degli importi IVA assolti a monte a seconda che le speseNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026corrispondenti si riferiscano ad attività economiche o non economiche,«che l’IVA gravante a monte sull’acquisto di beni e servizi da parte diun soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura incui tali beni e servizi siano stati utilizzati per attività che, data la loronatura non economica, non rientrano nell’ambito di applicazione delladirettiva IVA», ha precisato (al p. 46) che «[OSCURATO:PERSONA] membri devonovigilare affinché il calcolo del pro-rata tra attività economiche e attivitànon economiche rifletta oggettivamente la quota di imputazione realedelle spese a monte a ciascuna di queste due attività».3.9.

Pertanto, per dirla esattamente come nelle sentenze gemellesopra richiamate, «Quello che allora emerge ai fini della detrazionedell’iva assolta sui costi relativi a beni o servizi promiscuamenteutilizzati per più attività, sia imponibili che esenti, esercitate concontabilità separata, è che: 1) il criterio ordinario per la determinazionedel pro-rata resta quello del volume di affari complessivo per ciascunadelle attività esercitate con contabilità separata, che sul piano generalesi riporta al fatturato, nel significato più ampio ad esso attribuibile; 2)in considerazione della fattispecie sottoposta ad esame, è possibile chesia individuato un criterio di determinazione del volume d’affari piùpreciso; 3) spetta al giudice, investito dell’eventuale controversia,l’accertamento in concreto della alternativa proposta rispetto al criteriodel volume d’affari complessivo per la determinazione del prorata; 4) inogni caso non è possibile derogare al principio di neutralità dell’imposta,così come delineato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui lemodalità di calcolo devono comunque tener conto delle spese sostenuteper l’acquisto o la manutenzione dei beni ad uso promiscuo, quando aloro volta già assoggettate ad iva».4.

Ciò detto, deve osservarsi con riferimento alla fattispecieconcreta, del tutto analoga a quella esaminata da questa Corte nellecitate sentenze gemelle, che, in presenza di una società chepacificamente esercita attività con contabilità separata, una sottopostaNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026ad Iva (l’attività di leasing), l’altra esente (l’attività finanziaria), nonemerge con chiarezza come possa rappresentare un criterio oggettivoquello dell’interesse attivo contabilizzato, che l’amministrazionefinanziaria ha preteso applicare al caso di specie e che il giudicetributario ha avvallato, valorizzando, ai fini della determinazione delpro-rata, la sola “quota interessi” del canone di leasing.4.1.

Come osservato da questa Corte nelle suddette sentenze, ilcriterio adottato, escludendo l’Iva che la società versa sull’intero rateo,e dunque sulla quota (rilevante) dell’ammortamento del finanziamentoconcesso al cliente, ossia sulla quota capitale, viola, dunque il principiodi neutralità sotto il profilo giuridico nonché economico.

Inoltre,prendendo in considerazione la sola remunerazione (perché in questo sitradurrebbe il criterio dell’interesse attivo contabilizzato), si puòincorrere nel rischio di privilegiare l’utile dell’attività economicaesercitata.

In tal modo si avalla una ricostruzione delle regole impositiveesposte alla redditività dell’attività, e dunque, da ultimo, al rischiod’impresa, che non costituisce un criterio oggettivo e che, soprattutto,contrasta con il principio di neutralità, che non può essere subordinatoalla remuneratività dell’attività economica esercitata.

In ogni caso,proprio alla luce della ricostruzione dei principi enunciati dallagiurisprudenza unionale, il giudice regionale, al fine delladeterminazione del pro-rata, ha omesso ogni concreta verifica sullamaggior precisione del metodo applicato dall’Agenzia delle entraterispetto a quello del volume d’affari complessivo.

Ha inoltre omesso ogniverifica sulla idoneità di tale metodo a tener conto della destinazioneeffettiva e non trascurabile di una parte delle spese generali ai fini delleoperazioni che danno diritto alla detrazione, con conseguente carenzadi controllo della compatibilità di quel criterio con il principio dineutralità.4.2.

Verifica che il giudice di appello dovrà compiere nel giudizio dirinvio.Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20265.

Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo di ricorso incidentalecon cui la difesa erariale deducendo, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 110, comma 7, del TUIR e2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato l’annullamento della ripresa a tassazione ai fini IRAP e IRESdi costi relativi ad alcuni servizi infragruppo, ritenendo che lacontribuente aveva assolto l’onere sulla stessa incombente.5.1.

La ricorrente incidentale, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità, di cui a Cass. n. 13571/2021, n.898/2019 e n. 10742/2013, sostiene che i giudici di appello pur avendocorrettamente distribuito l’onere della prova tra le parti, haerroneamente ritenuto assolto l’onere da parte della societàcontribuente che avrebbe dovuto dimostrare che le transazioniinfragruppo erano intervenute per valori di mercato da considerarenormali ai sensi dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r.

«essendo i prezzi di beni eservizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadiodi commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo piùprossimi».5.2.

Nel caso di specie tale accertamento era mancato essendosi igiudici di appello limitati ad affermare, sulla scorta delladocumentazione depositata dalla parte - dalla quale risultavano “imetodi di allocazione delle spese ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] e consociataItaliana unitamente ad una verifica aritmetica dei costi in conformità aidati di bilancio”- che detta documentazione conteneva una “specificaanalisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezza eragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi”.6.

Il motivo, che contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrentenella memoria in atti, è ammissibile in quanto imputa alla sentenzaNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026impugnata una specifica violazione di legge senza alcuna immutazionedelle circostanze di fatto, è fondato e va accolto.6.1.

Invero, i giudici di appello nella sentenza impugnata hannosostenuto che nella documentazione prodotta dalla societàcontribuente, costituita, come specificato nella memoria, da «un reportdenominato “[OSCURATO:PERSONA] S.A.

E.F.C.[OSCURATO:PERSONA]” (documento denominato AUP)predisposto dalla società di revisione [OSCURATO:PERSONA] TributariosS.L.U., con sede legale in Madrid, avente ad oggetto l’analisi dei costiriaddebitati dalla Società spagnola alla propria [OSCURATO:PERSONA]», risultava essere stata effettuata una “specifica analisi dellesingole voci contestate” e che da questa emergeva la loro “adeguatezzae ragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi”, che però è accertamento che non involge la specifica enecessaria valutazione che quei costi erano stati sostenuti per valori dimercato da considerare normali.7.

In estrema sintesi, va accolto sia il ricorso principale che quelloincidentale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che provvederàanche alla regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 26 maggio 2026La PresidenteTania HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentata e difesa, perprocura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMICO(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 3281/09/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data07/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 26/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], di diritto spagnolo, con stabile organizzazione nel territorio delloStato, conclusasi con verbale notificato il 17/12/2018, emise due avvisidi accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2015 con cui mossealla società contribuente due rilievi:- il primo ai fini IVA, per violazione dell’art. 19, comma 4, e dell’art.36, comma 5, del d.P.R. 633/72 per aver la società indebitamentedetratto l’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzatipromiscuamente nell’ambito delle attività esercitate (avviso diaccertamento n. TMB036B00515/2020);- l’altro ai fini IRES e IRAP, per violazione dell’art. 110, comma 7,t.u.i.r. per aver dedotto componenti negativi non deducibili (avviso diaccertamento n. TMB036B00515/2020 per l’IREES e n.TMB0C6B00522/2020 per l’IRAP).2. Con sentenza n. 1601/17/22, depositata il 9.06.2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorso propostodalla società contribuente limitatamente a tale secondo rilievo (ai finiIRES e IRAP) rigettandolo con riferimento al rilievo ai fini IVA.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CGT2 della Lombardia harigettato entrambi gli appelli, principale ed incidentale, propostirispettivamente dall’Ufficio e dalla società.4. Quanto al primo e con riferimento alla ripresa dei costi, nellasentenza impugnata si legge: «Nel caso di specie, a fronte di generichecontestazioni operate dall’Ufficio circa le modalità di addebito dei costiNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026per servizi generali imputati dalla Casa madre spagnola allacontribuente, quest’ultima ha prodotto un report predisposto dallasocietà di revisione denominato “[OSCURATO:PERSONA] di certificazione al bilancio 2015 della società, documenti neiquali vengono indicati i metodi di allocazione delle spese ripartite traCasa Madre e consociata Italiana unitamente ad una verifica aritmeticadei costi in conformità ai dati di bilancio al fine di dimostrarel'infondatezza della contestata duplicazione dei costi nonché unaspecifica analisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezza eragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi, assolvendo dunque l’onere probatorio sulla stessa gravante.L’Ufficio, non contestando specificatamente la predettadocumentazione, non ha indicato elementi che possano fare dubitaredell’attendibilità della stessa e della correttezza della ricostruzioneoperata dalla contribuente».5. Quanto all’appello incidentale, invece, la CGT2, richiamato ilprincipio affermato da Cass. n. 22305/2021, e ritenuta corretta lacontestazione mossa dall’Ufficio, secondo cui «nel caso di specie, laCaterpillar branch italiana avrebbe dovuto ripartire l’imposta assolta peri beni e servizi utilizzati promiscuamente in base al peso dellacomponente finanziaria di ciascuna attività (metodo basato sullacomparazione dei soli interessi attivi, essendo peraltro gli interessi attividerivanti dall’attività di leasing e di finanziamento facilmentescomputabili); tale criterio è maggiormente idoneo a rappresentare inmaniera oggettiva e coerente la parte di beni e servizi utilizzati nelleaffari conseguito in ciascuna attività e quello totale realizzato», haosservato che «Il criterio del volume d'affari adottato dalla societàprodurrebbe, infatti, effetti distorsivi, in quanto il volume d'affari delleasing è derivato da un canone composto da capitale, compensi eNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026interessi attivi rispetto invece all'attività di concessione del credito cheha ad oggetto i soli interessi attivi».6. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui replica l’Agenzia delle entrateintimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo.7. La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente principale censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n.633 del 1972 in collegamento con gli articoli 19 e 19 bis del medesimod.P.R.1.1. La ricorrente premette:- che la Caterpillar branch italiana svolge più attività, tutte inerentialla vendita di complessi macchinari (trattori, escavatori, fresatrici,asfaltatrici e simili), più specificamente: «- attività di leasing, i cui ricavisono totalmente imponibili ai fini IVA, sia nella parte relativa ai canoniche nella parte relativa agli interessi; - attività di finanziamento, i cuiricavi (gli interessi) sono esenti da IVA; - tutta una serie di attività (i cuiricavi sono totalmente imponibili) necessarie al recupero deimacchinari».- di avere esercitato l’opzione di tenere contabilità separate perl’applicazione dell’imposta sulla base dei ricavi e dei costi specifici, aisensi dell’art. 36 del d.P.R. 633/1972;- di avere detratto i costi che non avevano un collegamento direttoe specifico con i ricavi, ovvero i cd. costi promiscui, sulla base del calcolodel pro-rata generale come previsto dagli articoli 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. citato.1.2. Sostiene, quindi, che:Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026- la CGT2 ha erroneamente interpretato e applicato le disposizioniin materia di pro-rata e per di più l’ha decisa con una motivazione nonpertinente e comunque contraddittoria;- la CGT2 non ha verificato la possibilità da parte della societàcontribuente di individuare i costi promiscui da imputare alle attivitàseparate;- se avesse effettuato tale verifica, avrebbe constatato che era«arduo individuare dei costi specifici fra i costi promiscui in presenza didue attività entrambe finalizzate alla vendita dei macchinari chedifferivano soltanto sotto il profilo del regime IVA»;- neppure i verificatori, infatti, avevano individuato fra i costipromiscui delle voci da imputare in modo specifico alle attività separatea conclusione dell’esame minuzioso delle scritture contabili, sicché èerrata l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui “il relativoonere di provare l’imputazione dei costi grava sul contribuente e nonpuò essere assolto invocando criteri di astratta ripartizioneproporzionale”, giacché un tale onere probatorio grava sulla partecontribuente soltanto nel caso in cui non utilizza il criterio proporzionalema faccia degli abbinamenti specifici; e ciò si desumeva anche da Cass.n. 22305/2021, secondo cui il criterio proporzionale del volume d’affariè l’unico applicabile quando appaiono inadeguati i criteri di imputazionespecifica.1.3. Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata era anchecontraddittoria «nel successivo passaggio in cui ritiene corretto ildiverso calcolo proporzionale operato dall’Ufficio in sostituzione delcalcolo proporzionale fatto dalla società e basato sul volume d’affari».Infatti, «Prima afferma che l’abbinamento dei costi promiscui non puòessere fatto sulla base di un calcolo proporzionale e poi,contraddicendosi, ritiene corretto un diverso calcolo proporzionaleapplicato dall’Ufficio».Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20262. Il motivo è fondato alla stregua delle condivisibili argomentazionisvolte da questa Corte nelle sentenze gemelle n. 7899/2026 e n.7900/2026, in cui si è occupata in maniera specifica e dettagliata dellamedesima questione posta nel motivo in esame.2.1. Anche in quale caso, infatti, il perimetro di indagine afferiva adun’ipotesi nella quale una società, nell’esercizio di due attività, unasottoposta ad Iva (attività di leasing), l’altra esente (attività finanziariadella banca), aveva optato, a ciò autorizzata, per la tenuta di contabilitàseparata; la controversia, quindi, riguardava la disciplina e ladeterminazione del diritto alla detrazione dell’Iva per costi relativi a beniutilizzati promiscuamente nell’esercizio di entrambe le attività.2.2. In tali pronunce si è correttamente posta l’attenzione sul fattoche l’uso promiscuo di beni, strumentali a distinte attività economiche,ora in regime di esenzione iva, ora assoggettate all’imposta, si riflettesulla detraibilità dell’imposta assolta sui costi sostenuti per l’eserciziostesso di quelle attività. Si tratta di un riflesso necessariodell’incombente principio di neutralità e a ciò è preposta la regola dellarilevanza parziale, o se si vuole “frazionata” dell’operazione, secondo ilmeccanismo del pro-rata, che trova essenzialmente disciplina nell’art.19 bis e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972. La questione, dunque, non èquella dell’indetraibilità o meno dell’iva passiva sull’acquisto (o sullespese di mantenimento) di beni utilizzati nell’esercizio di attivitàsottoposte a regimi iva differenti, quanto invece quella della ricerca delcriterio che regoli una fattispecie, ossia l’utilizzo promiscuo del bene,senza violare il principio di neutralità. Peraltro, se il criterio del volumed’affari sul fatturato di ciascuna delle diverse attività esercitatecomunemente dall’operatore economico, persona fisica oppure strutturacomplessa, costituisce il criterio astrattamente più lineare e sempliceper identificare gli elementi di valore da cui scaturisce il risultato delpro-rata, ciò non esclude difficoltà nella determinazione delladetrazione.Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20263. Al riguardo, come danno ampiamente atto le citate pronunce diquesta Corte, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenzaunionale in materia, dapprima con la sentenza del 10 luglio 2014, incausa C-183/13, [OSCURATO:PERSONA], successivamente, con maggiore ampiezzae puntualità, con la sentenza 18 ottobre 2018, in causa C-153/17,[OSCURATO:PERSONA], quindi con la sentenza 14 dicembre2016, in causa C-378/15, [OSCURATO:PERSONA], ed infine piùrecentemente con la sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18.3.1. L’orientamento sviluppato dalla Corte di giustizia UE in ipotesidi società che svolga attività esenti e assoggettate all’imposta (il casotipico è quello delle operazioni di leasing finanziario) e di determinazionedel pro-rata, è nel senso che «gli Stati membri non possono applicareun metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale delbene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodonon è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella cherisulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo ilvolume d’affari» (CGUE, sentenza Volkswagen)3.2. In buona sostanza, le spese generali occasionate dall’acquistodi beni e di servizi a uso misto imputabili a operazioni che danno dirittoa detrazione, anche se non si riflettono sulla parte imponibiledell’operazione ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte«finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, talispese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’IVA,come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione(CGUE, sentenza 30 aprile 2020, in causa C-661/18, cit.). E ciò inragione del principio generale secondo cui il diritto a detrarre l’IVAgravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spesesostenute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementicostitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono ildiritto a detrazione. «Infatti, il regime delle detrazioni mira a sgravareinteramente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagataNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comunedell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralitàdell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchéqueste siano di per sé soggette all’IVA (sentenza del 22 giugno 2016,[OSCURATO:PERSONA], C-267/15, EU:C:2016:466, punto 32)» (così inCGUE, sentenza Volkswagen).3.3. Pertanto, secondo la giurisprudenza unionale (in particolare,cfr. CGUE, sentenza 30/04/2020 in causa C-661/18), gli Stati membripossono, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva2006/112, applicare, per una determinata operazione, un metodo o uncriterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul volume d’affari,che è il criterio ordinario, ma subordinatamente alla condizione che talemetodo garantisca una determinazione del pro-rata di detrazionedell’IVA versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazionedel metodo fondato sul volume d’affari e questo perché «il principio dineutralità fiscale, […], inerente al sistema comune dell’IVA, impone chele modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la partereale delle spese occasionate dall’acquisto di beni e di servizi a uso mistoche può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione»,precisandosi che «il metodo scelto non deve necessariamente essere ilpiù preciso possibile, ma deve poter garantire un risultato più preciso diquello che deriverebbe dall’applicazione del criterio di ripartizionebasato sul volume d’affari [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre2018, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C-153/17, EU:C:2018:845,punto 53 e giurisprudenza citata]».3.4. Come precisato, poi, da questa Corte nella sentenza in esame,la Corte EU nella sopra citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] hariconosciuto la coerenza al sistema giuridico unionale della legislazioneitaliana, che ha assunto la regola del volume d’affari come criteriogenerale ai fini dell’applicazione del pro-rata», ma «a condizione che laNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra detteoperazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché,eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei serviziper i quali l’IVA è dovuta».3.5. E i principi enunciati da questa Corte di legittimità in materiadi determinazione del pro-rata si pongono in linea con quelli unionalisopra sintetizzati, essendosi affermato che il criterio ordinario per ladeterminazione del pro-rata di detraibilità dell'imposta assolta,concernente i costi promiscui, prende in considerazione il volume d'affariannuo delle stesse attività, gravando sulla parte che contestal'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova chel'applicazione di un metodo differente può determinare un risultato piùpreciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapportoesistente tra attività imponibili ed attività esenti (Cass. n. 32326/2024).3.6. D’altro canto, al volume d’affari complessivo, cui fa riferimentol’art. 174 della direttiva 112/2006, ai fini del calcolo del pro-rata, sirichiama anche la disciplina nazionale con l’art. 36 del d.P.R. 633/1972,che disciplina proprio le ipotesi di esercizio di più attività, ma concontabilità separate (commi 3 e 5), e le regole di detrazione dell’impostaassolta sui costi relativi ai beni ad utilizzo promiscuo.3.7. Il comma 5 dell’art. 36 citato nel prevedere, quindi, che «ladetrazione di cui all’art. 19 […], se applicata forfettariamente, èammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzatipromiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’eserciziodell’attività stessa», secondo il condivisibile argomentare delle sentenzegemelle di questa Corte, sopra citate, trasfonde a livello di legislazionenazionale i principi unionali.3.8. A tal fine richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del22.03.2024, in causa C-674/22, che, nell’indicare i principi di cui tenerconto nell’utilizzo del pro-rata, dopo aver ricordato (al p. 43) in puntodi ripartizione degli importi IVA assolti a monte a seconda che le speseNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026corrispondenti si riferiscano ad attività economiche o non economiche,«che l’IVA gravante a monte sull’acquisto di beni e servizi da parte diun soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura incui tali beni e servizi siano stati utilizzati per attività che, data la loronatura non economica, non rientrano nell’ambito di applicazione delladirettiva IVA», ha precisato (al p. 46) che «[OSCURATO:PERSONA] membri devonovigilare affinché il calcolo del pro-rata tra attività economiche e attivitànon economiche rifletta oggettivamente la quota di imputazione realedelle spese a monte a ciascuna di queste due attività».3.9. Pertanto, per dirla esattamente come nelle sentenze gemellesopra richiamate, «Quello che allora emerge ai fini della detrazionedell’iva assolta sui costi relativi a beni o servizi promiscuamenteutilizzati per più attività, sia imponibili che esenti, esercitate concontabilità separata, è che: 1) il criterio ordinario per la determinazionedel pro-rata resta quello del volume di affari complessivo per ciascunadelle attività esercitate con contabilità separata, che sul piano generalesi riporta al fatturato, nel significato più ampio ad esso attribuibile; 2)in considerazione della fattispecie sottoposta ad esame, è possibile chesia individuato un criterio di determinazione del volume d’affari piùpreciso; 3) spetta al giudice, investito dell’eventuale controversia,l’accertamento in concreto della alternativa proposta rispetto al criteriodel volume d’affari complessivo per la determinazione del prorata; 4) inogni caso non è possibile derogare al principio di neutralità dell’imposta,così come delineato dalla giurisprudenza unionale, secondo cui lemodalità di calcolo devono comunque tener conto delle spese sostenuteper l’acquisto o la manutenzione dei beni ad uso promiscuo, quando aloro volta già assoggettate ad iva».4. Ciò detto, deve osservarsi con riferimento alla fattispecieconcreta, del tutto analoga a quella esaminata da questa Corte nellecitate sentenze gemelle, che, in presenza di una società chepacificamente esercita attività con contabilità separata, una sottopostaNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026ad Iva (l’attività di leasing), l’altra esente (l’attività finanziaria), nonemerge con chiarezza come possa rappresentare un criterio oggettivoquello dell’interesse attivo contabilizzato, che l’amministrazionefinanziaria ha preteso applicare al caso di specie e che il giudicetributario ha avvallato, valorizzando, ai fini della determinazione delpro-rata, la sola “quota interessi” del canone di leasing.4.1. Come osservato da questa Corte nelle suddette sentenze, ilcriterio adottato, escludendo l’Iva che la società versa sull’intero rateo,e dunque sulla quota (rilevante) dell’ammortamento del finanziamentoconcesso al cliente, ossia sulla quota capitale, viola, dunque il principiodi neutralità sotto il profilo giuridico nonché economico. Inoltre,prendendo in considerazione la sola remunerazione (perché in questo sitradurrebbe il criterio dell’interesse attivo contabilizzato), si puòincorrere nel rischio di privilegiare l’utile dell’attività economicaesercitata. In tal modo si avalla una ricostruzione delle regole impositiveesposte alla redditività dell’attività, e dunque, da ultimo, al rischiod’impresa, che non costituisce un criterio oggettivo e che, soprattutto,contrasta con il principio di neutralità, che non può essere subordinatoalla remuneratività dell’attività economica esercitata. In ogni caso,proprio alla luce della ricostruzione dei principi enunciati dallagiurisprudenza unionale, il giudice regionale, al fine delladeterminazione del pro-rata, ha omesso ogni concreta verifica sullamaggior precisione del metodo applicato dall’Agenzia delle entraterispetto a quello del volume d’affari complessivo. Ha inoltre omesso ogniverifica sulla idoneità di tale metodo a tener conto della destinazioneeffettiva e non trascurabile di una parte delle spese generali ai fini delleoperazioni che danno diritto alla detrazione, con conseguente carenzadi controllo della compatibilità di quel criterio con il principio dineutralità.4.2. Verifica che il giudice di appello dovrà compiere nel giudizio dirinvio.Numero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/20265. Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo di ricorso incidentalecon cui la difesa erariale deducendo, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 110, comma 7, del TUIR e2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato l’annullamento della ripresa a tassazione ai fini IRAP e IRESdi costi relativi ad alcuni servizi infragruppo, ritenendo che lacontribuente aveva assolto l’onere sulla stessa incombente.5.1. La ricorrente incidentale, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità, di cui a Cass. n. 13571/2021, n.898/2019 e n. 10742/2013, sostiene che i giudici di appello pur avendocorrettamente distribuito l’onere della prova tra le parti, haerroneamente ritenuto assolto l’onere da parte della societàcontribuente che avrebbe dovuto dimostrare che le transazioniinfragruppo erano intervenute per valori di mercato da considerarenormali ai sensi dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r. «essendo i prezzi di beni eservizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadiodi commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo piùprossimi».5.2. Nel caso di specie tale accertamento era mancato essendosi igiudici di appello limitati ad affermare, sulla scorta delladocumentazione depositata dalla parte - dalla quale risultavano “imetodi di allocazione delle spese ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] e consociataItaliana unitamente ad una verifica aritmetica dei costi in conformità aidati di bilancio”- che detta documentazione conteneva una “specificaanalisi delle singole voci contestate e della loro adeguatezza eragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi”.6. Il motivo, che contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrentenella memoria in atti, è ammissibile in quanto imputa alla sentenzaNumero registro generale 10917/2024Numero sezionale 4455/2026Numero di raccolta generale 17429/2026Data pubblicazione 02/06/2026impugnata una specifica violazione di legge senza alcuna immutazionedelle circostanze di fatto, è fondato e va accolto.6.1. Invero, i giudici di appello nella sentenza impugnata hannosostenuto che nella documentazione prodotta dalla societàcontribuente, costituita, come specificato nella memoria, da «un reportdenominato “[OSCURATO:PERSONA] S.A. E.F.C.[OSCURATO:PERSONA]” (documento denominato AUP)predisposto dalla società di revisione [OSCURATO:PERSONA] TributariosS.L.U., con sede legale in Madrid, avente ad oggetto l’analisi dei costiriaddebitati dalla Società spagnola alla propria [OSCURATO:PERSONA]», risultava essere stata effettuata una “specifica analisi dellesingole voci contestate” e che da questa emergeva la loro “adeguatezzae ragionevolezza economica rispetto alla tipologia di servizio oggetto dianalisi”, che però è accertamento che non involge la specifica enecessaria valutazione che quei costi erano stati sostenuti per valori dimercato da considerare normali.7. In estrema sintesi, va accolto sia il ricorso principale che quelloincidentale e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che provvederàanche alla regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 26 maggio 2026La PresidenteTania HMELJAK
Sentenza Cassazione n. 17429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris