CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 maggio 1959 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze elencate. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen. Rappresenta il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale con motivazione illogica afferma che "pur ritenendo che i fatti giudicati dalle due pronunce di condanna sono stati commessi dai medesimi soggetti, nel medesimo contesto spazio-temporale (essendo stati entrambi commessi nel territorio catanese e nell'ambito dell'anno 2007, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro) e offendendo entrambi il medesimo bene giuridico(patrimonio), risultano essere del tutto sconnessi tra loro sicché i predetti rilievi non assumono quella portata significativa che sarebbe necessaria perché possa tra essi riconoscersi il vincolo della continuazione. Si tratta infatti di reati di distinta specie (estorsione e rapina) connotati da un "modus operandi" del tutto diverso e commessi con condotte del tutto estemporanee". Evidenzia il ricorrente come il modus operandi non possa da solo considerarsi elemento di esclusione della disciplina della continuazione. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. 2.1 L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 3. L'ordinanza impugnata non si discosta da tali principi, motivatamente escludendo la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione. 3.1. Dopo aver analizzato i reati delle due sentenze, il Tribunale ha evidenziato trattarsi di reati di distinta specie "connotati da un "modus operandi" del tutto diverso e commessi con condotte del tutto estemporanee". 3.2. A tali argomentazioni il ricorrente contrappone generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non 2consentita davanti a questa Corte, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M