CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29714-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ASCENZO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 289, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 387/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] D'ASCENZO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.A.P. ed II.DD. relativamente all'anno di imposta 2010; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 3020/2018, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 387/2020, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che i costi sostenuti dall'A.s.D., disconosciuti dall'Ufficio e sottesi alla ripresa per cui è causa, non potessero ritenersi inesistenti per il sol fatto di non esser stati i corrispondenti esborsi eseguiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituiti con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] D'ASCENZO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 29714 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- Rilevata, in via del tutto preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte controricorrente con precipuo riferimento al primo mezzo di gravame, considerato che questo (cfr. infra) non sconfina affatto in un lamentato vizio motivazionale, puntando, piuttosto, ad evidenziare la erronea ricognizione normativa operata dalla C.T.R rispetto alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio; Rilevato che con il secondo motivo - da esaminare per primo, per ragioni di ordine logico - parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della nullità della impugnata decisione per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. reso - si opina - una motivazione del tutto apparente in relazione all'effettivo sostenimento, da parte dell'A.s.D. RIHNOS, di costi per il pagamento delle prestazioni degli atleti impegnati negli eventi organizzati dalla medesima contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere Ric. 2020 n. 29714 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che nulla di quanto precede è ravvisabile nella specie, cogliendosi dalla piana lettura della motivazione della decisione impugnata che la C.T.R., onde giustificare l'illegittimità della ripresa, ha semplicemente evinto, sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo, che l'organizzazione di un evento sportivo "necessariamente" implichi esborsi per i compensi da corrispondere in favore degli atleti ivi impegnati, rilevando la mancata tracciabilità, al più, sul piano sanzionatorio, ma non sulla inesistenza del costo medesimo; che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 5, della I. n. 133 del 1999, degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 60 del 1973, nonché degli artt.2697 e 2727 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima la ripresa dell'Ufficio, benché i pagamenti dei compensi da corrispondere agli atleti non siano avvenuti con modalità tracciabili, con conseguente decadenza dalle agevolazioni ex lege n. 398 del 1991; Ric. 2020 n. 29714 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- che il motivo è manifestamente fondato; che questa Corte, con la recente sentenza 4.4.2022, n. 10711 (Rv. 664283-01), all'esito di una completa ricostruzione della normativa rilevante in materia, ha chiarito che: 1) l'art. 1 della I. n. 398 del 1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato; 2) la condizione oggettiva contenuta nel testo della legge è che i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non superino l'importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00; 3) al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti a carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l'opzione: nel testo non si fa alcun, riferimento, ante tempus, a obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 4) con l'art. 25, comma 5, della I. n. 133 del 1999, come modificato dalli art. 37, comma 5, della I. n. 342 del 2000 - applicabile ratione temporis al caso di specie - è stato quindi introdotto l'obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità (in specie "tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli"); che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale ha ritenuto, al contrario, sufficiente la prova dell'avvenuta organizzazione, ad opera della A.S.D. contribuente, di alcuni eventi sportivi, inferendone, in via meramente presuntiva e non documentale, il sostenimento di costi per il pagamento dei compensi agli atleti; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata; non essendo, peraltro, necessari /7k Ric. 2020 n. 29714 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -5- ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso anche relativamente alla ripresa afferente al disconoscimento dei costi esposti in dichiarazione; che, in considerazione del recente consolidamento dei principi che precedono, sussistono giusti motivi per integralmente compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso anche relativamente alla ripresa afferente al disconoscimento dei costi esposti in dichiarazione. Compensa integralmente tra le parti le