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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 24024/2023

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6/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6321/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] (ora doNEXT SPA ) , quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MONZA n. 64/2018 , depositatoi l 16/01/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con ordinanza interlocutoria n. 6754 del 01/03/ 2022 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , proposto da l [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Monza indicato in epigrafe – al quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva resistito con controricorso e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invece aderito con controricorso – i n attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione riguardante le conseguenze derivanti, in tema di mutuo fondiario , dal superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993;

2. –le Sez ioni Unite si sono pronunciate sulla questione con sentenza n. 33719 del 16/11/2022;

3. – la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 28/06/2023;

4. –in data 16/06/2023 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 ss. c.p.c.chiedendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti; 5.– i n data 27/06/2023 è pervenuto atto di adesione alla rinuncia, con compensazione delle spese, da parte di doNEXT s.p.a. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA]

6. – sussistono i presupposti ex art. 390 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, sia in forza dell’intervenuta accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ora doNEXT), che esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

U, 34429/2019; Cass. 9474/2020), sia in ragione delle ragioni sottese alla rinuncia, connesse alla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte; 7.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) .

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le speseprocessuali tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6321/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] (ora doNEXT SPA ) , quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MONZA n. 64/2018 , depositatoi l 16/01/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con ordinanza interlocutoria n. 6754 del 01/03/ 2022 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , proposto da l [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Monza indicato in epigrafe – al quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva resistito con controricorso e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invece aderito con controricorso – i n attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione riguardante le conseguenze derivanti, in tema di mutuo fondiario , dal superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993; 2. –le Sez ioni Unite si sono pronunciate sulla questione con sentenza n. 33719 del 16/11/2022; 3. – la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 28/06/2023; 4. –in data 16/06/2023 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 ss. c.p.c.chiedendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti; 5.– i n data 27/06/2023 è pervenuto atto di adesione alla rinuncia, con compensazione delle spese, da parte di doNEXT s.p.a. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] 6. – sussistono i presupposti ex art. 390 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, sia in forza dell’intervenuta accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ora doNEXT), che esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020), sia in ragione delle ragioni sottese alla rinuncia, connesse alla recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte; 7.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le speseprocessuali tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co
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