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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 06396/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] pervenute in data 10 dicembre 2023 unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23 giugno 2023 la C:orte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 20 gennaio 2020 in composizione monocratica, ha, confermando nel resto, rideterminato la pena in euro 1000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato in primo grado alla pena detentiva di mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa oltre statuizioni civili: - per il reato di cui all'art.595 comma terzo cod. pen. per avere pubblicato sul soda! network "Facebook" la fotografia di un falso documento di dichiarazione di spese sostenute nella campagna elettorale del consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] apparentemente ammontante ad euro 95.000,00, ma nella realtà consistente in euro 1.625,76. 2.Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha negato senza alcuna motivazione la concessione del beneficio, laddove a fronte di una già concessa sospensione, era ben possibile per la Corte terril:oriale applicare il beneficio nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.

1.1. La Corte territoriale si è limitata ad accogliere il motivo di appello rideterminando la pena detentiva in pena pecuniaria "[..] al fine di applicare la pena più congrua nel caso concreto[..]." Il silenzio in ordine alla sospensione condizionale della pena non può essere considerato come diniego del beneficio già concesso.

Nel rideterminare la pena da detentiva in pena pecuniaria, la sentenza impugnata non è incorsa in un vizio motivazionale, ma si è limitata a ritenere implicitamente confermata la sospensione condizionale già garantita dalla sentenza del Tribunale, senza necessità di ulteriori specificazioni nel dispositivo.

1.2. La giurisprudenza di questa corte ha chiarito che il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius"(Sez.5, n. 20506 del 14/1/2019, Rv.275308).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.3.

In relazione alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, va evidenziato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d.

"non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa '[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interesso (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]".

Rilevato che nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] pervenute in data 10 dicembre 2023 unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23 giugno 2023 la C:orte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 20 gennaio 2020 in composizione monocratica, ha, confermando nel resto, rideterminato la pena in euro 1000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato in primo grado alla pena detentiva di mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa oltre statuizioni civili: - per il reato di cui all'art.595 comma terzo cod. pen. per avere pubblicato sul soda! network "Facebook" la fotografia di un falso documento di dichiarazione di spese sostenute nella campagna elettorale del consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] apparentemente ammontante ad euro 95.000,00, ma nella realtà consistente in euro 1.625,76. 2.Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha negato senza alcuna motivazione la concessione del beneficio, laddove a fronte di una già concessa sospensione, era ben possibile per la Corte terril:oriale applicare il beneficio nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1. La Corte territoriale si è limitata ad accogliere il motivo di appello rideterminando la pena detentiva in pena pecuniaria "[..] al fine di applicare la pena più congrua nel caso concreto[..]." Il silenzio in ordine alla sospensione condizionale della pena non può essere considerato come diniego del beneficio già concesso. Nel rideterminare la pena da detentiva in pena pecuniaria, la sentenza impugnata non è incorsa in un vizio motivazionale, ma si è limitata a ritenere implicitamente confermata la sospensione condizionale già garantita dalla sentenza del Tribunale, senza necessità di ulteriori specificazioni nel dispositivo. 1.2. La giurisprudenza di questa corte ha chiarito che il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius"(Sez.5, n. 20506 del 14/1/2019, Rv.275308). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.3. In relazione alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, va evidenziato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa '[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interesso (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". Rilevato che nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023
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