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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27601/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27286/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, viale Angelico, 38 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 36433 /202 2 , depositat o l’11 ottobre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato l’11 ottobre 2022,di reiezione delle sue d omande per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme complementari di protezione; Oggetto: protezione internazionale -dall’esame del decreto impugnat o emerge che il richiedente, cittadino del Bangladesh, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il Paese nell’aprile del 2018 a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava la famiglia, in particolare dopo la morte del padre, recandosi, dapprima, in Libia, e, quindi, in Italia; - il Tribunale ha disatteso le domande ritenendo in sussistenti i presupposti delle fattispecie invocate; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8, d.lgs. 28 gennaio2008, n. 25, 10 Cost., e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza alcun esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione dell’esercizio delle fondamentali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano; - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e delle condizioni personali ai fini dell’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza; -evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e vietano l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi; -lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria «non emergendo alcun elemento che ne giustifichi il riconoscimento nei termini sopra esposti e non essendo stata depositata documentazione sufficiente a comprovare l’avvio di uno stabile, perdurante e continuativo inserimento nel nostro Paese che possa assumere rilievo a tali fini; - a tal fine ha ritenuto che « un’unica esperienza lavorativa ormai cessata, non può di certo da sola essere prova di un percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato dal ricorrente nel nostro Paese, tale da consentire di ipotizzare che un suo rimpatrio possa ledere in modo significativo il bene della vita privata del ricorrente stesso, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo»; - ha, in proposito, rilevato l’assenza di precise allegazioni e documentazione attestanti la sussistenza di uno stabile percorso di inserimento del ricorrente ovvero quella di legami affettivi in Italia che renderebbero il rimpatrio contrastante col diritto al rispetto della vita privata e familiare o ancora di eventuali esperienze traumatiche subite durante il percorso migratorio e debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica; - ciò posto, si osserva che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità dell’esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale; - dall’altro, non assolve all’obbligo di specificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale debba essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo del le spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27286/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, viale Angelico, 38 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 36433 /202 2 , depositat o l’11 ottobre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato l’11 ottobre 2022,di reiezione delle sue d omande per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme complementari di protezione; Oggetto: protezione internazionale -dall’esame del decreto impugnat o emerge che il richiedente, cittadino del Bangladesh, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il Paese nell’aprile del 2018 a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava la famiglia, in particolare dopo la morte del padre, recandosi, dapprima, in Libia, e, quindi, in Italia; - il Tribunale ha disatteso le domande ritenendo in sussistenti i presupposti delle fattispecie invocate; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8, d.lgs. 28 gennaio2008, n. 25, 10 Cost., e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza alcun esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione dell’esercizio delle fondamentali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano; - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e delle condizioni personali ai fini dell’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza; -evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e vietano l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi; -lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria «non emergendo alcun elemento che ne giustifichi il riconoscimento nei termini sopra esposti e non essendo stata depositata documentazione sufficiente a comprovare l’avvio di uno stabile, perdurante e continuativo inserimento nel nostro Paese che possa assumere rilievo a tali fini; - a tal fine ha ritenuto che « un’unica esperienza lavorativa ormai cessata, non può di certo da sola essere prova di un percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato dal ricorrente nel nostro Paese, tale da consentire di ipotizzare che un suo rimpatrio possa ledere in modo significativo il bene della vita privata del ricorrente stesso, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo»; - ha, in proposito, rilevato l’assenza di precise allegazioni e documentazione attestanti la sussistenza di uno stabile percorso di inserimento del ricorrente ovvero quella di legami affettivi in Italia che renderebbero il rimpatrio contrastante col diritto al rispetto della vita privata e familiare o ancora di eventuali esperienze traumatiche subite durante il percorso migratorio e debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica; - ciò posto, si osserva che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità dell’esame della situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale; - dall’altro, non assolve all’obbligo di specificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale debba essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi; -il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo del le spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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