CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna,procedendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, disposto da questa Corteper ragioni processuali, di pregressa sua decisione, rigettava il reclamo propostoda [OSCURATO:PERSONA] – in espiazione della pena dell’ergastolo per reati(associazione di stampo mafioso, omicidi maturati nel relativo contesto, ed altro)rientranti nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975,n. 354 (Ord. pen.) – avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza diReggio Emilia, che aveva respinto la sua istanza di permesso premio.Il Tribunale sottolineava come l’istante, già esponente di vertice della‘ndrangheta, non avesse mai intrapreso alcun percorso di collaborazione con lagiustizia, pur non essendo a ciò impossibilitato, e rimarcava la persistenza deicollegamenti da lui intrattenuti con la criminalità organizzata. Questi ultimierano, infatti, segnalati da varie fonti informative, tra cui la Direzionedistrettuale antimafia di Milano, che aveva anche riferito dei numerosi colloquieffettuati nel tempo con congiunti contigui ad ambienti malavitosi.Il Tribunale evidenziava, in ogni caso, il concreto pericolo del ripristino di talicollegamenti, nonché l’insufficiente revisione critica da [OSCURATO:PERSONA] manifestata, e indefinitiva la non cessata pericolosità sociale.2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori difiducia.Il ricorso è sviluppato in tre motivi, ripresi anche da successiva memoria eche saranno di seguito illustrati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova eomessa valutazione di memorie e documentazione difensiva.A suo parere, le informative di polizia e gli atti istruttori disponibili sarebberostati giudizialmente letti in modo travisato e conterrebbero comunque informa-zioni errate e/o smentite dalle repliche difensive.In particolare:- quanto all’informativa dell’aprile 2025 del Comitato provinciale per l’ordinee la sicurezza pubblica, non sarebbe vero che il contesto familiare del ricorrentefosse tutto mafioso e che i fratelli siano tutti detenuti. Alcuni non lo sarebberomai stati; altri sarebbero stati, ormai, rimessi in libertà. Anche la moglie sarebbestata prosciolta da ogni addebito, e da tempo. Non esisterebbe alcun rischio dinatura relazionale, sotto questo profilo;- quanto alla nota, in atti, della Questura di [OSCURATO:PERSONA], il suocontenuto sarebbe stato indebitamente enfatizzato; in ogni caso, l’affermazione,che in essa è possibile soltanto rinvenire, circa l’impossibilità di escluderel’esistenza di contatti di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della criminalità organizzata,sarebbe assertiva e generica;- quanto alla nota ulteriore, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], gruppo Locri, l’intestazione al ricorrente del ruolo di capo consorteriasarebbe indimostrata e temporalmente imprecisata;- quanto al parere reso dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, essosarebbe dichiaratamente ancorato alla sola presunzione di persistenza deicollegamenti, non essendo detto Ufficio in possesso di elementi aggiornati diconoscenza.A carico del ricorrente verrebbero utilizzati temi e argomenti già dalla difesaripetutamente smentiti (come il riferimento all’esistenza di un bunkersotterraneo a sua disposizione, invero mai esistito), in grado di sviare in mododeterminante il verso della valutazione operata.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sui profiliinerenti:- la sua ritenuta pericolosità sociale, in tesi desunta da tutta una serie dielementi fattuali su cui il motivo indugia e partitamente controbatte;- l’asserita mancanza di suo cambiamento, che sarebbe però contraddettadagli esiti dell’osservazione penitenziaria, fermi l’intangibilità della sua sferaintima e il suo diritto alla professione, almeno parziale, di innocenza;- la ritenuta insufficienza delle iniziative riparatorie, pur dal ricorrenteintraprese nei confronti delle vittime e nel motivo richiamate;- la consistenza, che si assume sovrastimata, del rischio di veicolazione,assume deficitario, delle modalità contenitive cui sarebbe stato possibilecondizionarne la fruizione, nella prospettiva dell’effettivo impedimento delpericolo di ripristino dei collegamenti.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, quanto alla valutazione degli indici di verifica del pericolo diripristino dei menzionati collegamenti con il crimine organizzato.Quest’ultima verifica non sarebbe stata condotta secondo criteri affidabili,idonei a fondare adeguatamente il giudizio prognostico.Sarebbe stato così anche tradito il mandato affidato sul punto al giudice dirinvio dalla sentenza rescindente di legittimità (n. 33386 del 2024).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nei connessi motivi in cui esso è articolato, passibili ditrattazione congiunta, è infondato.2. Giova, anzitutto, ricordare – riprendendo e condensando l’ampiasistematica, già operata dalla sentenza rescindente – che, nel regime giuridicointrodotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di prima fascia possonoessere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, acondizione (v. anche, al riguardo, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv.285203-01) che costoro:i) dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità diadempimento;ii) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla meradichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato èstato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, ancheindiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali,delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione,della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;iii) abbiano intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle formerisarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.Al fine di verificare la sussistenza delle menzionate condizioni, lamagistratura di sorveglianza è chiamata ad una articolata attività di naturainformativa, includente l’acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazionepenitenziaria, sia del parere del Pubblico ministero coinvolto nel giudizio di primogrado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.3. Il principale portato della nuova disciplina si rinviene – per l’effetto – nellatrasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità ostativaalla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti.Costoro, infatti, sono ora comunque ammessi a proporre richiesta, che puòtuttavia essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni,verificate all’esito di attenta e congrua istruttoria.4. L’ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale nuovaregolamentazione al caso di specie.Come anche rilevato dal Procuratore generale requirente, la decisione hatenuto conto della relazione di sintesi, che sottolinea la mancanza diapprofondita revisione critica rispetto ai gravi delitti commessi e il sostanzialeimmutato atteggiamento in ordine alle passate scelte criminali; ha analizzato leragioni della mancata collaborazione, ritenendole ingiustificate ed espressive dipersistente pericolosità sociale; ha dato atto del mantenimento da partedell’interessato, nell’arco dell’intera detenzione, di contatti con plurimi congiunti,tuttora contigui ad ambienti malavitosi.Queste considerazioni, unitamente alle informative della Direzione nazionaleantimafia e antiterrorismo, e della Direzione distrettuale di Milano, circa l’attualee persistente egemonia del clan di appartenenza del condannato, hannodeterminato il giudice a quo al diniego del beneficio.Questo esito è dunque seguito all’ampia e approfondita illustrazione delleragioni, coerenti con la normativa di riferimento, per cui il Tribunale disorveglianza ritiene che il condannato non abbia effettuato alcun distaccoeffettivo dall’organizzazione criminale e che non ricorrano, in particolare sotto ilprofilo della recisione dei collegamenti e dell’elisione del rischio del loro ripristino,le altre condizioni previste dal d.l. n. 162 del 2022.5. A fronte di ciò, le doglianze difensive sono articolate in fatto, reiteranoargomenti già compiutamente disattesi nel grado antecedente di giudizio e noncolgono travisamenti propriamente detti del quadro probatorio, ovvero criticitàmotivazionali realmente rilevanti.Esse tendono, piuttosto, a trascinare questa Corte verso una non consentitarivisitazione di elementi di fatto, ossia ad esercitare un compito che ad essa nonappartiene; e non sono, così, neppure in grado di superare il quadro emergentedal provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, chenon è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico deidetenuti per reati ostativi, ma è validamente orientata nel senso del mancatosuperamento, nella specie, del vigente assetto di presunzione relativa dipericolosità sociale.6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 17/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente