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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41177/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15160/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Palermo, in persona del curatore pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVAS relative all'anno 2006, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento il 5 marzo 2013 n. 7341/07/2013. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tale pronunzia sul presupposto che la notifica dell'atto di appello al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" fosse affetta da nullità, essendo stata fatta personalmente al curatore (senza alcuna specificazione della qualità e della rappresentanza).

Il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" è rimasto intimato.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 145, comma 3, cod. civ. e 43, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di merito che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullità, essendo stata personalmente indirizzata al professionista con le funzioni di curatore fallimentare.2.

Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente omessa dal giudice di merito la rinnovazione della notifica che era stata considerata nulla. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione (per la comuna attinenza alla nullità della notifica dell'atto di appello) suggerisce l'esame congiunto - sono fondati. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa (Cass., Sez. 5", 17 dicembre 2014, n. 26522; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 26867; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671 e 4676).

Ciò in quanto, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750).è nulla e non inesistente, e può, quindi, essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, né l'inesistenza della notificazione può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente, ma nulla (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2008, n. 29387; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2013, n. 27766). 1.2 Nella specie, il giudice di merito ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente dichiarato l'improcedibilità" dell'appello notificato al professionista con le funzioni di curatore fallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna menzione della qualità e senza alcun riferimento alla società contribuente (come si evince dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - del relativo avviso di ricevimento), ancorché l'appello fosse stato proposto nei confronti della «"[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (..) e per essa, in fallimento, al curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA] (..)» (come si desume dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - della relativa intestazione)

2. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nell'adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15160/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Palermo, in persona del curatore pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVAS relative all'anno 2006, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento il 5 marzo 2013 n. 7341/07/2013. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tale pronunzia sul presupposto che la notifica dell'atto di appello al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" fosse affetta da nullità, essendo stata fatta personalmente al curatore (senza alcuna specificazione della qualità e della rappresentanza). Il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A" è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 145, comma 3, cod. civ. e 43, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di merito che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullità, essendo stata personalmente indirizzata al professionista con le funzioni di curatore fallimentare.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente omessa dal giudice di merito la rinnovazione della notifica che era stata considerata nulla. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione (per la comuna attinenza alla nullità della notifica dell'atto di appello) suggerisce l'esame congiunto - sono fondati. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa (Cass., Sez. 5", 17 dicembre 2014, n. 26522; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 26867; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671 e 4676). Ciò in quanto, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750).è nulla e non inesistente, e può, quindi, essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, né l'inesistenza della notificazione può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente, ma nulla (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2008, n. 29387; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2013, n. 27766). 1.2 Nella specie, il giudice di merito ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente dichiarato l'improcedibilità" dell'appello notificato al professionista con le funzioni di curatore fallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna menzione della qualità e senza alcun riferimento alla società contribuente (come si evince dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - del relativo avviso di ricevimento), ancorché l'appello fosse stato proposto nei confronti della «"[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (..) e per essa, in fallimento, al curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA] (..)» (come si desume dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - della relativa intestazione) 2. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza cameral