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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46971/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla mancata concessione dei beneficio di cui all'art. 175 cp la sentenza gravata contiene una adeguata indicazione delle ragioni giustificative che sostengono il relativo apprezzamento discrezionale ( le cessioni operate a più minorenni) senza entrare aprioristicamente in contradizione con la valutazione prognostica resa dal primo giudice nel sospendere la pena, aspetto, questo, che,del resto, il ricorso prospetta in termini solo generici senza argomentare sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla mancata concessione dei beneficio di cui all'art. 175 cp la sentenza gravata contiene una adeguata indicazione delle ragioni giustificative che sostengono il relativo apprezzamento discrezionale ( le cessioni operate a più minorenni) senza entrare aprioristicamente in contradizione con la valutazione prognostica resa dal primo giudice nel sospendere la pena, aspetto, questo, che,del resto, il ricorso prospetta in termini solo generici senza argomentare sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris