CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11928/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SEIVTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidatore p.t. della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni: del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidatore p.t. della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore p.t. della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittole, confermando altresì il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni azionata nei suoi confronti dalla parte civile, che condannava al pagamento delle spese del grado in favore dell'imputata) deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla ritenuta inesistenza del danno patrimoniale all'immagine della p.c. ed alla condanna al pagamento delik spese processuali della parte civile nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 1.1. Nelle more, hanno presentato memorie l'imputata e la parte civile ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata valutazione di inesistenza del danno patrimoniale all'immagine della p.c., gli elementi indicati a pag. 8 della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal gennaio 2010, dalle quali ha desunto incensurabilmente che "l'immagine del gruppo Delta, e quindi della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che di quel gruppo faceva parte, era già gravemente compromessa per vicende diverse ed anteriori a quella oggetto del presente processo". 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'impugnata condanna della condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali del grado di appello è stata correttamente pronunciata per effetto della soccombenza di quest'ultima, il cui appello è stato rigettato. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. 2.2. L'imputato non ha chiesto la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali della fase di legittimità, che non va, quindi, disposta (argomenta ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen.). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.