CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ellinis, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per il Lazio il 20 settembre 2019, n. 5161/7/2019; [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 gennaio 202 6 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:SOCIETA]. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 20 settembre 2019, n. 5161/7/2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. RM0312847/2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito di procedura DOCFA per “frazionamento e fusione” (in virtù di denuncia di variazione del 23 aprile 2015, prot. n. RM0268747/2015) in relazione a un locale sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 e censito in catasto con la particella 138 sub. 525 del folio 474in categoria C/6 (mediante accorpamento e soppressione del sub. 515 , in classe 5^ e rendita di € 23.932,46, e del sub. 521 , in classe 9^ e renditadi € 658,48), rettificandosi la classe da 2^ a 5^ e la rendita da € 14.310,61 ad € 22.686,20, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 5 luglio 2016, n. 885/17/2016, con compensazione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva dichiarato l’inammissibilità de l r icors o originari o dellacontribuente per mancata produzione dell’atto impositivo – sul presupposto che, nonostante l’ammissibilità nel rito, il ricorso fosse infondato nel merito. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione anticipata per manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato atre motivi . 2.Con il primo motivo, si denuncia v iolazione degli artt. 39, secondo comma, cod. proc. civ., 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata disposta dal giudice di secondo grado la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 28518/2018 R.G., il quale avrebbe valore “pregiudicante”per il nesso di continenza, avendo ad oggetto l’impugnazione del precedente avviso di accertamento catastale n. RM1215036/2013 in ordine al medesimo immobile (all’esito di procedura DOCFA per “frazionamento e fusione”delle particelle 138sub. 515 e 138 sub. 521 del folio 474 ) . 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo l’assorbente rilievo della proposta di definizione anticipata: «Il primo motivo è infondato, in quanto il giudizio RG 28518/2018 concerne l’attribuzione di rendita a seguito dell’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 che seppure annullata con sentenza passata in giudicato, alcuna rilevanza può riverberare sull’attribuzione di rendita relativa ai medesimi immobili a seguito di presentazione Docfa per frazionamento e fusione delle particelle; la rendita attribuita ex art. 1 comma 335 cit. si fonda invece su presupposti diversi nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali (Cass. 29998/2019; Cass. 1543 del 23/01/2020); in particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa deve consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare e deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019); la rettifica in esame è stata disposta a seguito di presentazione Docfa, alla luce del d.m. n. 701/1994 e della legge n. 1429/1939 e non in base alla norma di cui alla legge n. 311/2004». 2.3 Nelle more, in ogni caso, dopo le ordinanze interlocutorie depositate il 27 febbraio 2020, n. 15056, e il 31 dicembre 2024, n. 35329, la controversia “continente” è stata ormai definita dall’ordinanza depositata da questa Corte il 26 luglio 2025, n. 21478, con il rigetto del ricorso per cassazione e l a conferma dell’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente avverso la decisione di prime cure, essendo passato in giudicato l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. RM1215036/2013. 2.4 A ulteriore confortodella soluzione proposta, si rammenta anche il più recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante exart. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche (in termini: Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2025, n. 24328). Per cui, avendo ad oggetto una variazionecatastale autonoma e successiva rispetto alclassamento del medesimo immobile , l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. RM0312847/2016non è in alcun modo influenzata (anche per l’eterogeneità dei presupposti) dal giudicato formatosi sull’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. RM1215036/2013. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma , della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 24 Cost., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di accertamento catastale n. RM0312847/2016 era stato adeguatamente motiva to anche in relazione alla comparazione con immobili limitrofi aventi similari caratteristiche (intrinseche ed estrinseche: tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), senza tener conto delle risultanze emergenti da una perizia giurata di stima del 7 giugno 2016 con riguardo all’esistenza di altri immobili finitimi con attribuzione della classe 2^. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Si richiama ancora – per le esaustive e convincenti argomentazioni di tenore contrario alla censura in disamina - la motivazione della proposta di definizione anticipata: «Il secondo motivo è parimenti infondato; Secondo la giurisprudenza di legittimità: nell’ipotesi di rettifica a seguito di procedura Docfa … l’avviso di classamento, costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, essendo l’atto medesimo posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa” (cfr Cass. n. 12832 del 26/05/2010, n. 5844 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 14379 del 30/06/2011, Cass. 2268/2014;Cass. 28089/2020). Nella specie, il provvedimento di classamento della rendita può ritenersi motivato mediante l’indicazione dei dati oggettivi accertati dall’[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione , per comprendere le diverse conclusioni cui è pervenuto l’Ufficio. Vi è da sottolineare che l’avviso impugnato costituisce l’atto conclusivo di un procedimento avviato dalla richiesta/proposta depositata dalla parte mediante dichiarazione Docfa che prevede “la partecipazione del contribuente ( vedi Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9127; Cass. n. 29754/2024 Cass. n. 5449/2025); l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettifica il classamento aggiornato su iniziativa del contribuente è sufficientemente motivato, come nella procedura DOCFA, con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi e la discrasia tra dati proposti e dati attribuiti deriva da una valutazione tecnica degli immobili, mentre, solo in presenza di un divergente apprezzamento, è necessario specificare le differenze riscontrate per consentire il diritto di difesa del contribuente e la delimitazione dell'oggetto in caso di contenzioso; nel caso in esame, non si rinviene una divergenza di valutazione degli elementi di fatto indicati dalla contribuente, che la stessa ravvisa nell’accorpamento di cespiti, atteso che la fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104; n. 29811/2024); nel caso di specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita – rinveniente da procedura “DOCFA” –conteneva tutti gli elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuentedi adeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, evidenziandosi nella sentenza impugnata: “la sussistenza di una valida motivazione intesa quale provocatio ad opponendum, atteso che l’A.F. ha postoil destinatario dell’atto in condizione di conoscere la propria pretesa peraltro posta in essere dalla parte stessa con la presentazione di apposito modello DOCFA – nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente sia l’anche il quantum debeatur”». 3.3 Aggiungasiche, stante l’invarianza d e gli elementi fattuali valutati rispetto al la rappresentazione prospettata dal la contribuente, l’amministrazione finanziaria non era vincolata a motivare la rettifica del classamento anche con riguardo alle difformi conclusioni della perizia giurata di stima. Ciò in quanto la difformità tra la classificazione denunciata dalla contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" è fisiologicamente imputabile a una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. 4. Con il terzo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente postodal giudice di secondo grado a carico della contribuente l’onere di provare l’illegittimità del classamento operato dall’amministrazione finanziaria. 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 Come è stato correttamente evidenziato dalla proposta di definizione anticipata: «La terza censura non ha pregio. Premesso che le contestazioni sul merito delle valutazioni dell’amministrazione finanziaria non attengono alla congruenza motivazionale dell’atto impositivo, ma concernono il rapporto tributario e devono essere sottoposte al vaglio dell’accertamento giudiziale in base alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura “DOCFA” di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabiliper l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e la rendita attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. 5, 13 giugno 2024, n. 16569); nel caso in esame, la CTR ha dato atto che l’avviso opposto reca gli elementi probatori della classificazione fondata non solo sulla rilevanza storica della zona, ma anche sul valore in comune commercio dei cespiti come risultante dalla comparazione con altri immobili (circostanza confermata dalla società a pagina 17: due immobili utilizzati come parametro di riferimento ed individuati nel mappale 474) affermando nelle conclusioni che parte contribuente non ha assolto l’onere probatorio idoneo a contrastare le risultanze dell’avviso opposto; il che non significa che il Collegio d’appello ha gravato parte contribuente dell’onere della prova, ma ha ritenuto determinanti gli elementi valutativi adottati dall’amministrazione, gravando quindi l’ente dell’onere della prova; peraltro, si aggiunge il difetto di autosufficienza del ricorso, nel quale risultano soltanto trascritti stralci dell’avviso non idonei a consentire una lettura complessiva dell’atto impositivo opposto ed il quale non risulta allegato nemmeno all’odierno ricorso; a tal proposito, giova chiarire che la perizia di cui fa cenno la società nel ricorso non risulta allegata al ricorso per cassazione (nello svolgimento della vicenda processuale non si fa alcun cenno ad una perizia di parte, localizzata come doc. 5 allegato all’atto di appello a pagina 17 del ricorso, di cui non vi è traccia nel fascicolo); al riguardo, giova osservare che la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui il ricorrente, peraltro, ha del tutto omesso di indicare i pertinenti passaggi della perizia di parte ritenuti erroneamente disattesi, senza specificare neppure il valore attribuito dal perito». 4.3 Pertanto, non si può ravvisare alcuna alterazione nella ripartizione tra le parti dell’onere probatorio (con conseguente infrazione all’art. 2697 cod. civ.)nella selezione degli elementi probatori che il giudice di merito ritiene di valorizzare nella formazione del proprio convincimento a l fin e di decidere la controversia. In tal senso, questa Corte ha chiarito che l a violazione del precetto dettato d all'art. 2697 c od . c iv ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. c iv ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 3^, 29 maggio 2018, n. 13395;Cass., Sez. 6^-3, 31 agosto 2020, n. 18092; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2021, n. 35641; Cass., Sez. Trib., 23 settembre 2022, n. 27987; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2023, n. 35642; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32361; Cass., Sez. 3^, 31 dicembre 2025, n. 35000; Cass., Sez. 1^, 4 febbraio 2026, n. 2284). 4.4 Da ultimo, con la memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha contestato la proposta di definizione anticipata con riguardo alla riscontrata carenza di autosufficienza della censura in relazione all’atto impositivo e alla perizia giurata di stima, sull’assunto che «il ricorso (…) è stato confezionato mediante allegazione del fascicolo ex art. 369 co. 4 c.p.c. con indice per l’individuazione dei documenti a cui si è fatto riferimento». A tale riguardo, occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale,ma amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo(da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2025, n. 13358; Cass., Sez. Trib. 23 dicembre 2025, n. 33741). Inoltre, l’assorbenza del rilievo attinente alla limitatezza del valore probatorio della perizia giurata di stima (in quanto perizia di parte) rende superflua ed ultronea ogni ulteriore considerazione sull’effettiva osservanza del canone di autosufficienza nella formulazione della censura. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti , il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nella metà dell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib.,19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849). 8. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di € 1.700,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterior