Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22819/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 23 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bolzano, pronunciata in data 20 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9 sull'attendibilità delle riscontrate dichiarazioni della parte civile e sulla prova della consapevole condotta decettiva per aver indotto in errore la p.o. quantomeno sulla concreta possibilità di avere l'immediata disponibilità dell'autovettura usata alla luce della specifica individuazione della stessa e della precisa data di consegna, nonché del comportamento successivo consistito nella falsa prospettazione dell'avvenuta disponibilità dell'autovettura il giorno precedente alla consegna e nella parziale restituzione avvenuta soltanto successivamente alla presentazione della querela da parte della p.o.); vista la memoria difensiva depositata ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale si ribadisce quanto già dedotto con il motivo di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 23 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Bolzano, pronunciata in data 20 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9 sull'attendibilità delle riscontrate dichiarazioni della parte civile e sulla prova della consapevole condotta decettiva per aver indotto in errore la p.o. quantomeno sulla concreta possibilità di avere l'immediata disponibilità dell'autovettura usata alla luce della specifica individuazione della stessa e della precisa data di consegna, nonché del comportamento successivo consistito nella falsa prospettazione dell'avvenuta disponibilità dell'autovettura il giorno precedente alla consegna e nella parziale restituzione avvenuta soltanto successivamente alla presentazione della querela da parte della p.o.); vista la memoria difensiva depositata ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale si ribadisce quanto già dedotto con il motivo di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21
Sentenza Cassazione n. 22819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris