CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 1969
Cassazione n. 18069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1969; avverso la sentenza del 02/02/2021 della corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2021, la corte di appello di Bari, riformando parzialmente la sentenza del 27 ottobre 2011 del tribunale di Bari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 44 comma 1 lett. c) DPR 380/01 di cui al capo a), per intervenuta estinzione del medesimo per prescrizione, revocava la confisca di terreni e opere e confermava nel resto la sentenza stessa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si contesta l'attribuzione, da parte della corte di appello, della natura boschiva all'insediamento di cui al capo a) di imputazione, operata sul rilievo della prevalenza del Dlgs 227/2001 rispetto alla normativa regionale e della ritenuta compatibilità del comparto vegetativo di interesse con i parametri richiesti per la sua qualificazione quale bosco. Si rappresenta, a sostegno di tali critiche, la piena validità e applicabilità, nel caso concreto, delle norme regionali di cui al P.U.T.T. della Regione Puglia, quale strumento finalizzato alla tutela dei valori paesaggistici di zone del territorio regionale e, attraverso un'analitica illustrazione delle disposizioni regionali rilevanti e delle norme statali considerate di rilievo sul punto in esame, succedutesi nel tempo, in uno con richiami anche alla giurisprudenza amministrativa, si sottolinea che, una volta accertata l'esistenza oggettiva del bosco come definito dal Legislatore, quale area tutelata per legge ex art. 142 del Dlgs. 42/2004 in ragione della inclusione dell'area di interesse, la zona così identificata deve ritenersi automaticamente gravata anche da vincolo paesaggistico. Tanto precisato quindi, si critica il giudizio del giudice di merito individuativo di un bosco nell'area di cui al capo di imputazione, fondatO su prove dichiarative, in ricorso citate, ritenute contrastate da altre invece non considerate e si contesta il rinvenimento di area boschiva in ragione di una ritenuta esistenza di un sito di popolamento forestale, alla luce di un mero stralcio, irregolare e in fotocopia, del "registro rimboschimenti, ricostituzioni dei boschi deteriorati e miglioramento pascoli montani", dal contenuto espressamente rappresentato come non significativo rispetto alle conclusioni della corte. Che peraltro, lo avrebbe, da una parte, valorizzato e dall'altra, marginalizzato, nel suo rilievo probatorio, tanto da ritenerlo surrogato dalla prova dichiarativa di alcuni soggetti sentiti. Nè la corte avrebbe tenuto conto di risposte dei funzionari della Regione Puglia e del Dirigente dell'ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti, che avrebbe94ppresentato l'inesistenza del vincolo in questione. Si riportano inoltre, stralci di dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della inadeguatezza rappresentativa del citato Registro. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della motivazione, posto che la corte, dopo avere rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, ha tuttavia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dedotto è inammissibile. Con esso si rappresenta il solo vizio di violazione di legge che, come tale, presuppone circostanze in sé incontestate ovvero oggettive, rispetto alle quali si prospetta un diverso inquadramento rispetto a quello prescelto nel provvedimento impugnato. Al contrario, nel caso in esame, si viene a censurare, piuttosto, mediante critiche alla valorizzazione da parte dei giudici di dati documentali e dichiarazioni testimoniali, che invero trasmodano anche su un piano eminentemente valutativo e quindi fattuale ( causa anche esso di inammissibilità del ricorso in Cassazione), il percorso logico giuridico che ha condotto la corte ad individuare la sussistenza di un bosco e, quindi, del vincolo paesaggistico correlato. Cosicchè, nella sostanza, si lamentano vizi della motivazione, ancorchè non specificamente dedotti, nè in ordine al genus generale di riferimento, né nella specifica tipologia di appartenenza, in termini di mancanza, contraddittorietà o illogicità. Laddove tali specificazioni sono necessarie ai fini della ammissibilità del motivo, tanto più con riguardo alla specifica tipologia del difetto motivazionale, da indicarsi necessariamente, atteso che anche laddove il senso delle critiche possa portare a individuare, nella sostanza, la proposta di un vizio motivazionale, rimane impregiudicato, e insostituibile da alcuno, tanto più da questa Suprema Corte, l'onere di specificare il vizio individuato. Come noto infatti, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare, tra l'altro, i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare, con precisione, se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). L'inammissibilità del motivo in esame, peraltro, emerge anche sotto un altro aspetto. Nel caso di specie, il reato in contestazione è pacificamente prescritto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Cosicchè, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocchè avvenire mediante semplice constatazione. In altri termini, posto che in presenza della intervenuta estinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice, la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti ( rispetto al rilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando i relativi presupposti siano emergenti ictu °cuil, la critica alla mancata rilevazione degli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di una rappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talchè ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici el ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione (ma di portata generale sul piano delle impugnazioni), che in casi come quello in esame, di intervenuta estinzione per prescrizione, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del reato oggetto della decisione della corte di appello contestata, impone anche l'adozione di una rappresentazione del vizio dedotto nella prospettiva dell'evidenza degli elementi con lo giustifichino. Circostanza, quest'ultima, in alcun modo presente nell'elaborazione censoria del motivo in esame, siccome formulato attraverso la descrizione di articolate considerazioni giuridiche e fattuali, alternative rispetto alla valutazione dei giudici di merito quanto controvertibili, e come tali del tutto eccentriche rispetto al necessario giudizio di "evidenza" degli elementi fondanti il vizio dedotto. 2. Quanto al secondo motivo prospettato, esso è fondato, atteso che emerge in motivazione la palese quanto ampiamente illustrata descrizione dell'assenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di cui al capo a), incoerente con il dispositivo, di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A perché il fatto non costituisce reato, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A perché il fatto non costit