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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1952

Cassazione n. 15323/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1952 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso che sommano censure articolate su punti diversi della motivazione sono inammissibili per le seguenti ccncorrenti ragioni: - in sede di appello l'imputato aveva proposto un unico motivo che atteneva esclusivamente al trattamento sanzionatorio, pertanto sono inedite tutte le doglianze che spostano il tema devoluto sui profili della responsabilità; - i motivi soffrono della inammissibilità del motivo di appello, che su di essi si riverbera ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della genericità intrinseca ed estrinseca del detto motivo di gravame: il contributo di minima rilevanza ex art. 114 cod. pen. è meramente asserito e privo della esposizione di concrete e specifiche ragioni a sostegno; la contestazione della circostanza aggravante del numero delle persone non si confronta con quanto affermato dal Tribunale nella terza pagina della motivazione; la contestazione della recidiva non tiene conto degli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato l'imputato anche per associazione per delinquere, con la declaratoria di recidiva reiterata riferita al delitto di ricettazione oggetto della condanna della CdA di Bari del 16 ottobre 2006, irrevocabile il 27 settembre 2007; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1952 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso che sommano censure articolate su punti diversi della motivazione sono inammissibili per le seguenti ccncorrenti ragioni: - in sede di appello l'imputato aveva proposto un unico motivo che atteneva esclusivamente al trattamento sanzionatorio, pertanto sono inedite tutte le doglianze che spostano il tema devoluto sui profili della responsabilità; - i motivi soffrono della inammissibilità del motivo di appello, che su di essi si riverbera ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della genericità intrinseca ed estrinseca del detto motivo di gravame: il contributo di minima rilevanza ex art. 114 cod. pen. è meramente asserito e privo della esposizione di concrete e specifiche ragioni a sostegno; la contestazione della circostanza aggravante del numero delle persone non si confronta con quanto affermato dal Tribunale nella terza pagina della motivazione; la contestazione della recidiva non tiene conto degli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato l'imputato anche per associazione per delinquere, con la declaratoria di recidiva reiterata riferita al delitto di ricettazione oggetto della condanna della CdA di Bari del 16 ottobre 2006, irrevocabile il 27 settembre 2007; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15323/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris