CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvis2llJ1i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 38267/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità per i reati degli art. 73, commi 1 e 4, .P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen.; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'aumento per la continuazione; Rilevato che si tratta di un tipo di doglianza preclusa dopo che l'imputato ha concordato la pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente