CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA CONDOMINIO sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8837/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 10 [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 800063408923), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 107; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E14 I851R), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, n. [OSCURATO:PERSONA], n. 1; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 146/2016 (pubblicata il 10 marzo 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2008 presso la Cancelleria del Tribunale civile di Cagliari l'avv. [OSCURATO:PERSONA], costituito in proprio, esponeva che: - sull'area distinta in catasto al foglio 26, mappali 88 e 89, del Comune di Cagliari erano state costruite due palazzine con sette appartamenti ciascuna, aventi ingresso rispettivamente dal viale Poetto n. 10 e dalla via Levante n. 4; - che dette palazzine erano separate ma avevano in comune l'area cortilizia e che nel mese di ottobre 2007 il Condominio di viale Poetto n. 10 aveva cominciato ad eseguire dei lavori su detto cortile per la realizzazione di parcheggi esterni; - che, a fronte delle rimostranze dell'altro Condominio di via Levante n. 4 che non era stato previamente interpellato e di cui faceva parte esso ricorrente, i citati lavori erano stati sospesi; - che il Condominio di viale Poetto n. 10 aveva provveduto a convocare l'assemblea dei due Condominii per le date del 16 e 17 dicembre 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sulla realizzazione dei posti macchina e sulla divisione del lotto in parti uguali. Sulla base di tale premessa il ricorrente impugnava, nei confronti del suddetto Condominio di viale Poetto n. 10, la deliberazione assunta nella riunione del 17 dicembre 2007 dai soli condomini dell'edificio di viale Poetto n. 10, nell'assenza di tutti quelli del fabbricato di v. Levante n. 4, con la quale era stata decisa la realizzazione di sette posti macchina nel cortile comune, differendo ad altra riunione assembleare l'assunzione delle determinazioni sulla questione della divisione dei lotti. Resisteva in giudizio il Condominio di viale Poetto n. 10, che instava per il rigetto del ricorso e, con memoria ex art. 183 c.p.c., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere la delibera impugnata imputabile al supercondominio costituito dai due predetti edifici. Con sentenza n. 1747/2011, l'adito Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione del Condominio convenuto in relazione alla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle spese giudiziali, sul presupposto che il contenuto dell'avviso di convocazione, sottoscritto da quattro condomini dell'edificio avente accesso in viale Poetto n. 10 e non dall'amministratore dello stesso condominio, e della deliberazione oggetto di impugnazione, rendeva palese la volontà di ricondurre le determinazioni concernenti l'area di proprietà comune nella disciplina propria del supercondominio, ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. Inoltre, con la stessa sentenza, il Tribunale cagliaritano ravvisava l'infondatezza dell'eccezione del ricorrente riguardante la legittimità della costituzione del Condominio, in virtù della circostanza che l'amministratore non era stato autorizzato a costituirsi in giudizio dall'assemblea, né preventivamente né successivamente, a titolo di ratifica. 2. Decidendo sull'appello formulato dal ricorrente soccombente e nella costituzione del citato appellato Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inammissibilità della costituzione di detto Condominio nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Cagliari, rigettando, però, il gravame avverso la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del medesimo Condominio, con compensazione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte sarda rilevava la fondatezza del primo motivo di appello relativo alla nullità - più correttamente da qualificarsi come inammissibilità - della costituzione in giudizio dell'amministratore del convenuto Condominio per mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea a tal proposito, non intervenuta neppure in via di tempestiva ratifica, che sarebbe stata necessaria, vertendosi in materia estranea alle attribuzioni proprie dell'amministratore, non valendo che la stessa fosse sopravvenuta allorquando era già stato definito il giudizio di primo grado. Di contro, con riferimento all'altro motivo di gravame, la Corte territoriale ne ravvisava l'infondatezza sul presupposto che l'impugnata deliberazione era riconducibile al supercondominio, costituitosi in relazione e per il solo fatto dell'esistenza dell'area cortilizia comune ad entrambi gli edifici, evidenziando in merito che: - la mancanza di un amministratore del supercondominio non escludeva il potere della sua assemblea di assumere una deliberazione relativa alla parte comune in ordine alla quale esso doveva intendersi costituito; - il fatto che all'assemblea del supercondominio del 17 dicembre 2007 fossero presenti solo i condomini dell'edificio di viale Poetto n. 10 non consentiva di affermare che la delibera era stata adottata solo da essi e, quindi, dal loro Condominio, non potendo ritenersi che le deliberazioni di un organo collegiale possano essere imputate ad un soggetto piuttosto che ad un altro in relazione alle persone che vi partecipano; - era irrilevante la circostanza che la delibera era stata eseguita dall'amministratore del Condominio di viale Poetto n. 10, anche perché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'adozione della stessa in relazione al suo contenuto; - alla mancanza dell'amministratore avrebbe dovuto ovviarsi, da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], o promuovendo un procedimento per la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 65 disp. att. c.c., o convenendo in giudizio tutti i condomini del supercondominio. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il Condominio di viale Poetto, n. 10, di Cagliari. Ha resistito l'intimato avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente anche controricorso riferito ad un unico motivo. La difesa del Condominio ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., nonché degli artt. 81, 99, 100, 112 e 163 c.p.c., sostenendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, in base all'oggetto del giudizio (impugnazione di delibera assembleare) così come individuato nella domanda, la Corte di appello aveva illegittimamente considerato che la proposizione di detta domanda non rientrasse nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore dello stesso Condominio e che, quindi, sarebbe stato necessario il rilascio di un'autorizzazione preventiva dell'assemblea o l'intervento, da parte della stessa, di una successiva ratifica dell'operato dell'amministratore. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la nullità dell'impugnata sentenza e/o del procedimento avuto riguardo alla violazione degli artt. 81, 99, 100, 112 e 4 163 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello aveva illegittimamente ritenuto di individuare l'oggetto del giudizio in base ad una valutazione ex post, derivante dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Condominio. 3. Con la terza censura il ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 182, commi 2 e 3, c.p.c., unitamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 276 c.p.c., per aver la Corte di appello erroneamente rilevato che la delibera assunta dall'assemblea di esso Condominio ricorrente in data 6 ottobre 2011 (in pendenza del giudizio di appello ma prima della costituzione in tale grado da parte del Condominio appellato), mediante la quale era stato ratificato l'operato dell'amministratore anche con riguardo alla sua costituzione in primo grado, autorizzando altresì a costituirsi anche in secondo grado, non potesse sortire alcuna portata retroattiva, nel senso di estendere i suoi effetti anche al giudizio di prime cure. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 182, commi 2 e 3, c.p.c., nonché in relazione agli artt. 132 e 275, ultimo comma, c.p.c., in relazione all'erronea interpretazione compiuta dalla Corte di appello nel ravvisare che il citato art. 182 c.p.c. si sarebbe potuto applicare in materia condominiale soltanto nell'ambito del medesimo grado di giudizio. 5. Con il quinto mezzo il ricorrente ha dedotto - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione, sotto il profilo della sua apparenza, in relazione al fatto decisivo di cui alla censura immediatamente precedente. 6. Con il sesto motivo il ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 182, commi 2 e 3, c.p.c., oltre che dell'art. 100 c.p.c., per non aver la Corte di appello esercitato, anche nel relativo grado di giudizio, la facoltà di concedere ad esso Condominio appellato il termine per sanare l'asserito vizio di legittimazione, sanatoria che avrebbe operato con efficacia ex tunc.7. Con la settima ed ultima censura il ricorrente ha denunciato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione alla medesima violazione prospettata con il precedente motivo. 8. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il controricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt.83 c.p.c. e 1131, commi 1 e 2, c.c., rilevando che il Condominio appellato non poteva ritenersi validamente costituito nemmeno nel giudizio di secondo grado e ciò in quanto non era stato depositato alcun atto con procura rilasciata dall'amministratore dello stesso Condominio al difensore con la menzione dell'autorizzazione a costituirsi o per ratifica di precedente procura da parte dell'assemblea. 9. Rileva il collegio che i primi due motivi articolati con il ricorso principale sono esaminabili congiuntamente siccome investono - sotto diversi profili - la stessa questione. Essi sono fondati per le ragioni che seguono. Occorre, infatti, osservare che - avuto riguardo all'oggetto specifico della domanda originariamente introdotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'impugnazione di una delibera assembleare del Condominio di viale Poetto n. 10 -, per la costituzione in giudizio di quest'ultimo, l'amministratore non necessitava della preventiva autorizzazione dell'assemblea (rientrando nelle sue attribuzioni in relazione alle previsioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.), ragion per cui la sua costituzione in giudizio non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile (e ciò indipendentemente dall'eventuale fondatezza o meno nel merito della proposta azione con riferimento alle ragioni dell'impugnativa). La giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 1451/2014 e Cass. n. 23550/2020) è, invero, univoca nell'affermare che/ l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore. A tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. La Corte di appello avrebbe, quindi, dovuto, in relazione all'oggetto del giudizio consistente nella impugnazione della delibera assunta dall'assemblea del citato Condominio, ravvisare la sussistenza della legittimazione processuale in capo al suo amministratore e, quindi, respingere il motivo di appello dello Stara sul punto, oltre a rigettare l'altro motivo - come, in effetti, avvenuto con la sentenza di appello qui impugnata - relativo al difetto di legittimazione passiva (sostanziale) del medesimo Condominio, poiché la stessa si sarebbe dovuta considerare spettante al supercondominio. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l'assorbimento dei restanti dello stesso ricorso nonché dell'unico motivo del ricorso incidentale, poiché la questione circa la portata dell'efficacia della sopravvenuta ratifica e dei suoi eventuali riflessi sulla costituzione in giudizio in appello del Condominio oggi ricorrente è superata proprio per effetto della non necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea in capo all'amministratore del Condominio di viale Poetto n. 10 e, quindi, della legittimità della costituzione di detto amministratore in secondo grado in virtù del potere conferitogli con la procura rilasciata per la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari. Naturalmente, in dipendenza di questa ricostruzione, neanche per la proposizione del ricorso per cassazione era necessaria tale preventiva autorizzazione dell'assemblea, ragion per cui l'amministratore del Condominio risulta legittimamente costituito per conto dello stesso in virtù della procura rilasciata in tale qualità al difensore ed apposta a margine del ricorso stesso (senza, perciò, che si siano venuti a configurare i presupposti per l'esercizio dell'invito alla regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella versione antecedente alla sua modifica intervenuta nel 2009, poiché il giudizio di cui trattasi è stato introdotto nel 2008).10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, devono essere accolti i primi due motivi del ricorso principale, con il conseguente assorbimento delle altre censure dello stesso ricorso oltre che dell'unica doglianza prospettata con il ricorso incidentale. Da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondati, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in altra composizione, la quale, oltre ad uniformarsi all'enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi dello stesso ricorso nonché quello del ricorso incidentale. Cassa la sent