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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12429/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28082-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]° MASSIMO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, REGIONE CALABRIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1706/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente impugnava una intimazione di pagamento per complessivi euro 84.593,53 per la parte riguardante i crediti di natura tributaria relativi a diverse cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che la parte resistente non aveva esibito gli originali degli avvisi dì ricevimento ma solo copie, la cui conformità all'originale era stata contestata; l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva appello ma la parte contribuente eccepiva che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la sede dell'Agente di riscossione in data 31 maggio 2018 a mani di impiegato addetto alla ricezione aveva determinato il decorso del termine breve di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione affermando che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, come del resto affermato anche da Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018.

Ric. 2020 n. 28082 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione da parte delle sezioni unite in relazione all'ordinanza di remissione n. 3984 del 2022 mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt.285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 26, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell'appello in quanto la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il Presidente M&tMocci [OSCURATO:PERSONA]/.

IL aegi, 1 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28082-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]° MASSIMO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, REGIONE CALABRIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1706/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente impugnava una intimazione di pagamento per complessivi euro 84.593,53 per la parte riguardante i crediti di natura tributaria relativi a diverse cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che la parte resistente non aveva esibito gli originali degli avvisi dì ricevimento ma solo copie, la cui conformità all'originale era stata contestata; l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva appello ma la parte contribuente eccepiva che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la sede dell'Agente di riscossione in data 31 maggio 2018 a mani di impiegato addetto alla ricezione aveva determinato il decorso del termine breve di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione affermando che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, come del resto affermato anche da Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018. Ric. 2020 n. 28082 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione da parte delle sezioni unite in relazione all'ordinanza di remissione n. 3984 del 2022 mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt.285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 26, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell'appello in quanto la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente M&tMocci [OSCURATO:PERSONA]/. IL aegi, 1 9
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