CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 28479/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p. n. 122/2023 R.G.N.R. EPPO,avverso la ordinanza del 06/03/2026 del Tribunale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse in data 23 giugno 2026 dal Pubblico ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali diMessina dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’odiernoricorrente a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore dell’indagato, che in allora, 11febbraio 2026, non era procuratore speciale dell’istante, qualità assunta solo il 19 febbraiosuccessivo), nella qualità di legale rappresentante delle società “[OSCURATO:PERSONA]” esocio amm.re di fatto della “[OSCURATO:PERSONA]”; annullava il titolo cautelare reale emesso dal G.i.p. inriferimento al reato descritto al capo X della imputazione e confermava nel resto (capi M eK, per il ricorso proposto in proprio, nella qualità di indagato per ipotesi di truffa inerogazione di finanziamenti unionali) il provvedimento impugnato, rigettando per l’effettol’istanza di riesame proposta in data 11 febbraio 2026 avverso l’ordinanza emessa delgiudice per le indagini preliminari dello stesso circondario in data 13 novembre 2025, cheaveva disposto il sequestro preventivo (anche presso terzi) di numero 307 p.a.c. (cosiddettititoli di aiuto all’agricoltura), anche per valore equivalente. Il decreto era integrato il 4febbraio 2026, prima della sua esecuzione.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore speciale disopra già indicate, soggetto presso cui era stato eseguito in parte il decreto di sequestroemesso nell’ambito del procedimento penale che lo vede sottoposto ad indagini(limitatamente, si deve supporre, ai fatti commessi dalla data della maggiore età, 13febbraio 2021).Il ricorrente deduceva, a mezzo del procuratore speciale (come tale officiato solo indata 19 febbraio 2026), i motivi in appresso sinteticamente riportati:2.1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma1, lett. c, in riferimento agli artt. 178, lett. b, 179, 291 e 321 cod. proc. pen.), avendo ilGiudice per le indagini preliminari proceduto ex officio, in difetto della domanda cautelaredel pubblico ministero relativamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente del profitto dei reati di truffa descritti ai capi M e K; laddove, una corretta ecompleta domanda cautelare di sequestro anche per valori equivalenti doveva ritenersiavanzata solo con riferimento ai delitti descritti ai capi da V a Z.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione, per mancanza, in ordine alritenuto periculum in mora che avrebbe reso necessario il sequestro di valore finalizzatoalla confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Una breve premessa appare necessaria ai fini della corretta comprensione dei fattiprocessuali rilevanti ai fini del decidere.1.1. Oggetto di impugnazione è l’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame deiprovvedimenti cautelari reali di Messina, nella parte in cui ha rigettato l’istanza di riesameproposta (in proprio, nella qualità di indagato) da [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoai fatti descritti ai capi K ed M della provvisoria contestazione.L’istanza di riesame proposta nella qualità di legale rappresentante della “MasseriaIblea” e di socio e amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA]” (terzo interessato) è statacorrettamente dichiarata inammissibile dal Tribunale della cautela reale, per difetto dilegittimazione, atteso che la nomina del difensore a procuratore speciale è intervenuta soloin data 19 febbraio 2026, laddove l’istanza risultava proposta il precedente 11 febbraio,dal difensore del terzo interessato non ancora nominato procuratore speciale.Tale decisione di inammissibilità non è oggetto di specifico motivo di censura. Talchéil ricorso deve ritenersi afferente alla sola parte della ordinanza che riguarda la confermadel decreto di sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente (in proprio),quale soggetto sottoposto ad indagini preliminari per i reati di truffa in erogazionieurounitarie.Sotto tale profilo, in esecuzione del decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Messinain data 13 novembre 2025, così come successivamente integrato, sono stati redatti i verbalidel 2 febbraio 2026, che danno atto di una esecuzione per valori equivalenti a quelli nonrivenuti presso le aziende (terze), nei confronti dell’indagato oggi ricorrente, non ancoraavvenuta e mai più dimostrata, neppure dalla difesa.Si tratta dei c.d. “titoli di aiuto” e del loro corrispondente valore finanziario, cheavrebbero dovuto trovarsi nella disponibilità delle aziende agricole “[OSCURATO:PERSONA]” e “MasseriaIblea”, secondo quanto indicato rispettivamente ai capi K ed M della provvisoriacontestazione.1.2. Una ulteriore precisazione riguarda il perimetro cronologico della imputazione deifatti descritti al capo K ([OSCURATO:PERSONA]); il capo M è invece contestato come commesso inRagusa il 29 giugno 2022, in favore di una società costituita il 19 febbraio 2021 e non offrepertanto il destro ad equivoci sulla competenza del Tribunale ordinario.Viceversa, i fatti (capo K) sono contestati (a più indagati in concorso) come commessi,con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, dal 6 ottobre 2020 al 30 novembre2022. L’indagato, oggi ricorrente, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 2003, sicchéha raggiunto la maggiore età il 13 febbraio 2021.Evidentemente, nel procedimento pendente innanzi al giudice ordinario, devonoritenersi contestate al ricorrente (socio e amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA]”) solo lecondotte commesse dopo tale ultima data ed in specie il 23 giugno 2021 (data ditrasmissione del DUP per la società costituita il 15/04/2019); giacché, altrimenti, questaCorte dovrebbe rilevare (ex officio) la nullità (assoluta ed insanabile: Sez. 3, n. 54996 del19/10/2016, M., Rv. 268760-01; Sez. 3, n. 1566 del 03/11/2021, dep. 2022, G., Rv.282463-01) della ordinanza di riesame e del provvedimento “genetico” per i fatti-reatoavvinti in continuazione (non ricorrendo ipotesi di reato permanente) contestati comecommessi prima del raggiungimento della maggiore età (tra le tante, Sez. 2, n. 8352 del13/02/2009, F., Rv. 243428-01; Sez. 3, n. 1566/2022, cit.; da ultimo, Sez. 3, n. 1089 del04/11/2025, dep. 2026, G., n.m.).2. Ciò posto, rammenta in ogni caso il Collegio che, ai sensi dell’art. 591, comma 4,cod. proc. pen., norma generale in tema di impugnazioni, senz’altro applicabile anche intema di riesame reale, “l’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento”.2.1. Come si evince dall’esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione delpreliminare vaglio di ammissibilità del ricorso, l’istanza di riesame risulta sottoscritta (indata 11 febbraio 2026) dal mero difensore del terzo interessato (tale qualificatosi in quellasede), non ancora in allora munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc.pen.), che interverrà solo il successivo 19 febbraio, senza spiegare alcuna efficacia sanante.La conseguente inammissibilità dell’originaria impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01: È inammissibile il ricorso per cassazioneproposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa aldecreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procuraspeciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, ladisposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difettodi rappresentanza; negli stessi termini Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA].r.l., Rv. 271722-01; da ultimo, Sez. 2, n. 3775 del 17/12/2024, dep. 2025, Russo, n.m.),già dichiarata dal Tribunale del riesame, non è sanabile e si riverbera anche sulla successivaimpugnazione, che va necessariamente dichiarata, anche d’ufficio, a sua volta,inammissibile.2.2. Il ricorso proposto (come espressamente dichiarato nel frontespizio dell’atto diimpugnazione) nella qualità di legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA]” e disocio e amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA]” è, sotto tale profilo, pertanto, certamenteinammissibile.3. La medesima sorte processuale avvince il ricorso proposto in proprio, quale soggettoindagato.3.1. Si è già detto sopra (sub 1.1.) che il decreto di sequestro preventivo emesso neiconfronti del ricorrente (verbali del 2 febbraio 2026) non risulta eseguito (dandosi in quellasede atto della sola notificazione del provvedimento e non della sua esecuzione, neppuresotto forma di trascrizione nei pubblici registri o “blocco” dei conti correnti).Il tema, allora, è quello dell’interesse alla richiesta di riesame reale di un decreto disequestro non ancora formalmente eseguito (per la carenza di interesse concreto ed11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv.281241-01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Guardiano, Rv. 282542-01; Sez.3, n. 17839 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275598-01; meno recentemente Sez. 2, n.29022 del 30/06/2010, Fontana, Rv. 248144-01; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Gatto,Rv. 194681-01; da ultimo, Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Caddeo, Rv. 287823-01). Insenso contrario (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339-01), che tuttaviapresuppone come avvenuto almeno il c.d. “blocco” del conto corrente bancario o postale.Sulla stessa china (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Allegretti, Rv. 272657-01; Sez. 3, n.31958 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n.m.; Sez. 3, n. 17890 del 19/12/2024, dep.2025, Guarino, n.m.; Sez. 3, n. 31957 del 07/05/2024, Casto, n.m.; Sez. 3, n. 31958 del07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n.m.; Sez. 3, n. 31959 del 07/05/2024, Wiseview s.r.l.,n.m.; Sez. 3, n. 41247 del 01/10/2024, Borrelli, n.m.; Sez. 6, n. 45869 del 14/10/2022,Auteri, n.m., in motivazione pag. 5 e 6, che ha approfondito le diverse caratteristiche deisequestri, a seconda della loro natura e di quanto oggetto di apprensione; in tempi piùremoti, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6551 del 29/11/1999, dep. 2000, Susinni, Rv.215210-01).3.2. Nella fattispecie, non può dubitarsi dell’indimostrato e non dedotto, né allegato,interesse concreto ed attuale alla impugnazione, in difetto di prova anche di un sempliceinizio di esecuzione del provvedimento di sequestro. Ciò in quanto l'interesse ad impugnarenon può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di unprovvedimento che non ha ancora sortito alcuna incidenza nella sfera patrimoniale delricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e adottenere la restituzione della cosa sequestrata (Sez. 2, n. 14526/2025, cit., inmotivazione).4. La declaratoria d’inammissibilità del riesame spiegato avverso un provvedimentonon ancora eseguito e del successivo ricorso, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendoevidente, per quanto sopra argomentato, che egli ha proposto il ricorso determinando lacausa d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]