CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 13097/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3662/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente c_11_,ADA avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.521/9/2011 depositata il 12 di- cembre 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.280/4/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, avente ad oggetto cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA, interessi e sanzioni 1996 e 1999. 2. La società, esercente attività di produzione e commercio di attrez- zature e articoli fotografici, era destinataria di avvisi di accertamento e di rettifica, oggetto di separato contenzioso deciso avanti alla CTP con sentenza n.242/6/05 e poi, in grado di appello con sentenza della CTR n.183/5/08, parzialmente confermativa delle riprese. 3. Nelle more, l'Agenzia emetteva le cartelle a seguito di iscrizione a ruolo del 50% delle imposte accertate ex art.15 del d.P.R. n.602 del 1973, cartelle impugnate nel presente giudizio. Nel dettaglio, a segui- to della sentenza di primo grado resa sugli avvisi di accertamento e rettifica, e previo sgravio parziale, l'Agenzia revocava la sospensione della cartella n. 012003345266 relativa al 1999, emetteva la cartella n. 01280080002089210 per ulteriori importi riscuotibili per gli anni 1996 e 1999 ed emetteva altresì l'ulteriore cartella n. 01220080007749670 per il 1999. La decisione d'appello impugnata in questa sede, in parziale riforma di quella di primo grado, annullava integralmente le cartelle suddette. 4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affida- to a tre motivi, cui replica la società con controricorso. Considerato che: 5. D'ufficio la Corte rileva che, nelle more del giudizio, la sentenza n. 183/5/08 della CTR, di parziale riforma della sentenza n.242/6/05 della CTP oggetto di interpretazione da parte della sentenza impugna- ta in questa sede, è stata a sua volta cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n.18776 del 2014 e invita le parti all'interlocuzio- ne sulla portata della sentenza da ultimo menzionata circa la materia ancora eventualmente contesa, tenuto conto dell'effetto espansivo esterno di cui all'art.336 comma 2 cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per interlocuzione con le parti sulla portata della sentenza della Corte n.18776 del 2014 con riferi- mento alla materia ancora eventualmente contesa. Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Angelina-Maria P no 4P4v