Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:F:2011:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
7 luglio 2011 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Ricorso – Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea – Irricevibilità – Inosservanza della procedura precontenziosa»
Nella causa F-57/10,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Mornago, e altri tredici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza, rappresentati dall’avv. G. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. H. Tagaras, presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri tredici
dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: l’«IVNG») chiedono che il Tribunale voglia riconoscere
loro lo status di membro del personale contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] europea e, più precisamente, del Centro comune di ricerca
(CCR) e, di conseguenza, condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumenti loro spettanti
in tale veste, nonché al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito.
Fatti
2
Nel giugno 2001, in seguito ad un procedimento di gara d’appalto, la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con l’IVNG, una società italiana
di diritto privato specializzata nella vigilanza, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi volti a garantire
la vigilanza della sede del CCR a Ispra.
3
Per l’esecuzione dell’appalto l’IVNG ha stipulato con i ricorrenti contratti di lavoro aventi ad oggetto la garanzia della
sicurezza e della sorveglianza all’interno dei locali del CCR.
4
Il 10 febbraio 2004 diversi ricorrenti ed altri dipendenti dell’IVNG, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso
la Direzione provinciale del lavoro di Varese, come previsto dal codice di procedura civile italiano, hanno presentato un
ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria civile italiana di primo grado competente per le controversie in materia di lavoro,
nel caso di specie il Tribunale di Varese. Tale ricorso, proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] e l’IVNG, era diretto ad ottenere
che i loro contratti di lavoro con l’IVNG fossero dichiarati nulli e fosse loro riconosciuto lo status di membro del personale
contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 7 novembre 2006 il Tribunale di Varese si è dichiarato incompetente a favore
del giudice dell’Unione, dinanzi al quale è stato presentato il presente ricorso.
Procedimento e conclusioni delle parti
5
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti è stato costituito in violazione della normativa
italiana, «che vieta l’intermediazione e l’interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato», e, di conseguenza,
– dichiarare che ciascuno dei rapporti di lavoro subordinato dei ricorrenti è stato costituito con la [OSCURATO:PERSONA], di modo che
a questi ultimi si applica «l’inquadramento contrattuale, retributivo, previdenziale» previsto dalla normativa dell’Unione
europea a partire dalla data di inizio della prestazione effettiva delle loro attività o dalla diversa data fissata dal Tribunale;
di conseguenza,
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a integrare i ricorrenti nel suo organico «con il (...) trattamento normativo, contributivo e previdenziale»
connesso allo status di membro del «personale in servizio presso il CCR»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ai ricorrenti di tutte le spettanze loro dovute in «qualità di dipendenti del CCR»,
nonché la differenza di copertura del «trattamento previdenziale e di assistenza sanitaria», nella misura precisata dal Tribunale,
«in commisurazione dello status normativo ed economico applicato ai dipendenti del[l’Unione europea] nelle mansioni di [a]usiliare
addetto alla sicurezza»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo del risarcimento del danno materiale e morale, «la
somma pari al 50% delle spettanze [l]oro riconosciute per le ragioni di cui in narrativa, e comunque non inferiore a EUR 50 000».
6
Con atto separato, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2010 tramite fax (il deposito dell’originale è
avvenuto il successivo 29 novembre), la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il ricorso per il mancato
rispetto della procedura precontenziosa, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento di procedura.
7
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– condannare i ricorrenti alle spese.
8
Il 21 dicembre 2010 i ricorrenti hanno depositato osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].
In diritto
9
Conformemente all’art. 78, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità
di un ricorso senza impegnare la discussione nel merito, il Tribunale, senza avviare la fase orale del procedimento, può provvedere
sulla domanda con ordinanza motivata o rinvio al merito.
10
Nel caso di specie, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, il Tribunale decide, ai sensi di tali
disposizioni, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
11
Pur riconoscendo, alla luce di una costante giurisprudenza, la competenza del Tribunale a conoscere di ricorsi presentati
da persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia irricevibile
non essendo stato preceduto da un reclamo contro l’atto che arreca pregiudizio, presentato conformemente all’art. 91, n. 2,
dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina
(in prosieguo: l’«APN») o dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»).
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in precedenza, i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda all’amministrazione, ai sensi
dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente della [OSCURATO:PERSONA].
12
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’irricevibilità della domanda proposta in via principale, tendente a quanto pare al riconoscimento
dello status di «agente ausiliario» ai sensi del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il
«RAA»), dovrebbe comportare di conseguenza l’irricevibilità delle richieste pecuniarie e risarcitorie, strettamente connesse
alla rivendicazione di detto status. Inoltre, sarebbe parimenti irricevibile la domanda volta ad ottenere la condanna della
[OSCURATO:PERSONA] a integrare i ricorrenti nell’organico del CCR, con il relativo trattamento retributivo e previdenziale, atteso
che, secondo costante giurisprudenza, non compete al Tribunale rivolgere ordini alle istituzioni nell’ambito del controllo
di legittimità da esso svolto.
13
I ricorrenti replicano che, prima di adire il Tribunale di Varese, hanno promosso un tentativo di conciliazione con il CCR
presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese, il quale ha avuto esito negativo poiché un funzionario del CCR ivi presente
l’ha rifiutato. Essi hanno poi citato il CCR dinanzi al Tribunale di Varese dove, ampiamente informato in merito alle istanze
dei ricorrenti, il CCR ha svolto le sue difese e argomentazioni e ha rifiutato qualsiasi soluzione amichevole. In tale contesto,
un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il cui obiettivo è proprio quello di consentire la definizione stragiudiziale
ed amichevole della vertenza tra le parti, non avrebbe avuto alcuna utilità.
Giudizio del Tribunale
14
Va ricordato che, nel sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, da un lato, un ricorso
al Tribunale deve essere diretto contro un atto che arreca pregiudizio, consistente in una decisione dell’APN o dell’AACC,
oppure nell’omessa adozione da parte di tali autorità di un provvedimento imposto dallo Statuto, e, dall’altro lato, un siffatto
ricorso è ricevibile solo se l’interessato abbia preliminarmente proposto all’APN o all’AACC un reclamo contro l’atto che
arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e se tale atto abbia costituito oggetto di un rigetto esplicito
o implicito. Inoltre, qualora un funzionario, un agente, o anche una persona estranea all’istituzione, intenda ottenere che
l’amministrazione adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo previo deve iniziare con una domanda
dell’interessato, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, che inviti l’APN o l’AACC a prendere la decisione richiesta
e il rigetto di tale domanda può successivamente essere oggetto di un reclamo.
15
Nel caso di specie si deve constatare che la procedura precontenziosa, richiamata al punto precedente, non è stata osservata
dai ricorrenti. Infatti, poiché rivendicano lo status di agente del CCR, e precisamente, secondo il testo dell’atto di ricorso,
quello di agente ausiliario come previsto dal RAA, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare preliminarmente una domanda diretta
ad ottenere l’applicazione nei loro confronti del RAA ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e, in caso di rigetto di
tale domanda da parte dell’amministrazione, avrebbero dovuto presentare un reclamo, indi, eventualmente, in caso di rigetto
di tale reclamo, e solo allora, un ricorso giurisdizionale avverso la decisione che nega l’applicazione nei loro confronti
del RAA, alle condizioni previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
16
I ricorrenti non contestano la mancata presentazione della domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto né del previo
reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, tuttavia essi sostengono che un siffatto procedimento precontenzioso sarebbe
stato inutile nel caso di specie, tenuto conto dell’atteggiamento del CCR nel corso dei procedimenti avviati dinanzi alle
autorità italiane.
17
Basta osservare a tale riguardo che le condizioni di ricevibilità del ricorso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono
di ordine pubblico e non rientrano nella disponibilità né delle parti né del Tribunale. Le uniche deroghe consentite, nella
giurisprudenza, riguardano ipotesi in cui le decisioni impugnate, nella fattispecie le decisioni di una commissione giudicatrice
o i giudizi contenuti nel rapporto informativo, non potrebbero essere modificate o revocate dall’APN, di modo che un reclamo
sarebbe inoperante e determinerebbe unicamente una dilatazione, senza alcuna utilità, del procedimento (v., in tal senso,
sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 427, punti 4-9; 16 marzo 1978, causa 7/77,
Ritter von Wüllerstoff und Urbair/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 769, punto 8, e 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2141, punto 15). Tale ipotesi non ricorre assolutamente nel caso di specie.
18
In precedenza i ricorrenti non avrebbero infatti presentato alcuna domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status
di agente del CCR o il risarcimento del danno asseritamente subìto, cosicché il loro ricorso non ha potuto riguardare un atto
arrecante pregiudizio di rigetto di una siffatta domanda. Tale carenza spiega inoltre il fatto che nessuna domanda di annullamento
di un qualsivoglia atto che arreca pregiudizio sia presente nel ricorso, il quale contiene soltanto una domanda che prospetta
una pronuncia dichiarativa o ingiuntiva. Orbene, non compete al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell’ambito
del controllo di legittimità che esso esercita, fermo restando che spetta all’amministrazione interessata adottare le misure
che comporta l’esecuzione di una sentenza pronunciata nell’ambito di un ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale di
primo grado 5 luglio 2005, causa T-9/04, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
19
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dichiarare il ricorso irricevibile.
Sulle spese
20
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di
tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso
articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle
spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
21
Dalla suesposta motivazione risulta che i ricorrenti sono rimasti soccombenti. Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA]
ha espressamente chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, i ricorrenti devono essere condannati
alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della [OSCURATO:PERSONA] europea.
Lussemburgo, 7 luglio 2011
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. Tagaras
ALLEGATO
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Invorio (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Leggiuno (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Arona (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Ranco (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Vergiate (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Sangiano (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Leggiuno (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Besozzo (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia).
*
Lingua processuale: l’italiano.