CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha confermatol’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 26 novembre 2025, con cui venivaappl icata la misura del la custodia caute lare in carcere nei conf ront i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine al tentato omicidio diXXXXXXXXXXX, in concorso conXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, XXXXXXXXXX,tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 273, 292,comma 2, lett. c) e c-bis), 309, comma 5, 9 e 10, 291, comma 1 e 125, comma 3, cod. proc.pen. e vizio e/o motivazione apparente sulla gravità indiziaria.In particolare, ci si duole che i gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenuti sulla basedi presunte registrazioni audiovisive di videosorveglianza, che non sono mai stateeffettivamente visionate né dal Pubblico ministero, né dal G.i.p., né dallo stesso Tribunaledel riesame, né dalla difesa, ma solo dalla Polizia giudiziaria, che afferma di averle visionatee relaziona unilateralmente sul loro contenuto.Si rileva che, quindi, gli unici elementi visivi presenti agli atti e riferiti al fatto contestatoconsistono in tre fermo immagine, decisamente poco nitidi e inidonei a rappresentare ladinamica del fatto.Si osserva, quindi, che il Tribunale del riesame ha fondato l’applicazione della misuracustodiale su un contenuto probatorio non verificabile da nessuna delle parti processuali.Il difensore rileva di avere evidenziato che i fotogrammi richiamati nel verbale di fermoraffigurerebbero un soggetto descritto come molto alto e con capelli lunghi, coinvolto in unacolluttazione davanti alla metropolitana, caratteristiche non coincidenti con quelle dellapersona offesa indicata come XXXXXXXXXXX, ricoverata in ospedale, che potrebbe, quindi,non essere la persona ritratta nei fotogrammi, in assenza di sue tracce biologiche, oltre chedel rinvenimento dell’arma.Lamenta che in tal modo la misura cautelare è stata fondata su un’identificazionemeramente presuntiva, priva di riscontri oggettivi e sottratta a qualsiasi controllo critico.Rileva, inoltre, che il Tribunale del riesame, ammettendo implicitamente l’irrilevanzadimostrativa dei tre fermo immagine relativi alla fase del fatto, attribuisce al verbale di fermoe alle annotazioni di P.g., in assenza di videoriprese contenute nel CD (che è risultatoessere un mero contenitore software privo di contenuto mediale), una presunzione diaffidabilità sostanzialmente insuperabile, mancando anche le s.i.t. della persona offesa. Eciò in violazione dell’obbligo di autonoma valutazione imposto dall’art. 292 cod. proc. pen. edel diritto di difesa.La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia dimisure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito,rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale delriesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'attoimpugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano edell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessutoargomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelaririspetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Orbene, il Tribunale del riesame di Roma non è incorso in alcuna violazione di leggeovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento connotato da linearità espositivae completezza di ragionamento.Ha, innanzitutto, premesso la completezza degli atti trasmessi per il riesame dall’Ufficiodi Procura, dando atto che tempestivamente risultano essere pervenuti i medesimi atti cheaveva a disposizione il G.i.p. per l’emissione della misura, costituiti principalmente dai fermoimmagine dei filmati e dagli atti di P.g., ai quali si è aggiunto l’interrogatorio dell’indagato. Haosservato che a tali atti il P.m. ha, poi, fatto seguire l’invio del DVD contenente il filmato deifatti avvenuti a partire dalle ore 6.29 del 4 novembre 2025, tratti dalle telecamere di viaGiolitti 1, piazza dei Cinquecento 8 e piazza dei Cinquecento 9 ed anche dalle telecamereinterne della stazione Termini; che detto DVD, di cui la difesa ha ottenuto un CD in copia il27 novembre 2025, non è completamente visionabile, poiché appaiono mancare i filmati diquanto avvenuto all’esterno della stazione, pur essendovi il programma di lettura, mentrerisultano visibili quelli che riprendono quanto accaduto all’interno dello scalo; e che a taleriguardo la difesa ha sottolineato in ogni sede, dinanzi al G.i.p. e nel giudizio cautelare,quella che ha ritenuto essere una carenza investigativa, vale a dire la mancanza dei filmati.Sul punto l’ordinanza ha rilevato come già il G.i.p. si fosse confrontato con taleeccezione difensiva, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), spiegando le ragioni per lequali fosse sufficiente, per la fase indiziaria, il materiale che aveva a disposizione. Ha,quindi, osservato che il P.m. non ha l’obbligo di trasmettere i supporti informatici contenentile videoriprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti delle stessesiano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria.Passando al merito, i [OSCURATO:PERSONA] del riesame hanno evidenziato che: - indubbiamente nelprimo fermo immagine si notano tre persone che in sequenza si avvicinano alla fermata deltram, la prima delle quali attraversa a piedi le rotaie, la seconda in monopattino e la terza,che è più indietro, in bicicletta, in procinto di avvicinarsi; - nel secondo fermo immagine sinota uno dei soggetti vestiti di scuro con un coltello ormai addosso alla persona offesa; - nelterzo fermo immagine si vedono tutti e tre i soggetti, i due vestiti di scuro e quello vestito dichiaro, che sono addosso alla persona offesa, benché questa fosse a terra; - i fermoimmagine si fanno più chiari allorché sono tratti dalle telecamere interne della stazioneTermini, dove i tre si presentano ai varchi di accesso, ciascuno con il proprio mezzo, ossia idue vestiti di scuro con due biciclette e quello vestito di chiaro con il monopattino; - uno deisoggetti vestiti di scuro tiene tra le mani un panno bianco intriso di sangue e verrà poiidentificato in XXXXXXXXXXXXXX; - questa seconda serie di fermo immagine ha consentitodi abbinare la loro effige al nome degli indagati, in base al sistema SARI; - la comparazioneè effettuabile icto oculi in base alle foto riportate alle pagine quinta e sesta del verbale difermo, in cui sono accostati i volti dei fotosegnalamenti con quelli dei fatti (come verificatodalla stesso Collegio del riesame che ne dà atto); - non solo i fermo immagine sono illustratidagli operanti nel verbale di fermo, ma anche le fasi intermedie intercorrenti tra un’immaginee l’altra sono descritte nella verbalizzazione dei suddetti, che indicano esattamente cosaavviene in base alla visione diretta che ne ha avuto la P.g. e in particolare il sopraggiungeredi tutti e tre col proprio mezzo nel luogo del delitto, l’iniziale interlocuzione con la personaoffesa alla fermata, l’aggressione a base di più fendenti, l’avvicinarsi alla persona offesa persincerarsi delle sue condizioni, l’allontanarsi dei tre verso la vicina stazione metro, il loroscendere le scale verso i convogli sotterranei per poi invece risalire ed avviarsi verso lastazione dei treni di superficie, acquistare un biglietto per [OSCURATO:PERSONA] e salire sultreno regionale diretto a Napoli; - gli operanti verbalizzano anche i soccorsi prestati allapersona offesa da un’ambulanza di passaggio, apparendo, del resto, del tutto improbabileche vi fosse nei paraggi un’altra persona con ferite da arma bianca.[OSCURATO:PERSONA] hanno, inoltre, valorizzato l’intrinseca coerenza della verbalizzazione, cheben si accorda con le immagini trasposte nei verbali, sicché non vi è ragione di dubitarne,nonché il fatto che il verbale di fermo sia un atto assistito dalla presunzione semplice diaffidabilità, smentibile con prova contraria o, almeno, revocabile in dubbio con un principio diprova contraria, non presente nel caso di specie. E, confrontandosi col rilievo difensivoriproposto in questa sede, hanno evidenziato come non si rinvenga traccia nellaverbalizzazione della descrizione di una persona offesa molto alta e con i capelli lunghi,come invece affermato dal difensore, sicché non risultano discrasie al riguardo, atteso che lapersona offesa è stata fotografata intubata ed inerte sul letto di ospedale, è stata identificataa mezzo di fotosegnalamento, ha diversi precedenti di polizia e dal cartellino risulta l’altezzadi m.1,75.Hanno, ancora, osservato che nel caso di specie neppure l’indagato ha tentato difornire una ricostruzione diversa dei fatti, limitandosi a dichiarazioni spontanee in cui si èdichiarato estraneo ai fatti, mentre il difensore in sede di discussione, oltre a definirloestraneo ai fatti, ha chiarito che era proprio il ricorrente ad avvicinarsi alla persona offesa persincerarsi di quanto era successo.Hanno, inoltre, rilevato che, individuato il ricorrente tramite le banche dati delle forzedell’ordine, si risaliva alla sua dimora, tramite intercettazioni sulla sua utenza telefonica,rilevando che era contigua a quella di altro partecipe all’aggressione, XXXXXXXXXXXXXX;e che nel corso della perquisizione, oltre a rinvenirsi e sequestrarsi il monopattino e lebiciclette in uso ai partecipi, erano sequestrati indumenti riconducibili a quelli indossati daidue al momento dei fatti (per XXXXX un paio di pantaloni grigi a fantasia, un giubbetto afantasia con predominanza del colore celeste e chiusura a zip, una felpa blu con cappuccioe un cappello nero con la scritta Roma).Hanno, poi, aggiunto che ulteriore riscontro emerge dalla certificazione medica diXXXXXXX, che, refertato la sera del 7 novembre 2025 al Pronto soccorso, all’esameobiettivo presentava “una ferita da taglio del dito della mano dx”, che l’indagato riferiva aduna settimana prima restando smentito dalla circostanza che, invece, la ferita era apertatanto da dover essere disinfettata; e che, tenuto conto della subitanea partenza dei tre correidopo l’accoltellamento, saliti sul treno per Napoli, appare poi ininfluente il mancatorinvenimento del coltello/dei coltelli utilizzato/i per il delitto.E, quindi, hanno concluso per la sussistenza di un solido quadro indiziario dipartecipazione del ricorrente ad un’aggressione effettuata con colpi multipli e non solo con ilcoltello, indipendentemente dalla circostanza che egli l’abbia utilizzato o meno, risultandoche i tre non solo colpivano ripetutamente la persona offesa, ma anche reciprocamenteconferivano maggiore forza all’azione criminosa, con la tipicità criminale del concorso dipersone nel reato. Rilevando che: - dalle immagini non si traggono minimamente gli elementicostitutivi di una rissa, caratterizzata dalla reciprocità di colpi tra più persone, mentre nelcaso in esame si è trattato indubbiamente dell’azione di più aggressori verso un aggredito; -non vi è dubbio sulla offensività e micidialità delle lesioni, considerato che la persona offesaera operata d’urgenza per aggravamento delle sue condizioni dopo il ricovero e posta inrianimazione al termine dell’intervento con diagnosi di “addome acuto da perforazioneintestinale a seguito di ferita da arma bianca, traumatismo di altri organi intraddominali,senza menzione di ferita aperta in cavità, organo intraddominale non specifico, peritoniteacuta diffusa e perforazione dell’intestino”, che, quindi, la ferita addominale era chiaramentevolta a colpire organi vitali, ponendo in pericolo la vita della persona, e, infine, che l’indagatoconsapevolmente partecipava a tale azione, unitamente ai correi.Tale essendo l’iter motivazionale del provvedimento impugnato, all’esito di un esameglobale degli elementi certi acquisiti (non solo, quindi, le immagini di videosorveglianzacomparate con le foto segnaletiche, ma anche gli elementi di riscontro acquisiti in sede diperquisizione, quali gli indumenti indossati dagli indagati e i veicoli utilizzati, nonché ladocumentazione medica), lo stesso risulta scevro da vizi logici e giuridici, anzi conforme aicanoni di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.Di contro, le censure difensive incorrono nell’infondatezza, limitandosi a contestare lamancanza delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, la non certa identificazionedel ricorrente e addirittura della persona offesa. Circostanze, tutte, con le quali, peraltro, iGiudici a quibus si sono confrontati in modo non manifestamente illogico e giuridicamentecorretto. 2.All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del suddetto devedisporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziarioin cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis delcitato articolo 94.Considerate la tipologia del reato e le cruente modalità dell’aggressione, va dispostol’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.