CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 23178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice dell'esecuzione e di giudice di rinvio, che ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa irrogata, con sentenza irrevocabile il 16 maggio 2014, dal Tribunale di Rovigo per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso da maggio 2010 ad agosto 2010 in Occhiobello. 2. A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato: che il 15 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Taranto, con sentenza irrevocabile il 31 luglio 2019, alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art.13, comma 1.3, d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 commesso il 9 giugno 2014 a Taranto; che la Corte di Cassazione, con sentenza n.15044 del 10/12/2021, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca formulata dal pubblico ministero il 13 marzo 2020; che, in applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, il beneficio dovesse revocarsi in quanto il condannato aveva compiuto un nuovo delitto nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Rovigo. i 3. Il ricorrente deduce fi violazione di legge è -di motivazione, con riferimento all'art.168 cod. pen., ritenendo che il dies a quo del quinquennio debba decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che accerta il reato al quale consegue la revoca, nel caso in esame identificabile nella data del 31 luglio 2019, ossia oltre il decorso di cinque anni. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che venga disposto l'annullamento con rinvio. 5. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 6. Con l'ordinanza impugnata, il giudice del rinvio ha correttamente applicato il principio di diritto così enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Terza Penale: «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini ivi stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura».7. Occorre chiarire che il provvedimento di revoca è stato adottato in applicazione della norma dettata dall'art.168, comma 1 ri.1, cod. pen., che impone la revoca del beneficio qualora entro cinque anni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena il condannato commetta un altro delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva, non essendo necessaria l'ulteriore condizione che entro il quinquennio sia divenuta irrevocabile la relativa condanna. In tale ipotesi, il provvedimento di revoca è un atto ricognitivo della caducazione del beneficio avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798). 7.1. Pur essendo necessario che la pena detentiva per il secondo reato sia inflitta con pronuncia irrevocabile (Sez. 1, n.35497 del 22/09/2020, Meschinelli, Rv.280202; Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv. 269824), la commissione di un nuovo reato, come causa di revoca della sospensione condizionale della pena, ove avvenga nei termini stabiliti dalla legge, va intesa con riferimento al tempo in cui è stato commesso il nuovo reato e non al tempo in cui è pronunciata la sentenza di condanna per il medesimo. 7.2. Causa della revoca è, infatti, la commissione del reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso, la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al godimento del beneficio (Sez. U, n. 19 del 12/5/1956, Melis, Rv. 097623; Sez.1, n.28612 del 11/05/2021, D'Aloi, n.m.; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015, in cui si ribadisce il principio per cui, in tema di sospensione condizionale, il concetto di commissione del reato - dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo - è ancorato alla data di consumazione del reato stesso con riferimento al termine quinquennale o biennale di legge). 8. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale; rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle y./ ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31 maggio 2022 Il sigl ere estensore Il Presidente S