CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - giudice per le indagini preliminari - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una condanna pronunciata il 4 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2020. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi, atteso che la pretesa del ricorrente non ha fondamento; rilevato che ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione, a tal fine interpellato, non abbia provveduto in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena oggetto di condanna irrevocabile; rilevato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di applicare la sospensione condizionale in casi predeterminati dalla legge e non ha invece un generale potere di revisione delle pronunce irrevocabili; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e-della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il cons estensore Il