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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24105/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con atto unitario; [OSCURATO:PERSONA] che primo e secondo motivo, sulla responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del concorso di persone, sono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; in quanto tali, risultano aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la sentenza, seppure sinteticamente, spiega con chiarezza (pg. 3 e 4) gli indici di inattendibilità della versione della persona offesa e di mendacità della ritrattazione dello Snaibel (entrambe dirette a sminuire e svalutare le precedenti dichiarazioni sul ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]), senza che il ricorso vi si confronti; osservato che il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e sufficiente a 'reggere' la decisione, considerato il principio ermeneutico per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, infine, che il quarto motivo, che contesta la qualificazione del fatto come rapina, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); tanto più che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con atto unitario; [OSCURATO:PERSONA] che primo e secondo motivo, sulla responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del concorso di persone, sono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; in quanto tali, risultano aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la sentenza, seppure sinteticamente, spiega con chiarezza (pg. 3 e 4) gli indici di inattendibilità della versione della persona offesa e di mendacità della ritrattazione dello Snaibel (entrambe dirette a sminuire e svalutare le precedenti dichiarazioni sul ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]), senza che il ricorso vi si confronti; osservato che il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e sufficiente a 'reggere' la decisione, considerato il principio ermeneutico per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, infine, che il quarto motivo, che contesta la qualificazione del fatto come rapina, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); tanto più che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.M
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