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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1998

Cassazione n. 21051/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1998 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di evasione e alla scarsa offensività della condotta, e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, volto a dedurre la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto propone una censura già devoluta all'esame della Corte di appello di Bari e disattesa nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alla pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1998 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di evasione e alla scarsa offensività della condotta, e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, volto a dedurre la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto propone una censura già devoluta all'esame della Corte di appello di Bari e disattesa nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alla pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris