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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 36834/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 (dep. 30 marzo 2021), ha confermato solo parzialmente (disponendo nel resto la restituzione dei beni sequestrati), limitatamente alla quota del 50% della proprietà del fondo sito in Lecce, censito al fol. 218, p.11a 106, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 26 agosto 2013, il decreto urgente di sequestro emesso in data 14 giugno 2018 dal tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in tema di prevenzione patrimoniale.

1.1. Con decreto in pari data, la stessa Corte d'Appello, riformava nella stessa misura il decreto di confisca emesso dal tribunale di Lecce nei confronti del medesimo proposto avuto riguardo agli stessi beni immobili.

Tale decreto, pure impugnato, era fissato e deciso alla medesima udienza camerale in cui è stato deciso il presente ricorso.

2. Avverso detto provvedimento (sequestro urgente) [OSCURATO:PERSONA] (per il residuo sequestro fondiario) ha articolano, a ministero del difensore, i seguenti motivi di ricorso:

2.1. Violazione degli artt. 1, 4 e 16 lett. b) d.l.gs. 159/2011 in relazione agli artt.117 Cost. e art. 1 prot. n. 1 Cedu e art. 6 Cedu nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la lettura tassativizzante offerta da questa Corte alle ipotesi indicate alla lettera b del citato art. 1 e riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) permette di assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla "categoria" di cui alla lettera b) del citato d.l.gs., consentendo, quindi, ai consociati di prevedere in quali "casi" e "modi" essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale.

Ad avviso dei ricorrenti i criteri dettati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza non sarebbero in grado di colmare il vulnus di tassatività stigmatizzato dalla Corte EDU, giacché nulla aggiungono al "vuoto" dato normativo che la stessa Corte EDU (Grande Camera, 23.2.2017, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia) aveva stigmatizzato.

2.2. Violazione degli artt. 1, 4, 16 e 18 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, violazione del principio di legalità, avendo la Corte disposto il sequestro urgente in assenza di elementi atti a stimare attuale l'inserimento del proposto in una delle categorie di cui all'art 16 d.lgs. 159 del 2011.

2.3. Violazione degli artt. 1, 4, 7 e 16 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, avendo la Corte valorizzato la mera pendenza di procedimenti penali a carico del ricorrente, per dimostrare tanto l'appartenenza del proposto alla categoria di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011, quanto la pericolosità sociale dello stesso.

Difetto di dimostrazione che i reati commessi abbiano effettivamente prodotto ricchezza illecita, non potendo sul punto la decisione affidarsi alla mera z presunzione che accompagna la realizzazione di reati che di solito producono ricchezza illecita.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente darsi atto che con decisione assunta in pari data questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di confisca del medesimo bene oggetto del decreto di sequestro urgente qui impugnato.

Tuttavia, attesa l'assoluta indipendenza, nel procedimento di prevenzione, del provvedimento (cautelare) di sequestro dei beni del proposto da quello (definitivo) di confisca dei medesimi, gli eventuali vizi di cui il primo di essi sia affetto non possono incidere sulla legittimità del secondo.

Non è così nella concreta fattispecie esaminata, ove i denunziati vizi non trovano conferma nella lettura del provvedimento impugnato, che con puntuale attenzione ha vagliato i presupposti e le condizioni per l'applicazione del sequestro urgente confermato in grado di appello.

1.1. Manifestamente infondata è la prima censura, avendo la Corte dato corretta applicazione al principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di misure di prevenzione, la lettura tassativizzante della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione" (Sez.

VI, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020, Dezi; Sez.

V, Sentenza n. 38737 del 10 luglio 2019, Giorgitto).

Del resto, questa Corte continua a ripetere che l'articolato normativo regge alla censura di incompatibilità costituzionale solo se letto alla luce del diritto vivente (da ultimo, Sez. 5, n. 182, del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145).

1.2. Anche la seconda censura partecipa della medesima sorte.

La Corte, valorizzando dati fattuali non controvertibili, ha infatti ritenuto, con argomentazione puntuale, che le condotte anteatte del [OSCURATO:PERSONA] fossero assolutamente idonee a consentirne l'inquadramento della categoria "professionale" di pericolosità di cui alla let.

B del citato d.l.gs.1.3.

Così pure deve ritenersi per il terzo motivo.

La confisca è stata disposta a seguito di una congrua ricostruzione dei fatti idonei a determinare l'inquadramento dei proposti nella specifica categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011.

Sono stati apprezzati come "fatti-presupposto" tanto le numerose sentenze di condanna a carico dei proposti, quanto le condotte oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli stessi, valorizzati dai giudici allo specifico fine di dimostrare l'inquadramento dei proposti nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, ossia la dedizione abituale dei proposti a traffici delittuosi produttivi di ricchezza illecita, nonché il finanziamento stabile dei bisogni di vita tramite i proventi di tali attività.

La Corte territoriale non si è limitata a dar conto dell'esistenza di tali pendenze, avendo invece dettagliatamente analizzato i fatti e le condotte emerse in tali ambiti processuali.

L'insieme di detti elementi, complessivamente valutati, ha quindi portato i giudici a qualificare i proposti come soggetti rientranti nella categoria di cui all'art. 16 d.lgs. 159/2011, in quanto pericolosi ex art. art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011.

La Corte ha inoltre valorizzato la produzione di ricchezza da reato (usura, esercizio abusivo del credito, traffico di stupefacenti) secondo lo schema tipico previsto dalla normativa di settore.

Né del resto la giurisprudenza di legittimità è mai intervenuta per aggiungere un ulteriore requisito, quello della prova della effettiva e concreta produzione di ricchezza, non ritenendo bastevole la potenziale redditualità di alcune specie di delitti.

La decisione citata nel corpo dei motivi di ricorso (Sez. 1, n. 31209, del 24/3/2015, Rv. 264321) aveva viceversa opportunamente colto la violazione di legge nella decisione di merito che aveva valorizzato la condotta attiva di corruzione (di solito consistente in una cessione patrimoniale e non una ricezione).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021.

Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 (dep. 30 marzo 2021), ha confermato solo parzialmente (disponendo nel resto la restituzione dei beni sequestrati), limitatamente alla quota del 50% della proprietà del fondo sito in Lecce, censito al fol. 218, p.11a 106, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 26 agosto 2013, il decreto urgente di sequestro emesso in data 14 giugno 2018 dal tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in tema di prevenzione patrimoniale. 1.1. Con decreto in pari data, la stessa Corte d'Appello, riformava nella stessa misura il decreto di confisca emesso dal tribunale di Lecce nei confronti del medesimo proposto avuto riguardo agli stessi beni immobili. Tale decreto, pure impugnato, era fissato e deciso alla medesima udienza camerale in cui è stato deciso il presente ricorso. 2. Avverso detto provvedimento (sequestro urgente) [OSCURATO:PERSONA] (per il residuo sequestro fondiario) ha articolano, a ministero del difensore, i seguenti motivi di ricorso: 2.1. Violazione degli artt. 1, 4 e 16 lett. b) d.l.gs. 159/2011 in relazione agli artt.117 Cost. e art. 1 prot. n. 1 Cedu e art. 6 Cedu nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la lettura tassativizzante offerta da questa Corte alle ipotesi indicate alla lettera b del citato art. 1 e riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) permette di assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla "categoria" di cui alla lettera b) del citato d.l.gs., consentendo, quindi, ai consociati di prevedere in quali "casi" e "modi" essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale. Ad avviso dei ricorrenti i criteri dettati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza non sarebbero in grado di colmare il vulnus di tassatività stigmatizzato dalla Corte EDU, giacché nulla aggiungono al "vuoto" dato normativo che la stessa Corte EDU (Grande Camera, 23.2.2017, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia) aveva stigmatizzato. 2.2. Violazione degli artt. 1, 4, 16 e 18 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, violazione del principio di legalità, avendo la Corte disposto il sequestro urgente in assenza di elementi atti a stimare attuale l'inserimento del proposto in una delle categorie di cui all'art 16 d.lgs. 159 del 2011. 2.3. Violazione degli artt. 1, 4, 7 e 16 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, avendo la Corte valorizzato la mera pendenza di procedimenti penali a carico del ricorrente, per dimostrare tanto l'appartenenza del proposto alla categoria di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011, quanto la pericolosità sociale dello stesso. Difetto di dimostrazione che i reati commessi abbiano effettivamente prodotto ricchezza illecita, non potendo sul punto la decisione affidarsi alla mera z presunzione che accompagna la realizzazione di reati che di solito producono ricchezza illecita. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente darsi atto che con decisione assunta in pari data questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di confisca del medesimo bene oggetto del decreto di sequestro urgente qui impugnato. Tuttavia, attesa l'assoluta indipendenza, nel procedimento di prevenzione, del provvedimento (cautelare) di sequestro dei beni del proposto da quello (definitivo) di confisca dei medesimi, gli eventuali vizi di cui il primo di essi sia affetto non possono incidere sulla legittimità del secondo. Non è così nella concreta fattispecie esaminata, ove i denunziati vizi non trovano conferma nella lettura del provvedimento impugnato, che con puntuale attenzione ha vagliato i presupposti e le condizioni per l'applicazione del sequestro urgente confermato in grado di appello. 1.1. Manifestamente infondata è la prima censura, avendo la Corte dato corretta applicazione al principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di misure di prevenzione, la lettura tassativizzante della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione" (Sez. VI, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020, Dezi; Sez. V, Sentenza n. 38737 del 10 luglio 2019, Giorgitto). Del resto, questa Corte continua a ripetere che l'articolato normativo regge alla censura di incompatibilità costituzionale solo se letto alla luce del diritto vivente (da ultimo, Sez. 5, n. 182, del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145). 1.2. Anche la seconda censura partecipa della medesima sorte. La Corte, valorizzando dati fattuali non controvertibili, ha infatti ritenuto, con argomentazione puntuale, che le condotte anteatte del [OSCURATO:PERSONA] fossero assolutamente idonee a consentirne l'inquadramento della categoria "professionale" di pericolosità di cui alla let. B del citato d.l.gs.1.3. Così pure deve ritenersi per il terzo motivo. La confisca è stata disposta a seguito di una congrua ricostruzione dei fatti idonei a determinare l'inquadramento dei proposti nella specifica categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. Sono stati apprezzati come "fatti-presupposto" tanto le numerose sentenze di condanna a carico dei proposti, quanto le condotte oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli stessi, valorizzati dai giudici allo specifico fine di dimostrare l'inquadramento dei proposti nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, ossia la dedizione abituale dei proposti a traffici delittuosi produttivi di ricchezza illecita, nonché il finanziamento stabile dei bisogni di vita tramite i proventi di tali attività. La Corte territoriale non si è limitata a dar conto dell'esistenza di tali pendenze, avendo invece dettagliatamente analizzato i fatti e le condotte emerse in tali ambiti processuali. L'insieme di detti elementi, complessivamente valutati, ha quindi portato i giudici a qualificare i proposti come soggetti rientranti nella categoria di cui all'art. 16 d.lgs. 159/2011, in quanto pericolosi ex art. art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. La Corte ha inoltre valorizzato la produzione di ricchezza da reato (usura, esercizio abusivo del credito, traffico di stupefacenti) secondo lo schema tipico previsto dalla normativa di settore. Né del resto la giurisprudenza di legittimità è mai intervenuta per aggiungere un ulteriore requisito, quello della prova della effettiva e concreta produzione di ricchezza, non ritenendo bastevole la potenziale redditualità di alcune specie di delitti. La decisione citata nel corpo dei motivi di ricorso (Sez. 1, n. 31209, del 24/3/2015, Rv. 264321) aveva viceversa opportunamente colto la violazione di legge nella decisione di merito che aveva valorizzato la condotta attiva di corruzione (di solito consistente in una cessione patrimoniale e non una ricezione). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021. Il consigliere estensore I