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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 40022/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 12 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (per avere formato una falsa ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale: capo A), mentre lo aveva assolto, perché il fatto non sussiste, dal medesimo reato relativo a una denuncia di variazione catastale recante timbri di deposito del Comune di Brescia (capo B); l'imputato veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 476 e 482 cod. pen. e vizi di motivazione.

Erroneamente la Corte di appello ha fatto riferimento al documento di cui al capo B), per il quale è intervenuta assoluzione in primo grado.

Su richiesta dell'Arch.

Alessandri, l'imputato le spediva un documento che appariva essere la ricevuta della denuncia presentata, documento - generato automaticamente dal sistema informatico dell'Agenzia dell'Entrate e attestante l'avvenuta denuncia - ricevuto telematicamente da Alessandri che lo stampava e lo presentava in copia agli uffici comunali di Brescia, ove veniva poi accertata la sua falsità.

Richiedei non ha fatto altro che creare una finta ricevuta apparentemente rilasciata dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, facendo apparire come esistente un atto in realtà mai formato, ossia l'avvenuta esecuzione della denuncia di variazione catastale.

Qualificando la ricevuta di avvenuta denuncia catastale quale documento informatico, il documento in questione non è stato modificato in via telematica e utilizzato telematicamente, ma è stato fotocopiato e offerto al Comune su supporto cartaceo, sicché nel caso di specie, il documento inesistente artificiosamente creato veniva trasposto in copia, senza alcuna attestazione di conformità, e in copia veniva consegnato agli uffici comunali.

In mancanza di qualsiasi accertamento circa le modalità di alterazione della ricevuta "originale" riferita all'immobile di Alessandri non è possibile dedurre c:he tale attività sia stata eseguita digitalmente mediante alterazione di un documento informatico originale, mentre a Richiedei viene contestata non l'alterazione di documenti esistenti, ma la formazione di atti interamente contraffatti.

La natura digitale del documento viene a difettare nel momento in cui il documento veniva presentato agli uffici comunali in copia cartacea, mentre la falsa ricevuta di una denuncia mai avvenuta presentata in copia cartacea configura una mera fotocopia di un atto inesistente, la cui rilevanza penale è stata esclusa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Ricostruito il documento in questione alla stregua di un atto inesistente, lo stesso presentava discrasie grafiche rispetto alle ricevute originali, che non consentono di ritenere che la predetta copia presenti effettivamente l'apparenza di un documento originale, tanto che la falsità veniva immediatamente scoperta dal funzionario comunale, il che rende il reato impossibile ex art. 49 cod. pen. 2.2.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione, avendo erroneamente la Corte di appello fatto riferimento alla riferibilità della condotta a più documenti e non rivestendo l'imputato la qualifica di pubblico ufficiale.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione del beneficio della non menzione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Replicando alle conclusioni del P.G., il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo non è fondato.

2.1. Muovendo dalla ricostruzione in fatto operata dalle conformi sentenze di merito e sostanzialmente in linea con le stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, la sentenza impugnata evidenzia come il 30/10/2015 venne presentata presso i competenti uffici del Comune di Brescia la richiesta di agibilità per un'unità abitativa; a integrazione di tale richiesta, l'Arch.

Alessandri, produceva la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale di cui all'imputazione, con allegata la relativa denuncia apparentemente presentata da Richiedei con modalità telematica; la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale, risultata poi falsa, era stata inviata in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica dell'Arch.

Alessandri dall'Ing.

Richiedei, al quale era stato conferito il relativo incarico professionale.

Lo stesso imputato ha riconosciuto di aver fornito personalmente all'Arch.

Alessandri la documentazione catastale depositata presso gli uffici comunali; che la denuncia di variazione catastale era una semplice bozza di un modulo informatico messo a disposizione degli utenti dall'Agenzia delle Entrate, mentre l'invio ad Alessandri anche di un file contenente la relativa ricevuta (riportante il codice catastale di altro Comune) doveva, con ogni probabilità ricondursi a un errore.

Osserva al riguardo la sentenza impugnata che le ricevute di denuncia di variazione catastale sono atti prodotti automaticamente dal sistema informatico del catasto a séguito della presentazione della relativa denuncia redatta attraverso un software (sicché le relative minute non sono disponibili neppure per i tecnici abilitati).

Pertanto, rileva il giudice di appello, Richiedei ha utilizzato il file di un'altra denuncia di variazione catastale nella sua disponibilità (e riferita a un immobile ubicato in altro comune), alterandolo con l'indicazione dei dati catastali del fabbricato di cui all'incarico ricevuto, così da far figurare come presentata la denuncia commissionatagli, ma in realtà da lui mai predisposta; il documento informatico così ottenuto è stato, quindi, trasmesso per posta elettronica all'Arch.

Alessandri, spacciandolo per autentico.

Nel caso di specie, sottolinea il giudice di appello, non è stata falsificata la fotocopia di un atto inesistente, bensì un atto originale asseritamente rilasciato digitalmente da una pubblica amministrazione, sicché la falsificazione ha riguardato da un lato, un atto nativo digitale (tale è la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale), manipolato e trasmesso via e -mail ad Alessandri, mentre, dall'altro, un documento cartaceo che in precedenza la pubblica amministrazione non aveva elaborato e, in ogni caso, non rappresentava la fotocopia di un atto inesistente, ma, come sottolinea la sentenza di primo grado, un documento informatico infinitamente replicabile.

2.2. Le censure del ricorrente non inficiano l'argomentata motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso tende a qualificare il documento falsificato come una copia di un documento informatico inesistente in quanto mai formato, con asserita conseguente irrilevanza penale del fatto alla luce delle indicazioni offerte da Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285.

La tesi, però, è destituita di fonda mento.

Alla luce delle - non contestate - indicazioni offerte dai giudici di merito, la (falsa, nel caso di specie) ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale rientra nel genus del documento informatico, ossia di quel «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica ci atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497): le modalità di formazione del documento descritto dalle sentenze di merito sono univoche in tale senso.

Quello falsamente formata dall'imputato è, dunque, «la stampa del risultato finale su un supporto cartaceo» (Sez.

U, n.35814 del 2019, Marcis, cit.), ma la circostanza che l'immutatio veri non sia avvenuta attraverso lo strumento telematico non priva il documento originario - sulla cui stampa è intervenuta la falsificazione - della sua natura di documento informatico e non attribuisce alla stampa stessa valenza di "fotocopia", trattandosi, appunto di immutatio veri attinente alla stampa, replicabile e non abbisognevole di particolari attestazioni di conformità, di un documento informatico.

Costituisce allora una mera petizione di principio l'affermazione che la - indiscussa - natura digitale del documento falsificato (ossia, la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale) viene meno per il fatto che sia stata presentata la sua stampa, laddove le deduzioni circa il mancato accertamento delle modalità di alterazione (peraltro non decisive a fronte dell'incontestata falsità del documento) non si confrontano con i rilievi dei giudici di merito circa l'utilizzo di altra ricevuta relativa ad altro immobile e ad altro comune.

Il ricorso (così come la memoria conclusiva) insiste poi sulla consegna del documento agli uffici comunali in copia cartacea da parte di Alessandri, ma, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, si tratta di un post factum rispetto alla formazione del falso documento, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di falsità materiale commessa dal privato (nella specie, in certificati o autorizzazioni amministrative) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447).

Manifestamente infondata è la deduzione circa il reato impossibile, ponendo anche solo mente al fatto che il documento falso fu sì scoperto, ma indusse in errore circa la sua genuinità un soggetto qualificato come l'Arch.

Alessandri.

3. Il secondo e il terzo motivo non meritano accoglimentc.

3.1. Quanto all'applicazione della causa di non punibilità, la sentenza impugnata ha motivato l'insussistenza dei presupposti sottolineando il ruolo certificativo attribuito all'imputato - simile, non equiparato - a quello del pubblico ufficiale.

Il riferimento alla pluralità dei documenti è collegato all'induzione in errore dell'Arch.

Alessandri ed è quest'ultimo aspetto ad assumere rilievo centrale nella valutazione della Corte distrettuale, sicché tale riferimento non risulta autonomamente dotato di una Forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Del resto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elerienti di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044): sotto questo profilo, il richiamo all'attività professionale del richiedente è collegato alle conseguenze discendenti da tale attività, destinate a incidere sulle modalità dell'azione e sull'intensità dell'elemento psicologico, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo.

3.2. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.

La Corte distrettuale ha motivato richiamando la violazione di funzioni inerenti all'esercizio di attività professionale connessa ad attività edilizia; dunque, come pLre rilevato dal P.G. presso questa Corte, la commissione del reato nello svolgimento di un'attività professionale si presta a essere apprezzata alla stregua dei criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Ne consegue che il richiamo ai parametri commisurativi codicistici rende ragione della giustificazione del diniego e dell'infondatezza del motivo.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 12 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (per avere formato una falsa ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale: capo A), mentre lo aveva assolto, perché il fatto non sussiste, dal medesimo reato relativo a una denuncia di variazione catastale recante timbri di deposito del Comune di Brescia (capo B); l'imputato veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 476 e 482 cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha fatto riferimento al documento di cui al capo B), per il quale è intervenuta assoluzione in primo grado. Su richiesta dell'Arch. Alessandri, l'imputato le spediva un documento che appariva essere la ricevuta della denuncia presentata, documento - generato automaticamente dal sistema informatico dell'Agenzia dell'Entrate e attestante l'avvenuta denuncia - ricevuto telematicamente da Alessandri che lo stampava e lo presentava in copia agli uffici comunali di Brescia, ove veniva poi accertata la sua falsità. Richiedei non ha fatto altro che creare una finta ricevuta apparentemente rilasciata dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, facendo apparire come esistente un atto in realtà mai formato, ossia l'avvenuta esecuzione della denuncia di variazione catastale. Qualificando la ricevuta di avvenuta denuncia catastale quale documento informatico, il documento in questione non è stato modificato in via telematica e utilizzato telematicamente, ma è stato fotocopiato e offerto al Comune su supporto cartaceo, sicché nel caso di specie, il documento inesistente artificiosamente creato veniva trasposto in copia, senza alcuna attestazione di conformità, e in copia veniva consegnato agli uffici comunali. In mancanza di qualsiasi accertamento circa le modalità di alterazione della ricevuta "originale" riferita all'immobile di Alessandri non è possibile dedurre c:he tale attività sia stata eseguita digitalmente mediante alterazione di un documento informatico originale, mentre a Richiedei viene contestata non l'alterazione di documenti esistenti, ma la formazione di atti interamente contraffatti. La natura digitale del documento viene a difettare nel momento in cui il documento veniva presentato agli uffici comunali in copia cartacea, mentre la falsa ricevuta di una denuncia mai avvenuta presentata in copia cartacea configura una mera fotocopia di un atto inesistente, la cui rilevanza penale è stata esclusa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Ricostruito il documento in questione alla stregua di un atto inesistente, lo stesso presentava discrasie grafiche rispetto alle ricevute originali, che non consentono di ritenere che la predetta copia presenti effettivamente l'apparenza di un documento originale, tanto che la falsità veniva immediatamente scoperta dal funzionario comunale, il che rende il reato impossibile ex art. 49 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione, avendo erroneamente la Corte di appello fatto riferimento alla riferibilità della condotta a più documenti e non rivestendo l'imputato la qualifica di pubblico ufficiale. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 175 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione del beneficio della non menzione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Replicando alle conclusioni del P.G., il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. 2.1. Muovendo dalla ricostruzione in fatto operata dalle conformi sentenze di merito e sostanzialmente in linea con le stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, la sentenza impugnata evidenzia come il 30/10/2015 venne presentata presso i competenti uffici del Comune di Brescia la richiesta di agibilità per un'unità abitativa; a integrazione di tale richiesta, l'Arch. Alessandri, produceva la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale di cui all'imputazione, con allegata la relativa denuncia apparentemente presentata da Richiedei con modalità telematica; la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale, risultata poi falsa, era stata inviata in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica dell'Arch. Alessandri dall'Ing. Richiedei, al quale era stato conferito il relativo incarico professionale. Lo stesso imputato ha riconosciuto di aver fornito personalmente all'Arch. Alessandri la documentazione catastale depositata presso gli uffici comunali; che la denuncia di variazione catastale era una semplice bozza di un modulo informatico messo a disposizione degli utenti dall'Agenzia delle Entrate, mentre l'invio ad Alessandri anche di un file contenente la relativa ricevuta (riportante il codice catastale di altro Comune) doveva, con ogni probabilità ricondursi a un errore. Osserva al riguardo la sentenza impugnata che le ricevute di denuncia di variazione catastale sono atti prodotti automaticamente dal sistema informatico del catasto a séguito della presentazione della relativa denuncia redatta attraverso un software (sicché le relative minute non sono disponibili neppure per i tecnici abilitati). Pertanto, rileva il giudice di appello, Richiedei ha utilizzato il file di un'altra denuncia di variazione catastale nella sua disponibilità (e riferita a un immobile ubicato in altro comune), alterandolo con l'indicazione dei dati catastali del fabbricato di cui all'incarico ricevuto, così da far figurare come presentata la denuncia commissionatagli, ma in realtà da lui mai predisposta; il documento informatico così ottenuto è stato, quindi, trasmesso per posta elettronica all'Arch. Alessandri, spacciandolo per autentico. Nel caso di specie, sottolinea il giudice di appello, non è stata falsificata la fotocopia di un atto inesistente, bensì un atto originale asseritamente rilasciato digitalmente da una pubblica amministrazione, sicché la falsificazione ha riguardato da un lato, un atto nativo digitale (tale è la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale), manipolato e trasmesso via e -mail ad Alessandri, mentre, dall'altro, un documento cartaceo che in precedenza la pubblica amministrazione non aveva elaborato e, in ogni caso, non rappresentava la fotocopia di un atto inesistente, ma, come sottolinea la sentenza di primo grado, un documento informatico infinitamente replicabile. 2.2. Le censure del ricorrente non inficiano l'argomentata motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso tende a qualificare il documento falsificato come una copia di un documento informatico inesistente in quanto mai formato, con asserita conseguente irrilevanza penale del fatto alla luce delle indicazioni offerte da Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285. La tesi, però, è destituita di fonda mento. Alla luce delle - non contestate - indicazioni offerte dai giudici di merito, la (falsa, nel caso di specie) ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale rientra nel genus del documento informatico, ossia di quel «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica ci atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497): le modalità di formazione del documento descritto dalle sentenze di merito sono univoche in tale senso. Quello falsamente formata dall'imputato è, dunque, «la stampa del risultato finale su un supporto cartaceo» (Sez. U, n.35814 del 2019, Marcis, cit.), ma la circostanza che l'immutatio veri non sia avvenuta attraverso lo strumento telematico non priva il documento originario - sulla cui stampa è intervenuta la falsificazione - della sua natura di documento informatico e non attribuisce alla stampa stessa valenza di "fotocopia", trattandosi, appunto di immutatio veri attinente alla stampa, replicabile e non abbisognevole di particolari attestazioni di conformità, di un documento informatico. Costituisce allora una mera petizione di principio l'affermazione che la - indiscussa - natura digitale del documento falsificato (ossia, la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione catastale) viene meno per il fatto che sia stata presentata la sua stampa, laddove le deduzioni circa il mancato accertamento delle modalità di alterazione (peraltro non decisive a fronte dell'incontestata falsità del documento) non si confrontano con i rilievi dei giudici di merito circa l'utilizzo di altra ricevuta relativa ad altro immobile e ad altro comune. Il ricorso (così come la memoria conclusiva) insiste poi sulla consegna del documento agli uffici comunali in copia cartacea da parte di Alessandri, ma, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, si tratta di un post factum rispetto alla formazione del falso documento, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di falsità materiale commessa dal privato (nella specie, in certificati o autorizzazioni amministrative) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447). Manifestamente infondata è la deduzione circa il reato impossibile, ponendo anche solo mente al fatto che il documento falso fu sì scoperto, ma indusse in errore circa la sua genuinità un soggetto qualificato come l'Arch. Alessandri. 3. Il secondo e il terzo motivo non meritano accoglimentc. 3.1. Quanto all'applicazione della causa di non punibilità, la sentenza impugnata ha motivato l'insussistenza dei presupposti sottolineando il ruolo certificativo attribuito all'imputato - simile, non equiparato - a quello del pubblico ufficiale. Il riferimento alla pluralità dei documenti è collegato all'induzione in errore dell'Arch. Alessandri ed è quest'ultimo aspetto ad assumere rilievo centrale nella valutazione della Corte distrettuale, sicché tale riferimento non risulta autonomamente dotato di una Forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Del resto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elerienti di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044): sotto questo profilo, il richiamo all'attività professionale del richiedente è collegato alle conseguenze discendenti da tale attività, destinate a incidere sulle modalità dell'azione e sull'intensità dell'elemento psicologico, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo. 3.2. Anche il terzo motivo non merita accoglimento. La Corte distrettuale ha motivato richiamando la violazione di funzioni inerenti all'esercizio di attività professionale connessa ad attività edilizia; dunque, come pLre rilevato dal P.G. presso questa Corte, la commissione del reato nello svolgimento di un'attività professionale si presta a essere apprezzata alla stregua dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. Ne consegue che il richiamo ai parametri commisurativi codicistici rende ragione della giustificazione del diniego e dell'infondatezza del motivo. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condanna
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