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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 31 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen. (fatto commesso tra il 12 e il 13 febbraio 2011).

Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. con riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha richiamato, a sostegno della statuizione assunta l'assenza nell'imputato di segni di presa di distanza dall'illecito commesso, come comprovato dalla prosecuzione di azioni criminose); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 133, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità, perché l'applicazione della stessa nella misura ritenuta congrua è stata adeguatamente motivata, valorizzando la gravità dell'azione predatoria (tenuto conto delle concrete, negative modalità della vicenda) e la personalità dell'imputato (soggetto non occasionalmente dedito al crimine, visto che dopo pochi mesi dal fatto oggetto di causa si era reso responsabile di due ulteriori furti, di cui uno in abitazione, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ciò in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e in modo conforme ai canoni della logica.

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 31 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen. (fatto commesso tra il 12 e il 13 febbraio 2011). Considerato: - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. con riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha richiamato, a sostegno della statuizione assunta l'assenza nell'imputato di segni di presa di distanza dall'illecito commesso, come comprovato dalla prosecuzione di azioni criminose); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 133, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità, perché l'applicazione della stessa nella misura ritenuta congrua è stata adeguatamente motivata, valorizzando la gravità dell'azione predatoria (tenuto conto delle concrete, negative modalità della vicenda) e la personalità dell'imputato (soggetto non occasionalmente dedito al crimine, visto che dopo pochi mesi dal fatto oggetto di causa si era reso responsabile di due ulteriori furti, di cui uno in abitazione, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ciò in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e in modo conforme ai canoni della logica. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il consigliere estensore
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