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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 00255/2023

Testo disponibile della fonte

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2 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4415/2022R.G., tra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende -intimato- In relazione all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 36174/2021 depositata i l 23/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con ordinanza n. 36174/21, ha accolto, nell’ambito del procedimento n. 19002/2019 R.G., respinti il primo ed il quinto motivo, inammissibili la seconda e la terza censura, il quarto motivo del ricorso per cassazione promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2803/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 4/12/2018, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla «Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione», anche in punto spese.

Con istanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] sollecita la correzione d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., di un errore materiale dell’ordinanza, essendo stato indicato come giudice di rinvio la Corte d’appello di Catanzaro in luogo di quella di Ancona.

L’istanza è unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa.

Sulla scorta dell’istanza è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento, come autonomo procedimento (n.

R.G. 4415/2022), ai sensi dell’art.391 bis, coma 1, c.p.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art.380 bis, commi e 1 e 2 c.p.c.

La proposta del relatore è stata notificata, a cura della Cancelleria, alle parti del procedimento originario, unitamente all’istanza ed al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, essendo indefettibile l’instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento di cui alla presente procedura per correzione dell’errore materiale (cfr. Cass. 4498/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione della Corte di appello di Catanzaro nel corpo della decisione (pagg.2 e 8) in luogo di Corte d’appello di Ancona (che aveva emesso la pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione), correttamente indicata nell’intestazione, è frutto di evidente errore materiale, mentre l’utilizzo dell’espressione «in diversa composizione» nel dispositivo evidenzia la volontà della Corte di rinviare alla stessa Corte d’appello, ovvero al medesimo giudice ma in diversa composizione del collegio, in forza del principio dell’alterità del giudice del rinvio (Cass. 32672/2021 non massimata).

2. L'ordinanza n. 36174/2021 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nella motivazione e nel dispositivo, «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi « Corte d’appello di Ancona».

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

PQM dispone che la ordinanza n. 36174/2021, di questa Corte di Cassazione, venga corretta, nella parte narrativa, pag.2, nonché nella parte motivazionale, al par.4, pag.8, e nel dispositivo, pag.8, nel senso che là dove è scritto «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi«Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4415/2022R.G., tra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende -intimato- In relazione all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 36174/2021 depositata i l 23/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con ordinanza n. 36174/21, ha accolto, nell’ambito del procedimento n. 19002/2019 R.G., respinti il primo ed il quinto motivo, inammissibili la seconda e la terza censura, il quarto motivo del ricorso per cassazione promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2803/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 4/12/2018, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla «Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione», anche in punto spese. Con istanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] sollecita la correzione d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., di un errore materiale dell’ordinanza, essendo stato indicato come giudice di rinvio la Corte d’appello di Catanzaro in luogo di quella di Ancona. L’istanza è unicamente rivolta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio l’errore materiale in cui essa sarebbe incorsa. Sulla scorta dell’istanza è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento, come autonomo procedimento (n. R.G. 4415/2022), ai sensi dell’art.391 bis, coma 1, c.p.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art.380 bis, commi e 1 e 2 c.p.c. La proposta del relatore è stata notificata, a cura della Cancelleria, alle parti del procedimento originario, unitamente all’istanza ed al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, essendo indefettibile l’instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento di cui alla presente procedura per correzione dell’errore materiale (cfr. Cass. 4498/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione della Corte di appello di Catanzaro nel corpo della decisione (pagg.2 e 8) in luogo di Corte d’appello di Ancona (che aveva emesso la pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione), correttamente indicata nell’intestazione, è frutto di evidente errore materiale, mentre l’utilizzo dell’espressione «in diversa composizione» nel dispositivo evidenzia la volontà della Corte di rinviare alla stessa Corte d’appello, ovvero al medesimo giudice ma in diversa composizione del collegio, in forza del principio dell’alterità del giudice del rinvio (Cass. 32672/2021 non massimata). 2. L'ordinanza n. 36174/2021 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nella motivazione e nel dispositivo, «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi « Corte d’appello di Ancona». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). PQM dispone che la ordinanza n. 36174/2021, di questa Corte di Cassazione, venga corretta, nella parte narrativa, pag.2, nonché nella parte motivazionale, al par.4, pag.8, e nel dispositivo, pag.8, nel senso che là dove è scritto «Corte d’appello di Catanzaro» debba leggersi ed intendersi«Corte d’appello
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