CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 140) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigraf5 deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della destinazione per uso personale dello stupefacente detenuto dal ricorrente, che avrebbe permesso la sussumibilità dei fatti nell'alveo dell'art. 75 D.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Lecce, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente (si veda sul punto pagina 3 della sentenza impugnata). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il