CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oNumero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 6691/2/2019 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 6/9/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Avellino un avviso di recupero di uncredito d’imposta con cui l’Agenzia delle entrate le aveva irrogato unasanzione per l’indebita compensazione di un credito Iva dell’anno 2011,invero utilizzato in compensazione nell’anno 2012 prima del termineprevisto dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 come modificatodall’art. 10 d.l. n. 78 del 2009, trattandosi di credito di importo superioread euro 10.000,00, che poteva essere utilizzato solo a partire dal giornosedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione odell’istanza da cui il credito emergeva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame evidenziandoche, essendo effettivamente esistente il credito di cui trattasi e nonsussistendo pertanto alcun debito d’imposta a carico della società, laviolazione dalla stessa commessa aveva carattere meramente formale eperciò non poteva dar luogo all’applicazione di alcuna sanzione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione articolato in un motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. di VittorioTrodella C. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato damemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/20261. – Va anzitutto disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione dell’asserita inesistenzagiuridica della relativa notificazione, eseguita, come si evince dalla sua relata,nell’interesse non già della ricorrente ma dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.Giova sul punto ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, per il quale l’inesistenza della notificazione è un vizio residuale,essendo infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle formedegli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un attoqualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dalmodello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in basealla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poterritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna,intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positividella notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusisoltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma noncompiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez. un, n. 14916/2016; Cass. n.2174/2017; Cass. n. 20659/2017; Cass. n. 3816/2018; Cass. n. 26511/2022).Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’erronea indicazione, nellarelazione di notifica, del nome della parte ricorrente nel cui interesse lanotificazione è stata eseguita (nel caso di specie a mezzo pec ex art. 4 leggen. 53 del 1994) non rientra nel novero dei vizi o delle omissioni che possonodar luogo all’inesistenza giuridica della notificazione.È stato peraltro affermato da questa Corte che l’omessa, incompleta oinesatta indicazione, nella relata di notifica di un atto giudiziario, del nominativodi una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinatoNumero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/2026un’irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezzacirca i soggetti ai quali l’atto è stato notificato, mentre l’irregolarità formale ol’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo dinullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezzal’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in talcaso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere i fini ai quali tende el’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essereagevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancatacostituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta coscientee volontaria (Cass. n. 7514/2007).Pertanto, nel caso in esame, in cui il ricorso contiene la precisa indicazionedelle parti di causa, e l’erronea indicazione del nome della ricorrente nella relatadi notifica non è evidentemente tale da ingenerare alcuna incertezza sulsoggetto che ha proposto l’impugnazione, il vizio lamentato dallacontroricorrente va considerato alla stregua di un mero refuso, idoneo da darluogo, tutt’al più, ad una mera irregolarità e non già ad una nullità, che,peraltro, anche volendone ipotizzare la sussistenza, sarebbe stata sanata invirtù del principio di raggiungimento dello scopo, stante l’avvenuta costituzionein giudizio della contribuente.2. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 d.l. n. 78 del2009, dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 nonché degli artt. 6 d.lgs. n. 472 del1997 e 13 d.lgs. n. 471 del 1997 poiché la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che la violazione commessa dalla società contribuenteavesse carattere meramente formale, quando invece si trattava di unaviolazione che incideva tanto sulle attività di controllo degli uffici fiscali quantosull’imposta da versare.3. – Il motivo è fondato.3.1. – Va innanzitutto osservato, in via generale, che la distinzione tra lediverse tipologie di violazione della normativa tributaria, già oggetto di reiteratiinterventi di questa Corte (v. Cass. n. 16450/2021; Cass. n. 28938/2020),Numero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/2026deve ritenersi ancorata alle seguenti caratteristiche: - le violazioni sonosostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento; -le violazioni sono formali se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo purnon incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; - leviolazioni sono meramente formali se non influiscono sulla determinazionedella base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecanopregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.3.2. – Ciò posto in linea generale, si osserva che questa Corte ha piùvolte chiarito che ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione fiscale inassenza dei relativi presupposti, si realizza quel mancato versamento diparte del tributo alle scadenze previste che è sanzionato dall’art. 13 d.lgs.n. 471 del 1997, non trattandosi di violazione meramente formale nonpunibile che deve, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 4721997, rispondere ai concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizioall’esercizio delle azioni di controllo e di non incidere sulla determinazionedella base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Invero, ogniritardato incasso integra una violazione sostanziale e giammai unaviolazione solo formale, trovando la sanzione dell’art. 13 cit. fondamentonei principi generali del diritto delle obbligazioni e, in particolare, nella moraex re riguardo alla scadenza del termine per la prestazione da eseguirsi aldomicilio del creditore (art. 1219 c.c.), a nulla rilevando che il debitod’imposta possa trovare compensazione o elisione in una successiva fasedel procedimento tributario, quale quella della dichiarazione annuale, attesoil transitorio deficit di cassa che si viene a creare per effettodell’inadempimento delle parte tenuta al versamento periodico, salvoconguaglio (Cass., n. 7154/2025; Cass. n. 23755/2015; Cass. n.16504/2016; Cass. n. 28938/2020).Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, prima,e dalla CTR, poi, la violazione qui in esame, consistente nella deduzione incompensazione di un credito prima del termine previsto dalla legge per ilsuo utilizzo, non è formale, né, tantomeno, meramente formale, maNumero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/2026sostanziale, in quanto incidente sul versamento. La sanzione applicatadall’Ufficio, pari al trenta per cento dell’importo non versato, è dunque inlinea con quanto stabilito dal ridetto art. 13, comma 1, nella suaformulazione applicabile ratione temporis.3.3. – Non può condurre ad una diversa soluzione il precedente dilegittimità invocato dalla controricorrente nella propria memoria illustrativa(Cass. n. 17494/2026). In quella pronuncia, infatti, si era rilevato che ilcredito sussisteva fin dall’origine e non erano configurabili limiti sostanziali allasua compensabilità, sicché non poteva dirsi che il contribuente avessesostituito un versamento dovuto con l’impiego di un credito privo di titolo,giacché il titolo sostanziale del credito era già presente, mentre difettavasoltanto il corretto adempimento formale della sua esposizione indichiarazione, la cui omissione era stata peraltro già sanzionata comeviolazione formale e non poteva dunque rilevare, pena la realizzazione diun’illegittima duplicazione del trattamento sanzionatorio, anche comeviolazione sostanziale, cioè per degradare un credito in realtà esistente espettante a strumento di indebita compensazione.Nel caso qui in esame, invece, il credito Iva, benché esistente, è statoutilizzato oltre i limiti normativamente previsti per la sua utilizzabilità,ovverosia anticipatamente rispetto al termine previsto dalla legge, ciò da cui èappunto conseguito quel deficit, sia pure transitorio, di cassa, che, sulla basedei principi dianzi ricordati, realizza una violazione sostanziale siccomeincidente sul versamento dei tributi.3.4. – È di conseguenza assorbita la questione, pur controversa tra le parti,relativa all’applicazione del disposto di cui al quarto comma dell’art. 13 d.lgs.n. 471 del 1997, invocato dall’Agenzia nel proprio ricorso e ritenuto inveceinapplicabile ratione temporis dalla società contribuente.4. – In conclusione, il ricorso va accolto, e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la sentenza va cassata, rigettando l’originario ricorsodella società contribuente e condannando la stessa al pagamento delle speseNumero registro generale 8461/2020Numero sezionale 5095/2026Numero di raccolta generale 21533/2026Data pubblicazione 24/06/2026dei due gradi del giudizio di merito nonché di quelle del presente giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.;condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di merito che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre oneri di legge, quanto al primo grado, e in euro4.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, quanto al secondo grado, nonchédelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]