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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36482/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12216/2019 R.G. proposto da Comune di Gaiba, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n. 1076/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 1076/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni di cinque avvisi di accertamento emessi in relazione alla (maggiore) imposta (TARSU) dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2011; 1.1 – premesso che andava disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione degli atti impugnati, -dovendosi, sul punto, condividere le conclusioni cui era già pervenuto il primo giudice in ordine alla compiutezza della motivazione esposta dagli avvisi di accertamento, - ha ritenuto il giudice del gravame di dover diversamente accogliere la censura che aveva riguardo alla «non coincidenza della superficie tassabile ai fini TARSU con quella catastale» in quanto «In presenza di immobili accatastati il tributo comunale deve essere calcolato sulla b ase imponibile determinata utilizzando il dato catastale quale determinato ai sensi del d.P.R. 138/1988 e considerando solo l'80% della superficie ivi riportata, ex art. 14, comma 9, d.l. 101/2011»;

2. – il Comune di Gaiba ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo il ricorrenteche, - così come desumibile dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia, -solo in appello controparte aveva introdotto il tema relativo alla base imponibile del tributo, con specifico riferimento alla determinazione della superficie delle unità immobiliari oggetto di tassazione, - sull’assunto che detta superficie andava desunta dagli atti catastali, e decurtata del 20%, piuttosto che essere computata, quale superficie calpestabile, così come esposto negli avvisi ti accertamento - ; eccezione, questa, che, - siccome connotata da novità, e dal conseguente ampliamento del thema decidendum, - il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare come inammissibile, così come del resto eccepito (in controdeduzioni) da essa esponente; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la questione appena esposta sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice del gravame avendo omesso pronunciare sull’eccezione di inammissibilità della domanda nuova; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 73, ed al d.l. n. 201 del 2011, art. 14, cc. 9 e 9 bis, conv. in l. n. 214 del 2011, deducendo, in sintesi, che correttamente, nella fattispecie, la base imponibile del tributo era stata determinata in relazione alla superficie calpestabile delle unità immobiliari atteso che, per un verso, ciò conseguiva dalla stessa specifica disciplina della TARSU (artt. 70 e 73, cit.) e che, per il restante, (anche) le disposizioni adottate con riferimento alla TARES (art. 14, commi 9 e 9 bis, cit.) implicavano una siffatta modalità di computo (art. 14, commi 9), almeno sintanto che non fosse stata definita, così come nella fattispecie, la specifica procedura volta allo «allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.» (art. 14, c. 9 bis, cit.); -il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle prodotte planimetrie catastali, assumendo la ricorrente che la superficie imponibile era stata determinata (proprio) sulla base di dette planimetrie;

2. – il primo motivo, dal c ui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo, è fondato e va accolto; 2.1 – c ome reso esplicito dal lo stesso contenuto della gravata sentenza, la questione relativa alla determinazione della base imponibile del tributo, - quale correlata alla superficie delle unità immobiliari oggetto di tassazione secondo il corrispondente trattamento tariffario, - veniva posta (solo) quale specifico motivo di appello avverso la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva definito la lite contestata rilevando, per un verso, la compiutezza motivazionale degli avvisi di accertamento e, per il restante, che la contribuente non aveva «contestato il merito degli atti» limitandosi «a contestarne la nullità per assenza di motivazione»; 2.2 - la disciplina processu ale del rito tributario esplicita , difatti, che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione quali dedotti col ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo, motivi che costituiscono la causa petendidella domanda di annullamento (Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754);e l’oggetto del giudizio di appello è connotato da l divieto di nova (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che, - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi della domanda di annullamento), - comportano , così come nella fattispecie, un nuovo tema di indagine e integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335);

3. –del pari fondato è, peraltro, il terzo motivo di ricorso , dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo; 3.1 -il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 3, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: «La denuncia,originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione … dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali.»; - la Corte ha già avuto modo di rilevare, in termini qui condivisi, per un verso che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, fa riferimento a una generica superficie tassabilee, per il restante, che le citate disposizioni di cui all’art. 70, c. 3, forniscono «un parametro di riferimento per l'individuazione della superficie tassabile, rivolto ai contribuenti che presentano la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, che non possono indicare un'estensione inferiore a quella derivante dal computo sopra menzionato, ed anche all'Amministrazione, che è chiamata a adeguare d'ufficio le superfici indicate nelle dichiarazioni rese, qualora risultino inferiori a tale parametro.

Tale norma non dispone che la superficie tassabile debba necessariamente corrispondere al risultato di tale conteggio, ma fornisce solo un limite al di sotto del quale non si può scendere nel determinare la menzionata superficie tassabile.» (Cass., 15 settembre 2021, n. 24866); - va, ancora , rimarcato che le stesse disposizioni evocate dal giudice del gravame, - che hanno riferimento a distinto tributo (la Tares), - nemmeno potevano venire in considerazione rispetto ai periodi di imposta in contestazione(anni dal 2007 al 2011) atteso che a quel momento, come del pari rilevato dalla Corte (v.

Cass., 12 luglio 2022, n. 21956; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29910 ) , non si erano affatto definite le procedure previste «per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.»;

4. –in conclusione l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12216/2019 R.G. proposto da Comune di Gaiba, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n. 1076/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1076/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni di cinque avvisi di accertamento emessi in relazione alla (maggiore) imposta (TARSU) dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2011; 1.1 – premesso che andava disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione degli atti impugnati, -dovendosi, sul punto, condividere le conclusioni cui era già pervenuto il primo giudice in ordine alla compiutezza della motivazione esposta dagli avvisi di accertamento, - ha ritenuto il giudice del gravame di dover diversamente accogliere la censura che aveva riguardo alla «non coincidenza della superficie tassabile ai fini TARSU con quella catastale» in quanto «In presenza di immobili accatastati il tributo comunale deve essere calcolato sulla b ase imponibile determinata utilizzando il dato catastale quale determinato ai sensi del d.P.R. 138/1988 e considerando solo l'80% della superficie ivi riportata, ex art. 14, comma 9, d.l. 101/2011»; 2. – il Comune di Gaiba ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo il ricorrenteche, - così come desumibile dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia, -solo in appello controparte aveva introdotto il tema relativo alla base imponibile del tributo, con specifico riferimento alla determinazione della superficie delle unità immobiliari oggetto di tassazione, - sull’assunto che detta superficie andava desunta dagli atti catastali, e decurtata del 20%, piuttosto che essere computata, quale superficie calpestabile, così come esposto negli avvisi ti accertamento - ; eccezione, questa, che, - siccome connotata da novità, e dal conseguente ampliamento del thema decidendum, - il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare come inammissibile, così come del resto eccepito (in controdeduzioni) da essa esponente; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la questione appena esposta sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice del gravame avendo omesso pronunciare sull’eccezione di inammissibilità della domanda nuova; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 73, ed al d.l. n. 201 del 2011, art. 14, cc. 9 e 9 bis, conv. in l. n. 214 del 2011, deducendo, in sintesi, che correttamente, nella fattispecie, la base imponibile del tributo era stata determinata in relazione alla superficie calpestabile delle unità immobiliari atteso che, per un verso, ciò conseguiva dalla stessa specifica disciplina della TARSU (artt. 70 e 73, cit.) e che, per il restante, (anche) le disposizioni adottate con riferimento alla TARES (art. 14, commi 9 e 9 bis, cit.) implicavano una siffatta modalità di computo (art. 14, commi 9), almeno sintanto che non fosse stata definita, così come nella fattispecie, la specifica procedura volta allo «allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.» (art. 14, c. 9 bis, cit.); -il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle prodotte planimetrie catastali, assumendo la ricorrente che la superficie imponibile era stata determinata (proprio) sulla base di dette planimetrie; 2. – il primo motivo, dal c ui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo, è fondato e va accolto; 2.1 – c ome reso esplicito dal lo stesso contenuto della gravata sentenza, la questione relativa alla determinazione della base imponibile del tributo, - quale correlata alla superficie delle unità immobiliari oggetto di tassazione secondo il corrispondente trattamento tariffario, - veniva posta (solo) quale specifico motivo di appello avverso la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva definito la lite contestata rilevando, per un verso, la compiutezza motivazionale degli avvisi di accertamento e, per il restante, che la contribuente non aveva «contestato il merito degli atti» limitandosi «a contestarne la nullità per assenza di motivazione»; 2.2 - la disciplina processu ale del rito tributario esplicita , difatti, che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione quali dedotti col ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo, motivi che costituiscono la causa petendidella domanda di annullamento (Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754);e l’oggetto del giudizio di appello è connotato da l divieto di nova (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che, - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi della domanda di annullamento), - comportano , così come nella fattispecie, un nuovo tema di indagine e integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335); 3. –del pari fondato è, peraltro, il terzo motivo di ricorso , dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo; 3.1 -il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 3, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: «La denuncia,originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione … dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali.»; - la Corte ha già avuto modo di rilevare, in termini qui condivisi, per un verso che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, fa riferimento a una generica superficie tassabilee, per il restante, che le citate disposizioni di cui all’art. 70, c. 3, forniscono «un parametro di riferimento per l'individuazione della superficie tassabile, rivolto ai contribuenti che presentano la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, che non possono indicare un'estensione inferiore a quella derivante dal computo sopra menzionato, ed anche all'Amministrazione, che è chiamata a adeguare d'ufficio le superfici indicate nelle dichiarazioni rese, qualora risultino inferiori a tale parametro. Tale norma non dispone che la superficie tassabile debba necessariamente corrispondere al risultato di tale conteggio, ma fornisce solo un limite al di sotto del quale non si può scendere nel determinare la menzionata superficie tassabile.» (Cass., 15 settembre 2021, n. 24866); - va, ancora , rimarcato che le stesse disposizioni evocate dal giudice del gravame, - che hanno riferimento a distinto tributo (la Tares), - nemmeno potevano venire in considerazione rispetto ai periodi di imposta in contestazione(anni dal 2007 al 2011) atteso che a quel momento, come del pari rilevato dalla Corte (v. Cass., 12 luglio 2022, n. 21956; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29910 ) , non si erano affatto definite le procedure previste «per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.»; 4. –in conclusione l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre
Sentenza Cassazione n. 36482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris