CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 345, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.620/2021 pubblicata in data 9 novembre 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 36/2023 RG 12766-2022 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così