CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40334/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Messina. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2019 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del primo giudice, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato ex artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen., oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e di quelle sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello. 2. Ha proposto ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione. La Corte territoriale, sia in motivazione sia in dispositivo, ha omesso di condannare gli imputati al risarcimento del danno in favore della stessa parte, alla quale ha poi riconosciuto unicamente le spese relative al giudizio di appello, omettendo di liquidare quelle sostenute in primo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato. Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice di appello che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001). Il principio di immanenza della costituzione di parte civile è destinato a produrre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti - come nel caso di specie - di una sentenza di condanna. La successiva giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso conforme alla citata sentenza delle Sezioni Unite (cfr., ad es., Sez. 6, n. 9364 del 12/11/2020, dep. 2021, Comparetto, Rv. 280714; Sez. 3, n. 15902 del 03/03/2016, T., Rv. 266637; Sez. 5, n. 20343 del 29/01/2015, Trotta, Rv./' 264076; Sez. 5, n. 12190 del 13/01/2015, Rebella, Rv. 263457; Sez. 2, n. 20652 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261818; è rimasta isolata la difforme Sez. 5, n. 4536 del 16/11/2012, dep. 2013, Vigliotti, Rv. 254389). Nel caso di specie, la parte civile, nel giudizio di primo grado, aveva concluso chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale, condannando gli imputati, in riforma della sentenza assolutoria, ha omesso di provvedere sulla domanda della parte civile (non appellante), liquidando in favore della stessa le spese processuali relative al solo giudizio di appello. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni in punto di risarcimento del danno e rifusione delle spese sostenute nel primo grado di giudizio dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'omesso risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e alle spese del primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 19 ottobre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore P ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini