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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04473/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04.13QYP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, riducendo il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di corretti argomenti giuridici, ravvisando l'abitualità ostativa in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole; che il secondo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata segnalato la mancata allegazione di elementi pregnanti idonei a giustificare l'invocato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. a fronte di una biografia criminale segnata dalla recidività specifica, procedendo, nondimeno, alla riduzione della pena irrogata in primo grado all'esito del bilanciamento nel segno della prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04.13QYP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, riducendo il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di corretti argomenti giuridici, ravvisando l'abitualità ostativa in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole; che il secondo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata segnalato la mancata allegazione di elementi pregnanti idonei a giustificare l'invocato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. a fronte di una biografia criminale segnata dalla recidività specifica, procedendo, nondimeno, alla riduzione della pena irrogata in primo grado all'esito del bilanciamento nel segno della prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04473/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris